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I diritti sull'invenzione
I diritti dell'autore dell'invenzione: essere riconosciuto autore dell'invenzione e brevettare l'invenzione medesima.
L’autore dell’invenzione ha due diversi diritti (oltre quello del preuso):
- Essere riconosciuto autore dell’invenzione;
- Brevettare l’invenzione medesima.
Il primo è strettamente personale e non ha valore economico, mentre il successivo ha attinenza con lo sfruttamento economico dell’invenzione ed è cedibile.
Chi ha ideato ed elaborato l’invenzione deve essere riconosciuto autore,anche se il diritto di sfruttamento economico spetterà ad altri. Questo diritto è di natura morale e non personale, in quanto è connesso alla persona cui va il merito dell’idea: per cui non è trasmissibile in alcun modo. Per questo motivo, l’inventore può pretendere che il suo nome compaia sul brevetto e sul registro dei brevetti. Il diritto permane anche dopo la morte dell’inventore e potrà essere esercitato dalla persona designata da lui o dal coniuge e dai parenti fino al quarto grado.
In caso di violazione l’autore del brevetto può agire giudizialmente per impedire l’utilizzo illecito, ma trattandosi di un diritto non patrimoniale non potrà chiedere alcun risarcimento pecuniario a meno che la violazione non concreti un’ipotesi di reato.
L’autore dell’invenzione ha il diritto ad ottenere il brevetto su di essa, ossia il diritto esclusivo allo sfruttamento economico: in termini burocratici si può dire che l’autore ha il diritto di ottenere dalla pubblica amministrazione competente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) un provvedimento di tipo amministrativo con il quale viene concesso il brevetto.
È un diritto che può essere trasmesso o ceduto, essendo un diritto patrimoniale.
Spesso è difficile definire a chi spetta il diritto di invenzione, soprattutto quando la stessa è stata formulata dal lavoratore dipendente o è frutto del commissionario di una ricerca o di un gruppo di persone.