L'affiliazione

Qualsiasi società sportiva entra far parte dell'ordinamento sportivo mediante l'affiliazione alla federazione sportiva nazionale, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e competente per lo sport che quella società intende praticare.

Nell'ordinamento sportivo per società sportive si intendono tutta le organizzazioni di tipo associativo che hanno come oggetto l’esercizio dell'attività sportiva.

Non solo tipiche società regolata dal codice civile e dalle leggi speciali, ma anche, e soprattutto, le associazioni riconosciute e il non, di cui all'articolo 12 e ss. Del codice civile.

Qualsiasi società sportiva entra far parte dell'ordinamento sportivo mediante l'affiliazione alla federazione sportiva nazionale, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e competente per lo sport che quella società intende praticare.

L'affiliazione e l'atto con il quale la società sportiva acquista il complesso di diritti ed obblighi nascente delle norme amministrative, disciplinari, economiche e tecniche che possono riguardare la sua attività sportiva in ambito sportivo nazionale ed internazionale.

L'articolo 10 comma 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 stabilisce che le società sportive professionistiche per poter essere iscritte nel Registro delle imprese devono ottenere l affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

La società sportiva senza affiliazione non può essere iscritto al Registro delle imprese e pertanto senza non può svolgere attività sportiva.

Alla luce dell’articolo 10 della L. n. 91 del 1981 l’ affiliazione di una società sportiva non è più considerata una semplice atto di autonomia privata, ma ha natura pubblicistica, e più precisamente quella di atto amministrativo di ammissione manifestazione di un potere discrezionale delle federazioni ed espressione dei completi poteri di controllo che gli organi dell’ordinamento sportivo esercita sulle società sportive, per delega dello Stato.

Prima che dire il giudice amministrativo alla società è consentito rimanere l’ambito dell’ordinamento sportivo ricorrendo alla giunta nazionale.

L’articolo 10 ultimo comma nelle ’91 del mio 181 stabilisce che società sportive professionistiche possono ricorrere al lla Giunta Nazionale t del Coni avverso le decisioni di revoca dell’affiliazione delle federazioni sportive nazionali.

Inoltre lo Statuto del Coni all’articolo 7 comma 5 lett. E) prevede che la Giunta Nnazionale si pronunci il tema di revoca o diniego dell’ affiliazione delle società sportive entro sessanta giorni dal ricevimento dei ricorsi proposti per contestare le decisioni delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate, previo parere della Camera di conciliazione e Arbitrato del Coni

In ambito statale le questioni relative all’ ammissione e all’affiliazione alle Federazioni di società e associazioni sportive e di singoli tesserati non sono state riservate in via esclusiva alla giurisdizione sportiva dell’articolo 2 della legge della L. 280/2003.

Così le società potranno anche adire il TAR del Lazio nel caso in cui la propria richiesta di affiliazione costituisca la situazione giuridica soggettiva tutelabile anche per l’ordinamento statale.

Prima di adire il giudice amministrativo alla società è consentito rimanere l’ambito dell’ordinamento sportivo ricorrendo alla Giunta Nazionale del Coni.

La Federazione dovrà motivare il diniego o la revoca dell’ affiliazione prevista solo laddove lo statuto della società non possiede requisiti previsti dalle L. ’91/1981, o per le società non professionistiche, dalle disposizioni della legge n. 128/2004 , della legge di 289/2002 e del codice civile ,nonché in presenza di clausole in contrasto con le suddette norme: di fatto pertanto, il potere discrezionale delle federazioni è limitato ai soli requisiti tecnico sportivi.

A conferma dice ciò, la revoca dell’affiliazione è prevista anche nei regolamenti federali come sanzione in caso di gravi infrazioni dell’ordinamento sportivo non produce automaticamente lo scioglimento della messa liquidazione delle società, ma soltanto libri sono allo svolgimento dell’attività sportiva.

Infine le società alle associazioni sportive con sede nel territorio italiano che non possiede uno scopo di lucro ottengono il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del Coni i che ora per delega viene attribuito dalla federazione sportiva ,Disciplina Associata o Ente di promozione per cui si è affiliati.

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