Alterazione di sistema informatico

La legge definisce in maniera più ampia - in considerazione dei "nuovi beni" tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico - il concetto di "violenza sulle cose".

Il primo articolo della L. n.547/93 ha aggiunto il terzo comma all’art. 392 c.p. (che disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e definisce in maniera più ampia – in considerazione dei “nuovi beni” tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico – il concetto di “violenza sulle cose”. Nella condotta che integra la fattispecie sanzionata tradizionalmente “si ha violenza sulle cose quando la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”, mentre nella fattispecie di nuova introduzione “si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico” al fine di esercitare un preteso diritto.

Per programma informatico si intende l’insieme di istruzioni in base alle quali il computer opera. Tale programma viene alterato quando se ne modifichi l’essenza, facendone perdere la funzionalità originaria; modificato quando sono mutati gli elementi del programma, in modo tale da non fare raggiungere gli obiettivi dello stesso; cancellato quando vengono soppresse le informazioni che compongono il programma. Per sistema telematico, s’intende, invece, la connessione a distanza tra più elaboratori, come nel caso di Internet.

Il funzionamento di un sistema informatico o telematico è impedito quando siano stati disattivati i collegamenti elettrici dal computer; è turbato quando vi è un’azione di disturbo al regolare funzionamento dell’elaboratore.
Il reato è punito, a querela della persona offesa, con la sola pena pecuniaria, stabilita fino a € 516 di multa.

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