Il regime doganale del Traffico di Perfezionamento Attivo

Il vincolo al regime di Perfezionamento Attivo, dà la possibilità all'operatore interessato di sottoporre, all'interno della Comunità, le merci non comunitarie a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e la trasformazione, senza essere obbligato al pagamento dei diritti doganali.

1. Il vincolo al regime di Perfezionamento Attivo, dà la possibilità all’operatore interessato di sottoporre, all’interno della Comunità, le merci non comunitarie a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e la trasformazione, senza essere obbligato al pagamento dei diritti doganali (dazi ed IVA) e senza che alla merce in oggetto vengano applicate misure di politica commerciale. L’operatore, in ogni caso, dovrà prestare un’apposita garanzia per l’ammontare dei diritti non percepiti dallo Stato.

Questa modalità di applicazione del regime in oggetto è definita “sistema della sospensione”. Esiste, tuttavia, una seconda procedura detta “sistema del rimborso”, che prevede diversamente il pagamento del dazio al momento del vincolo al regime e successivamente il rimborso dello stesso all’atto della riesportazione dei prodotti trasformati o riparati. I prodotti trasformati o riparati vengono definiti “prodotti compensatori”.

Affinché il regime di perfezionamento attivo possa essere messo in atto è necessario che siano adempiute una serie di formalità. Innanzitutto è necessario essere autorizzati dall’agenzia delle dogane. Si deve presentare la domanda secondo il formulario degli allegati DAC, dove il richiedente dovrà descrivere all’Agenzia delle Dogane le operazioni che saranno oggetto dell’autorizzazione. Si tratta di dare indicazioni precise sulle quantità di materie prime o semilavorati che verranno temporaneamente importati per essere sottoposti a lavorazione, sul tipo di lavorazione, sulla quantità/numero di prodotti che verranno riesportati e sulla resa della trasformazione e quindi la percentuale di scarto prevista.

Dovranno, inoltre, essere stabiliti quali saranno rispettivamente l’ufficio di vincolo, l’ufficio di controllo ed infine quello di appuramento.

Esiste anche la possibilità che, per i casi meno complessi come ad esempio riparazione o messa a punto delle merci, l’autorizzazione al perfezionamento attivo avvenga implicitamente al momento stesso dell’accettazione della dichiarazione doganale, dando in questo modo la possibilità agli operatori economici di snellire le pratiche doganali.

Qualora, invece, per ragioni di varia natura, i prodotti compensatori non vengano riesportati come stabilito dal regime, dopo aver subito le lavorazioni previste, sono dovuti i diritti doganali che erano restati in sospeso all’ingresso delle merci. In aggiunta è stabilito un interesse compensativo sul dazio liquidato che va a coprire il danno subito dall’Agenzia delle Dogane per il tardato pagamento. L’ammontare di quest’ultimo verrà stabilito su base semestrale con regolamento comunitario.

I riferimenti normativi riguardanti il regime del perfezionamento attivo sono rispettivamente gli artt. da n.114 a n.129 del C.D.C. (Reg. Cee n. 2913/92 - Codice doganale comunitario) e n.549 e seguenti del D.A.C. (Reg. Cee n. 2454/93 - Disposizioni di applicazione del codice comunitario).

Il Codice Doganale definisce espressamente il TPA come “un regime che consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:

  1. merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale;
  2. merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

2. S’intende per:

  1. sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera a);
  2. sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 1, lettera b);
  3. operazioni di perfezionamento:
    • la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci,
    • la trasformazione di merci,
    • la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto,
    • l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione;
  4. prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
  5. merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;
  6. tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci d'importazione”.

Vale la pena precisare che per quanto riguarda i prodotti introdotti nel territorio doganale temporaneamente, il diritto doganale dà due possibilità: il perfezionamento attivo e l’ammissione temporanea. Si ricorda che nel caso dell’ammissione temporanea le merci precedentemente introdotte, al momento dell’uscita fisica dal territorio della Comunità, dovranno essere tali e quali. Questo è il motivo per cui l’ammissione temporanea è normalmente utilizzata nel caso di prodotti introdotti nel territorio doganale e destinati a fiere, attrezzature professionali, ecc., e quindi merce non destinata ad essere trasformata.

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