Il segretario generale del CONI

Il segretario generale nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

  1. provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
  2. predispone il bilancio dell'ente;
  3. espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

  • A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.
  • I rapporti tra il CONI e le società sono regolati con convenzioni.
  • Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

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