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La tutela
L'inventore per la tutela del suo brevetto deve rivolgersi o alla Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale del luogo dove il contraffattore ha la residenza o il domicilio o al giudice del luogo dove è avvenuto il fatto lesivo del diritto di esclusiva.
Perché si realizzi la contraffazione non è necessaria la malafede, essendo sufficiente l’oggettivo utilizzo non autorizzato dell’invenzione; la malafede è presupposto necessario (quindi la colpa o il dolo) per la richiesta del risarcimento del danno.
Il titolare di un brevetto (o anche della semplice domanda), in caso di contraffazione, fronte alle violazioni dei terzi tramite:
- ricorso al giudice per l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza (sequestro, inibitoria, descrizione);
- chiamare in causa il contraffattore per accertare l’avvenuta lesione del suo diritto di esclusiva, eliminando le conseguenze dell’attività illecita e chiedendo il risarcimento;
- agendo in via penale
Le strade indicate sono alternative o possono essere esperite cumulativamente tra loro.
L’inventore per la tutela del suo brevetto potrà rivolgersi o alla Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale del luogo dove il contraffattore ha la residenza o il domicilio. In alternativa potrà rivolgersi al giudice del luogo dove è avvenuto il fatto lesivo del diritto di esclusiva. In conseguenza di ciò se la lesione del diritto è localizzabile in più luoghi del territorio nazionale, l’inventore ha la possibilità di scegliere tra una pluralità di giudici competenti a conoscere della controversia.