L'accesso agli impieghi pubblici

Le procedure di reclutamentoe i requisiti per l'accesso al pubblico impiego

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge ( art. 97, comma terzo, Cost., art. 35 d.lgs. 165/2001). L’assunzione avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le sole qualifiche e per i soli profili per i quali è richiesto unicamente il requisito della scuola dell’obbligo. La legge 12 marzo 1999 n. 68 ed il successivi DPR 10/10/2000 e DPCM 13/01/2000, prevedono poi particolari disposizioni per garantire l’inserimento nelle pubbliche amministrazioni di persone disabili. Possono definirsi procedure concorsuali quelle finalizzate alla valutazione dei candidati, sulla base dello svolgimento di prove o sulla base di titoli, ed alla redazione di una graduatoria finale.
Alla regola del concorso pubblico non sfuggono neppure i passaggi alle fasce funzionali superiori, le cd progressioni verticali, per le quali è dunque necessario prevedere quantomeno la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore. ( Corte Cost. n.218/2002) Allo stesso modo è illegittima, per violazione della regola dell’accesso mediante concorso pubblico, la previsione nell’ambito di una procedura selettiva di una quota di riserva “eccessiva” a favore del personale interno.
Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai seguenti principi:

  1. pubblicità della selezione
  2. imparzialità, economicità e celerità delle modalità di svolgimento
  3. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei verificare il possesso di requisiti professionali ed attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
  4. rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori
  5. decentramento delle procedure di reclutamento

I requisiti per l’accesso al pubblico impiego sono indicati dal DPR 487/94, che è ancora in vigore nella parte in cui non è incompatibile con le disposizioni del d.lgs 165/2001 ( testo unico in materia di pubblico impiego) e sono, salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente:

  1. possesso della cittadinanza italiana.
  2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età . Il limite di età di 40 anni è elevato:
    1. di un anno per gli aspiranti coniugati;
    2. di un anno per ogni figlio vivente;
    3. di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
    4. di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 . Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6/a);
  3. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
  4. non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b).

Ai requisiti sopra riportati il dlgs 165/2001 ha aggiunto quello afferente la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. I requisiti richiesti dalla P.A. nei bandi di concorso non devono essere illogici o inutili rispetto alla posizione messa a concorso, tuttavia, ove ciò non contrasti con norme di legge e/o principi generali, è in facoltà della stesaa P.A., prevedere requisiti più stringenti e puntuali di quelli previsti dalla normativa regolatrice della materia. ( Cons. Stato n. 6606/2002; Trib. Lecce n.1097/2004)
La P.A. può revocare il provvedimento di indizione di una procedura concorsuale solo ove ricorrano esplicitati motivi di interesse pubblico ad esempio nel caso in cui la procedura sia stata indetta in violazione del divieto, disposto con legge statale o regionale, di procedere a nuove assunzioni di personale). Permane, in ordine alle controversie che possono insorgere durante l’espletamento della procedura concorsuale, dall’approvazione del bando alla pubblicazione della graduatoria, la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di “accesso agli impieghi pubblici”:
  • Corso allievi: comunicazione esclusione per utilizzo sostanze stupefacenti. Il caso affrontato ha ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione di un concorrente dal corso allievi ……. effettivi per avere utilizzato sostanze stupefacenti. Ci chiede di verificare la legittimità del provvedimento di esclusione.
  • Ente pubblico: procedura di inquadramento personale ex art. 9, comma 8, del decreto legislativo n.454/99 - esclusione immotivata Il caso ha ad oggetto l’esclusione di un prestatore di servizi a titolo occasionale dalla procedura di inquadramento avviata dall’ente pubblico ai sensi dell’ art. 9, comma 8, del decreto legislativo n.454/99. Il nostro assistito possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa speciale. L’esclusione appare dunque immotivata.
  • Procedura concorsuale, modifica del bando, previsione di nuovi requisiti, proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, possesso dei requisiti al momento delle vecchia scadenza:Il caso riguarda alcuni partecipanti ad un concorso bandito da un ente pubblico. Il bando è stato modificato con la previsione di nuovi requisiti di partecipazione e con la previsione di una nuova data di scadenza del termine per la proposizione della domanda; l’amministrazione procedente ha però stabilito che il possesso di detti requisiti va valutato rispetto alla data originariamente prevista quale termine di scadenza per il deposito della domanda. I richiedenti, per i quali resta preclusa la possibilità di avvalersi di tali nuovi titoli, in quanto acquisiti successivamente alla scadenza del vecchio termine, ci chiedono come tutelare la loro posizione.

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