Casa:
Il presidente del CONI
La rappresentanza legale dell'Ente.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il presidente ed i membri della giunta nazionale (i dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.), sono eletti da un collegio composto:
- i presidenti delle federazioni sportive nazionali e i membri italiani del CIO che partecipano al consiglio nazionale.
- da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
- gli atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali. I componenti del consiglio nazionale sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali.
Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi.