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Alterazione di sistema informatico
La legge definisce in maniera più ampia - in considerazione dei "nuovi beni" tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico - il concetto di "violenza sulle cose".
Per programma informatico si intende l’insieme di istruzioni in base alle quali il computer opera. Tale programma viene alterato quando se ne modifichi l’essenza, facendone perdere la funzionalità originaria; modificato quando sono mutati gli elementi del programma, in modo tale da non fare raggiungere gli obiettivi dello stesso; cancellato quando vengono soppresse le informazioni che compongono il programma. Per sistema telematico, s’intende, invece, la connessione a distanza tra più elaboratori, come nel caso di Internet.
Il funzionamento di un sistema informatico o telematico è impedito quando siano stati disattivati i collegamenti elettrici dal computer; è turbato quando vi è un’azione di disturbo al regolare funzionamento dell’elaboratore.
Il reato è punito, a querela della persona offesa, con la sola pena pecuniaria, stabilita fino a € 516 di multa.