La giunta nazionale del CONI

L'esercizio delle funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, la definizione degli obiettivi e dei programmi e la verifica dei risultati agli indirizzi impartiti.

E’ composta dal presidente del CONI (che la presiede), dai i membri italiani del CIO e da dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi. 2. Essa è integrata, per deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, con diritto di voto il presidente del Comitato nazionale sport per tutti, mentre per quelle relative all’ attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma Partecipa ,altresì, senza diritto di voto, il segretario generale. Sono espressamente incompatibili con tale carica tutti i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonchè i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.

Esercita funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. Specificatamente:

  1. formula la proposta di statuto dell'ente;
     
  2. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
  3. esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
  4. approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
  5. controlla le federazioni sportive nazionali, approvando i loro bilanci e stabilendo contributi finanziari in favore delle stesse;
  6. delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
  7. nomina il segretario generale;
  8. svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

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