Autoveicoli aziendali - novità IVA

Il regime IVA applicabile all'acquisto o acquisizione (in noleggio, leasing e simili) di autoveicoli, da parte di società, imprenditori e professionisti.

Il regime IVA applicabile all'acquisto o acquisizione (in noleggio, leasing e simili) di autoveicoli, da parte di società, imprenditori e professionisti è stato di recente modificato dalla Legge Finanziaria per il 2006 (Legge n. 266/2005, art. 1 comma 125 lett. a) n. 1).
Norma generale: quando l'IVA relativa alle autovetture è indetraibile

Come è noto, l'art. 19-bis, comma 1 lettera c) del DPR 633/72 (relativo all'IVA) dispone per la generale indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto degli autoveicoli, autovetture, ciclomotori e motocicli, cosiddetti ad uso promiscuo. 
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

  • ( …… omissis lettera b)

  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Art. 54, 1^ comma)

Inoltre, la disposizione in esame interessa anche i ciclomotori e motocicli con cilindrata inferiore a 350 cc.
Il regime di indetraibilità si estende anche ai costi sostenuti per l'acquisizione del veicolo, non a titolo di proprietà, quali ad esempio i costi per noleggio e leasing, contratti d'opera ed appalto rivolti alla produzione dei veicoli, nonché in genere alle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli stessi, ed ai costi per carburanti, lubrificanti e simili.. E' invece detraibile l'IVA relativa all'acquisto, acquisizione, impiego, ai carburanti ecc, relativamente ai veicoli suddetti che formino oggetto dell'attività dell'impresa o siano adibiti ad uso pubblico, nonché l'IVA relativa ad autovetture ed autoveicoli degli agenti e rappresentanti di commercio. 

Si noti che per altri tipi di veicoli (diversi da quelli sopra elencati) il regime IVA è diverso da quello di cui qui si tratta.

Novità introdotte dalla Finanziaria 2006

Dal 1^ gennaio 2006, l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli ACQUISTI (incluso l'acquisto non in proprietà, quindi tramite NOLEGGIO, LEASING e simili) è ulteriormente ridotta, ossia è aumentata la quota dell'IVA che diviene detraibile: l'IVA è ora detraibile per il 15%. 
Si ricorderà che precedentemente risultava detraibile solo il 10% dell'IVA applicata sugli acquisti suddetti.
La disposizione ha effetto dalle operazioni effettuate (per i servizi si fa riferimento alla fatturazione) a decorrere da tale data, e fino al 31 dicembre 2006. Inoltre, la detraibilità dell'IVA è del 50% per i veicoli alimentati con propulsori non a combustione interna (ad esempio, auto elettriche).
Casi particolari: 
Si noti bene che la detraibilità "parziale" NON SI ESTENDE AGLI ALTRI COSTI relativi agli autoveicoli di che trattasi: rimane pertanto TOTALMENTE INDETRAIBILE l'IVA relativa ad altri costi e spese "relativi" all'autoveicolo (anche per i casi in cui sia invece parzialmente detraibile l'IVA sull'acquisto), ossia l'IVA assolta per:

  • l'acquisto di carburanti, lubrificanti, ricambi e accessori;
  • spese di riparazione e simili
  • spese di impiego, custodia e manutenzione.

Si ricorda che vanno trattati in maniera diversa i canoni di NOLEGGIO "ALL INCLUSIVE", ossia che comprendono oltre al mero godimento del veicolo anche altri servizi resi dalla società di noleggio, così come il full leasing, che analogamente include una serie di servizi nel canone mensile.

La cessione del veicolo

Sono state modificate, di conseguenza, le modalità di applicazione dell'IVA in caso di successiva cessione del veicolo acquistato in regime IVA di parziale detraibilità e confermata l'applicabilità del regime speciale per i rivenditori di beni usati alle relative cessioni.

Infatti, per le cessioni di veicoli per i quali sia stato detratto il 15% dell'IVA, la successiva cessione avrà come base imponibile il 15% del corrispettivo (prezzo) di cessione.
Casi particolari:

  • Auto e moto acquistate ante 1-1-2006 e rivendute successivamente
  • "Cessione" del veicolo in sub-leasing o sub-noleggio;
  • Indetraibilità dell'Iva per difetto dell'inerenza ad operazioni attive imponibili o per pro-rata di indetraibilità;
  • Auto di agenti e rappresentanti utilizzate anche per uso personale.

Altri veicoli

Per ulteriori tipi di veicoli, quali aeromobili, autoveicoli per il trasporto promiscuo carrozzati a pianale o cassone con cabina profonda o a furgone, e per i motocicli con cilindrata superiore a 350 cc, il regime è generalmente di indetraibilità totale, e può essere diverso a seconda della strumentalità del bene, e del soggetto (impresa o professionista) che lo acquista o lo utilizza.

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 497 UTENTI