La giustizia sportiva

I principi sportivi che sono stati oggetto di una deliberazione della Giunta nazionale del CONI nell'ottobre 2003.

Più correttamente, anziché di Giustizia Sportiva, sarebbe opportuno parlare di Sistemi di Giustizia Sportiva poiché il CONI attribuisce ad ogni Federazione la facoltà di organizzare autonomamente la propria giustizia sportiva anche se esso vigila sul rispetto di tutti i principi sportivi.

I principi sportivi sono stati oggetto di una deliberazione della Giunta nazionale del CONI nell’ottobre 2003:

Il primo principio recita così: "in rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce l'autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO e salvi i casi di rispettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, nonché la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive , in rispetto del fair play , le decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e dalla corruzione".

Presso tutte le Federazioni Nazionali devono essere istituiti organi di giustizia sportiva che siano scelti sulla base dei criteri obiettivi di professionalità, terziarietà ed imparzialità, il cui mandato sia indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati .

Devono altresì essere previste delle cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Nonostante ciò è stato creato un organo di giustizia del CONI, svincolato dalle singole Federazioni istituito nel 2001 la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.

Il terzo principio nel procedimento sportivo richiama principi della Costituzione e del diritto processuale penale.

In particolare deve essere assicurata la corrispondenza della decisione al petitum.

Inoltre regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione quando emergano nuove prove decisive dell'innocenza dell'incolpato.

La giustizia da sportiva deve essere caratterizzata dalla rapidità per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive ed anche per garantire che la pena sia ed effettivamente scontata.

Il quarto principio è dedicato al Procuratore Federale cui sono attribuite tutte le funzioni inquirenti e requirenti, meno che quelle espressamente riservate alla procura antidoping d per le violazioni di norme in materia di doping.

Il quinto principio riguarda i provvedimenti di clemenza: Grazia amnistia e indulto.

La grazia è di competenza del Presidente della Federazione Nazionale. Essa può essere concessa solo ove sia stata raccontata almeno la metà della pena, mentre nei casi di radiazione definitiva solo dopo il decorso di almeno cinque anni dall'adozione del provvedimento stesso.

L'amnistia e l’ indulto sono invece di competenza del Consiglio Federale previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento.

Il sesto principio dispone l’ inserimento negli Statuti e nei regolamenti di Giustizia della clausola compromissoria , che consenta di ricorrere all'arbitrato irrituale come previsto dal codice di procedura civile.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.

Forme di giustizia sportiva

In base all'oggetto o alla natura delle controversie giustizia sportiva è classificata come segue:

  • Giustizia tecnica Tende a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolano il gioco della di disciplina praticata dalla federazione internazionale di appartenenza, nonché della regola fondamentale di fair play che costituisce la garanzia della par condito per coloro che prendono parte ad una competizione.
    Organo di giustizia tecnica è l’ Ufficiale di Gara o Arbitro il quale opera le decisioni di tipo tecnico (cronometraggio, assegnazione del punto) e quelle di natura disciplinare (espulsione o ammonizione).

    Al termine della gara le controversie sulla regolarità della stessa possono essere sollevate dai partecipanti attraverso un c.d. reclamo agli organi federali di giustizia: il primo grado il Giudice Unico e in appello l'Organo di Secondo Grado.
  • Giustizia disciplinareTende a accertare e punire violazioni delle norme federali; Ha la stessa funzione delle sanzioni penali all'interno dell'ordinamento sportivo e può arrivare nei casi più gravi alla sanzione espulsiva.

    Nella norme federali in si trovano singole fattispecie di illecito disciplinare.

    La frode sportiva o illecito sportivo è l'illecito più grave per i l'ordinamento sportivo poiché al suo interno il bene primario è la gara .

    Chi attenta alla gara attenta ai valori stessi dell'ordinamento sportivo ed è quindi prevista prevista una fattispecie tipica che sanzione tutti gli atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare ad altri n vantaggio in classifica.

    Altre fattispecie sono il doppio tesseramento, la violazione della clausola compromissoria, dalla e principio di realtà correttezza.

    Ogni federazione prevede uno procedimento disciplinare dove un Procuratore Federale esercita l'azione anche d’ufficio, può interrogare gli incolpati e sentire testimoni; qualora l’illecito sportivo configuri anche un illecito penale ha la facoltà di chiedere alla giustizia penale copia di atti della sua istruttorie

    Al termine dell’ istruttoria il Procuratore Generale può chiedere l’archiviazione o deferire gli inquisiti all'Organo di primo grado.

    E’ possibile proporre appello avverso la decisione innanzi al Giudice Collegiale di Secondo Grado e farsi assistere da un avvocato.
  • Giustizia economicaTende a risolvere le controversie di carattere patrimoniale tra gli associati e le società sportive In tali controversie pertanto la Federazione Nazionale assume la posizione di terza, non essendo portatrice di interessi personali come le parti in causa.

    Questo tipo di giustizia non può mancare nelle Federazioni Nazionale nelle quali è costituito il settore professionistico, mentre in quelle esclusivamente dilettanti sono previste delle clausole che consentono di creare dei Collegi arbitrali per la risoluzione di controversie.
  • Giustizia amministrativaNell’ ordinamento sportivo si parla erroneamente di giustizia amministrativa poichè i casi di revoca o diniego di affiliazione e del tesseramento o controversie elettorali che sono state attribuite espressamente dall’ art. 3 comma 1 l 280\03 al TAR del Lazio.

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