Associazioni sportive riconosciute

L'atonomia patrimoniale perfetta di cui godono le associazioni riconosciute e il procedimento di riconoscimento.

Con il riconoscimento un associazione acquista la personalità giuridica e cioè la piena capacità giuridica di agire e la completa autonomia patrimoniale.

Le associazioni riconosciute, godono di una autonomia patrimoniale perfetta, dalla quale deriva una netta distinzione tra il patrimonio dell’ente è quello del singolo associato: i creditori della associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati, ma solo sul patrimonio dell’associazione e, nello stesso tempo, i creditori personali degli associati non possono soddisfarsi sulle patrimonio dell’ente; inoltre godono della limitazione della responsabilità dei loro amministratori per le obbligazioni assunte per conto del a associazioni.

E’ questa la fondamentale differenza con le associazioni non riconosciuta nelle quali l’autonomia patrimoniale è imperfetta in quanto associati e amministratori rispondono personalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione.

Il procedimento di riconoscimento

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stato modificato con il DPR 10 febbraio 2000, n. 361

Fino ad allora le associazioni, ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, acquistavano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Prefetto, su delega del governo, per gli enti che esercitavano la loro attività nell’ambito della provincia, a condizioni che ha l’atto costitutivo fosse redatto per atto pubblico e contenesse, ai sensi dell’articolo 16 del codice civile, la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’iscrizione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione.

Attualmente, con l’ abrogazione dell’articolo 12 del c.c., il registro delle persone giuridiche è stato trasferito dalle cancellerie dei Tribunali alle Prefetture ed sono stati istituiti registri regionali e provinciali con le persone giuridiche con l’ambito di attività più ridotto.

Con il nuovo sistema il riconoscimento coincide con l’iscrizione nel registro e la personalità giuridica non costituisce più oggetto di un provvedimento di concessione amministrativa.

Il decreto del Prefetto o del Presidente della Regione non è più un decreto di riconoscimento, ma un ordine di iscrizione nel registro stesso.

Negli stessi registri saranno iscritte anche tutta le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

L’atto di riconoscimento è un atto amministrativo discrezionale, di natura concessoria, rimesso ad una valutazione da parte dell’autorità pubblica sulla congruità dei presupposti dell’ente ed in particolare sulla sufficienza del patrimonio per raggiungere lo scopo prefissato, sulla legittimità delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto e sulla utilità sociale dello scopo perseguito ed ha funzione di controllare che ha l’acquisto della personalità giuridica riguardi enti che possano adempiere alle loro obbligazioni.

Alle condizioni gli ed i requisiti per il riconoscimento previsti dagli articoli 14 è il 16 cod. civ., il decreto del presidente della Repubblica n. 61/2000 ha aggiunto che lo scopo dell’ente sia possibile e lecito, che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione gli dello scopo e che la consistenza del patrimonio sia dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere proposta dal rappresentante legale ed è presentata alla Prefettura della cui provincia è stabilita la sede dell’ente, unitamente ad una copia dell’atto dell’ atto costitutivo e dello statuto.

La Prefettura deve rilasciare una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

Entro 120 giorni dalla data di presentazione, il Prefetto provvede al riconoscimento ed alla conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche oppure dà motivata comunicazione delle ragioni ostative all’iscrizione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare i documenti mancanti o memorie.

Se nell’ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica il motivato diniego o nonno provvede , questa si intende negata.

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