La responsabilità del datore di lavoro

Le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro da parte dell'imprenditore.

La responsabilità del datore di lavoro per le condotte mobbizzanti da questi poste in essere viene ricondotta alla violazione degli obblighi di cui all’art.2087 cc. In virtù di tale disposizione, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro. Si tratta, dunque, in questo caso, di una responsabilità di tipo contrattuale.

La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro è stata affermata anche quando il lavoratore lamenti, oltre alla lesione di interessi di natura patrimoniale, anche la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati ( quale appunto il diritto alla salute).

L’identificazione della natura della responsabilità del datore di lavoro diviene più complessa quando le condotte mobbizzanti siano poste in essere da altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, colleghi del danneggiato.

Soprattutto con riferimento a strutture complesse, quali aziende di grandi dimensioni, è apparso discutibile configurare una responsabilità in capo al datore di lavoro per condotte riferibili a soggetti diversi. Tuttavia, la giurisprudenza sembra orientata nel senso di ricondurre, anche in questi casi, la responsabilità del datore di lavoro alla violazione degli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 o comunque all’art.1228, in virtù dei quali il debitore (datore di lavoro) è responsabile dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione. ( vedi in proposito Tribunale di Trieste, sentenza del 10/12/2003 n. 840)

In proposito, si è ritenuto che “il datore di lavoro risponde anche per il comportamento dei propri dipendenti che compiano mobbing a carico di colleghi”( Trib. Bari sent. 4 novembre 2004). Il mobbing, infatti, consiste in un comportamento antigiuridico del datore di lavoro che, a conoscenza di azioni di disturbo da parte di colleghi non si adoperi per farle cessare, né impiega le necessarie misure a tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro.

Esulano dalla responsabilità del datore di lavoro le semplici quanto frequenti “liti” tra dipendenti.

Mentre il datore di lavoro risponde a titolo contrattuale, il prestatore di lavoro che ponga in essere condotte mobbizzanti risponde personalmente e direttamente nei confronti del soggetto mobbizzato, ma naturalmente in via extracontrattuale. del datore di lavoro le semplici quanto frequenti “liti” tra dipendenti.

Nei casi in cui le condotte poste in essere da colleghi o superiori del mobbizzato non siano parte di un disegno preordinato dal datore di lavoro per danneggiarlo,ma siano frutto di autonome iniziative di tali soggetti, il datore di lavoro potrà rivalersi nei confronti di chi ha posto in essere le condotte mobbizzanti sia per gli eventuali danni che venga condannato a rifondere al lavoratore che di eventuali altri danni subiti dall’impresa( ad esempio il danno all’immagine), nei confronti di chi ha posto in essere le condotte mobbizzanti.


OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 515 UTENTI