La registrazione del software

Affinché venga provata la creazione del programma, il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore tenuto dalla S.I.A.E.oppure depositato come opera inedita qualora il programma stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato.

Leggi applicabili

Direttiva CEE 91/250 del 14 maggio 1991, Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518. Decreto Presidente del Coniglio dei Ministri 3 gennaio 1994 n. 244.

Software proteggibile

Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità. Affinché venga provata la creazione del programma, il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore tenuto dalla S.I.A.E.oppure depositato come opera inedita qualora il programma stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato.

Territorio

La tutela del software si estende su l'intero territorio Italiano, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano.

Novità e originalità

Possono formare oggetto di registrazione tutti i programmi software che rispondono ai requisiti della creatività e di un minimo di originalità rispetto alle opere preesistenti, incluse le elaborazioni e variazioni di programmi precedenti.

Il Registro pubblico per il software

È in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518. Sono state così introdotte nell’ordinamento giuridico italiano una serie di norme relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che sono comparati alle opere letterarie.
Sono, quindi, protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, e quindi che abbia carattere di novità rispetto ai software preesistenti.
Autore del software è la persona fisica che lo ha creato: se gli autori sono più di uno essi sono considerati coautori dell’opera.
All’autore spettano, oltre ai diritti morali, anche i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
Per il software esiste una norma specifica (art. 12-bis della Legge 633/41) in base alla quale, salvo patto contrario, per i programmi creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro.

La registrazione di un software

Le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore.
Si rendono pubblici, in effetti, l’esistenza e il titolo del software, il nome dell’autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software (se diverso dall’autore). La pubblicazione del programma ha luogo se l’autore riproduce direttamente il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. Per pubblicazione si intende più specificatamente il primo atto di esercizio dei diritti su un software. Quindi il giorno, mese ed anno in cui per la prima volta esso è stato ceduto o è stato utilizzato dall’autore e/o all’interno della struttura per cui è stato creato. La registrazione è prevista solo per i software pubblicati e deve essere accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM) contenente il programma per elaboratore.
La registrazione del software non è obbligatoria. Per i programmi importati, la registrazione può essere richiesta dal titolare dei diritti di utilizzazione economica per l’Italia.
Dato che la registrazione è facoltativa e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse, il Registro non costituisce una "anagrafe" completa dei programmi pubblicati. Ci sono, quindi, programmi protetti che non sono depositati e programmi depositati che potrebbero non godere della tutela prevista dalla legge.

Effetti della registrazione

La registrazione costituisce mezzo di prova della data di creazione del software e dei dati contenuti nel deposito: paternità, titolo, data di pubblicazione.

La trascrizione di atti

Sul Registro possono anche essere trascritti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia o anche gli atti di divisione (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software creato insieme) o di società (quando due o più persone danno ad una società la titolarità dei diritti su un software per l’esercizio in comune di una attività economica).
Per la trascrizione, è necessario presentare la copia autentica dell’atto o dell’originale della scrittura privata con le firme autenticate da un notaio.
L’atto da trascrivere deve riguardare il trasferimento della titolarità (e non del solo esercizio) dei diritti di utilizzazione economica del programma: le "licenze d’uso" non possono essere trascritte, dato che esse attribuiscono solo la facoltà di utilizzo del programma, e non trasferiscono la titolarità dei diritti.
Le registrazioni comportano un versamento alla SIAE.
La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione.
La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l’esemplare del programma non è oggetto di visura.

Diritti esclusivi sul software

Comprendono il diritto di sfruttamento economico del programma nonché il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in qualsiasi forma del programma software.

Titolarità

La titolarità della registrazione e quindi del programma software spettano all'autore o al suo avente causa italiano o straniero.

Cessioni

I diritti sul programma e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale sono cedibili liberamente a terzi. La cessione andrà trascritta nel Registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore.

Violazioni e illeciti

Le violazioni di diritti d'autore sul software possono essere perseguite e sanzionate sia civilmente (art. 156-170 legge diritto d'autore) che penalmente (art. 171 bis e, in via residuale, art. 171 legge diritto d'autore). Il decreto legislativo 658/94 ha di recente introdotto anche una sanzione amministrativa (art. 171 quater legge diritto d'autore) nel caso di noleggio abusivo di supporti riproducenti il software, quantunque lecitamente prodotti.
Su richiesta degli interessati, 101 professionisti può attivarsi presso la S.I.A.E. al fine di curare gli adempimenti relativi alla registrazione delle opere presso il Copyright Office di Washington.
In base alla vigente legge degli Stati Uniti d’America sul diritto d’autore, non è necessario alcun deposito per ottenere la protezione dell’opera. Il copyright è assicurato automaticamente nel momento in cui l’opera è creata, e l’opera si considera creata quando è fissata per la prima volta in una copia (si intende per copia l’oggetto materiale dal quale l’opera può essere letta o comunque percepita visivamente sia direttamente che con l’ausilio di macchinari o strumenti, come libri, manoscritti, spartiti musicali, videotape, microfilm) o registrata su supporto sonoro.
Esistono, tuttavia, alcuni vantaggi nella registrazione dell’opera presso il Copyright Office di Washington, soprattutto per acquisire una prova che l’opera è registrata in un pubblico registro e per ottenere un certificato di deposito. Se il deposito è effettuato entro 5 anni dalla pubblicazione, la registrazione costituisce, nel corso d’una procedura giudiziaria negli Stati Uniti, prova incontestabile in tribunale della validità del copyright.
Presso il Copyright Office di Washington possono essere depositate le opere protette in base alla legge degli Stati Uniti d’America sul copyright, incluse le opere di origine straniera. Sono protette tutte le opere inedite, senza riguardo alla nazionalità. Sono, altresì, protette, e possono essere depositate, le opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti o in un altro paese con il quale è stato concluso un Trattato in materia di copyright, o che siano state create da un cittadino o da un residente in un Paese con cui esiste un Trattato.

Costi della registrazione del software
  1. 103, 26 euro a titolo di tasse di registrazione
  2. 11 euro euro a titolo di imposta di bollo
  3. 150 euro a titolo di onorari professionali
  4. TOTALE: EURO 264, 26

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