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Concorsi interni
Riguardano l'accesso del personale già incardinato nella pubblica amministrazione ad un'area o fascia funzionale superiore.
I concorsi interni riguardano l'accesso del personale già incardinato nella pubblica amministrazione ad un'area o fascia funzionale superiore.
La giurisprudenza si è occupata dei concorsi interni sotto due principali profili:
- sotto il profilo della natura giuridica degli stessi al fine di individuare il giudice competente a decidere nel caso di insorgenza di controversie;
- sotto il profilo dell’ammissibilità di concorsi destinati esclusivamente agli interni.
Sotto il primo profilo, si tratta di verificare se i concorsi interni possono essere qualificati come procedure concorsuali regolate dal diritto pubblico ovvero se trattasi piuttosto di procedure che si svolgono in regime privatistico.
Secondo un primo orientamento, nell’ambito delle procedure interne, finalizzate esclusivamente alla progressione di carriera di personale già alle dipendenze della P.A, l’amministrazione datrice di lavoro opererebbe mediante atti privatistici di gestione. Ne consegue che, mentre in materia di procedure concorsuali cd esterne la giurisdizione è del giudice amministrativo anche dopo l’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, le controversie insorte nell’ambito delle procedure concorsuali interne rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario. Alla stregua di quest’orientamento, il passaggio dei dipendenti da una qualifica ad un’altra atterrebbe ad una mera vicenda modificativa del rapporto già in essere.
Alla stregua di altro orientamento, supportato da una serie di pronunce della Corte Costituzionale, oltre che dalla più recente giurisprudenza del consiglio di Stato (Cons. Stato 16/2/05 n.522 ) i concorsi interni, sarebbero in definitiva veri e propri pubblici concorsi, che non devono essere sottratti alla di cui all’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo il quale le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione amministrativa. Secondo la Corte Costituzionale, la circostanza che le procedura interne non sono finalizzate a nuove assunzioni bensì a progressioni di carriera di personale interno, non varrebbe a sottrarre tali procedure alla giurisdizione amministrativa. Anche i concorsi interni infatti sono delle vere e proprie selezioni pubbliche.
Con una più recente ordinanza, la n. 10183/2004, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, delineano il seguente quadro complessivo:
- indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
- identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario);
- ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno;
- residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area”.
Il secondo profilo sul quale si è soffermata la giurisprudenza attiene alla legittimità di selezioni interamente interne: una previsione di tal fatta è stata ritenuta illegittima, come del pari illegittima è stata considerata la riserva agli interni, nell’ambito di una procedura concorsuale mista, di un numero di posti messi a concorso superiore rispetto a quelli destinati all’esterno. In ogni caso, infatti, il passaggio ad una fascia funzionale superiore soggiace alla regola del pubblico concorso, dovendosi per contro ritenere illegittimi eventuali automatismi circa il superiore inquadramento. Alla stregua dei principi costituzionali sull’accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali devono essere aperte a tutti coloro che siano in possesso dei squisiti professionali richiesti dal posto messo a concorso. Si legga quanto sostenuto in proposito dalla corte Costituzionale con la sentenza n.205 del 2004: “Questa Corte ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (tra le molte, sentenze n. 34 del 2004, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). Ha inoltre precisato che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. Si sottolinea altresì nella giurisprudenza costituzionale che il principio del concorso pubblico, pur non essendo incompatibile - nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione - con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali - la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.”
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di “concorsi interni”:
- Concorsi interni, passaggio ad una qualifica superiore di area diversa, illegittimitàI partecipanti ad un concorso pubblico lamentano che l’amministrazione abbia limitato l’accesso concorsuale agli interni in violazione dei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, in possesso dei requisiti richiesti, l’accesso ai pubblici impieghi.
- Selezioni interne, passaggio automatico a qualifica superiore, illegittimitàAlcuni dipendenti di un Ministero contestano le modalità con cui è stata avviata una procedura di selezione interna per il passaggio ad una qualifica superiore senza prevedere prove selettive , ma sulla base della mera anzianità di servizio nonché della frequenza di un corso di formazione.