Il presidente del CONI

La rappresentanza legale dell'Ente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Il presidente ed i membri della giunta nazionale (i dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.), sono eletti da un collegio composto:

  1. i presidenti delle federazioni sportive nazionali e i membri italiani del CIO che partecipano al consiglio nazionale.
     
  2. da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
     
  3. gli atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali. I componenti del consiglio nazionale sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali.

Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi.

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