Casa:
L'origine delle merci
L'origine delle merci costituisce uno degli elementi fondamentali per determinare l'applicazione della fiscalità comunitaria, di eventuali misure restrittive e di eventuali misure accessorie di tipo eccezionale quali dazi compensativi o antidumping.
La materia dell’origine è disciplinata, in via principale, dal Codice Doganale Comunitario e dal relativo Regolamento di attuazione. Il Codice Doganale si occupa della materia relativa all’origine agli Artt. 22 e seguenti, mentre il Regolamento di attuazione agli Artt. 35 e seguenti; sempre in materia di origine intervengono quasi continuamente Regolamenti di fonte comunitaria ed Accordi internazionali che possono essere conclusi dall’Unione Europea con singoli Paesi o con blocchi di Paesi. La materia in esame costituisce pertanto uno degli argomenti insieme più delicati e complessi dell’intero corpus normativo doganale; l’origine, unitamente al valore in dogana delle merci e della classificazione delle stesse in funzione del codice di Nomenclatura combinata / TARIC, costituisce uno degli elementi fondamentali per determinare l’applicazione della fiscalità comunitaria, di eventuali misure restrittive (quali contingentamenti alle importazioni) e di eventuali misure accessorie di tipo eccezionale quali dazi compensativi o antidumping. Si comprende pertanto il motivo per cui la comprensione dei principi base che disciplinano la materia dell’origine siano di fondamentale importanza per gli operatori, e perché l’asse dei controlli delle varie agenzie si stia spostando in maniera sempre più decisa nel settore delle frodi in materia di origine.
Dato per scontato che l’origine in senso doganale può non coincidere affatto con la provenienza delle merci (una merce che arriva dalla Russia può avere origine doganale cinese), le merci estere si suddividono in merci di origine preferenziale e merci di origine non preferenziale. Gli articoli da 23 a 26 del Codice Doganale disciplinano l’origine non preferenziale delle merci in relazione all’applicazione alle stesse della Tariffa doganale comunitaria.
Il punto fondamentale in materia di origine delle merci – e, paradossalmente, quello più controverso – è quello relativo alla regole che presiedono alla determinazione dell’origine stessa. Il Codice doganale, agli articoli da 23 a 25, descrive quali sono le condizioni alle quali un determinato prodotto può essere considerato come originario (in senso doganale) di un determinato Paese; il riferimento principale è quello del luogo dell’ottenimento, quanto alle materie prime, ai prodotti del regno vegetale, della caccia e della pesca salvo. Le precisazioni contenute nelle lettere da f) a j) dell’Art. 23, II comma, riguardano casi particolari di lavorazione salvo la puntualizzazione di cui al puntino i) che si riferisce agli scarti di lavorazioni manifatturiere. La norma del successivo Art. 24 è considerata uno dei riferimenti principali in materia di origine delle merci nel caso di prodotti sottoposti , e chiarisce che“una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese all’interno del quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Al di la della formulazione, la norma non offre alcun concreto elemento per individuare quando una merce oggetto di lavorazione possa essere considerata originaria di un Paese ovvero di un altro; meno che mai, offre esempi o indicazioni di quelle che possono essere considerate “lavorazioni sufficienti” ai fini del conferimento dell’origine al prodotto.
Le altre norme rilevanti ai fini dell’origine sono quelle contenute negli articoli 35 e seguenti del Regolamento attuativo del Codice Doganale Comunitario; la prima sottosezione del DAC è dedicata alle materie tessili; le sottosezioni seconda e terza sono dedicate, rispettivamente, ai prodotti diversi dalle materie tessili nonché alle disposizioni comuni a tutti i restanti prodotti. La lettura delle norme appena richiamate rinvia a sua volta agli allegati al codice doganale comunitario, i quali determinano volta per volta i requisiti necessari al fine di determinare il carattere originario delle merci. Va sottolineato, tuttavia, che la determinazione delle regole di origine non è limitata all’applicazione delle regole contenute nel Codice doganale comunitario e nel Regolamento attuativo: infatti le regole da applicare per determinare di volta in volta l’origine doganale di un prodotto o di una merce postula l’attenta verifica di eventuali accordi bilaterali o multilaterali in materia di origine, conclusi dall’Unione con Paesi terzi o blocchi di Paesi terzi. Questi accordi – denominati “accordi in materia di origine” – costituiscono diritto speciale rispetto alle disposizioni del Codice Doganale, del Regolamento attuativo e dei relativi allegati; pertanto le previsioni in essi contenute prevarranno sulle regole generali.
Come abbiamo osservato, gli accordi sull’origine possono essere presi per uno o più prodotti, e per uno o più Paesi o blocchi di Paesi: si può pertanto dare la situazione in cui, rispetto allo stesso Paese, rispetto ad un determinato prodotto (o insieme di prodotti: classico il caso del tessile) si applicano regole d’origine determinati dal contenuto degli accordi in materia di origine, e per gli altri prodotti si applicano le regole generali. In caso di dubbio sull’origine da attribuire al proprio prodotto l’Azienda può ricorrere allo strumento denominato Informazione Vincolante in materia di Origine (in prosieguo, I.V.O.): esso consiste, sostanzialmente, in una istanza presentata alla Dogana del proprio Paese nella quale viene descritto con precisione il tipo di merce / prodotto oggetto dell’istanza, l’origine delle materie che lo costituiscono, il luogo delle lavorazioni, la loro tipologia, il valore EXW del prodotto e quante altre indicazioni sono necessarie, sulla base della normativa applicabile, a determinare l’origine del prodotto stesso. Oggetto dell’istanza di IVO è quello di ottenere dalla Dogana una certificazione che affermi univocamente che l’origine del prodotto di cui all’istanza stessa è di dell’origine dichiarata. Ottenere un’IVO è molto interessante soprattutto per le Aziende di trasformazione che utilizzano come materia prima prodotti provenienti da diverse parti del mondo, e che poi esportano i loro prodotti finiti; per tutti questi operatori l’IVO costituisce un importante strumento per definire univocamente i loro rapporti con i Clienti e per poter utilizzare serenamente lo strumento della dichiarazione d’origine su fattura – senza limiti di valore se si tratta di esportatore autorizzato – e senza il problema di eventuali contestazioni da parte dell’autorità doganale. Tramite la dichiarazione su fattura, infatti, possono essere sostituiti – per i Paesi che lo consentono – i certificati EUR 1: questo comporta un risparmio sotto il profilo dei costi di gestione delle spedizioni.