Le arti visive (Pittura, Scultura, Fotografie)

Come dichiarare le opere, il compenso per la riproduzione di un'opera e la tutela all'estero

Come dichiarare le opere

Con l’adesione alla SIAE l’artista affida alla società l’esercizio dei diritti per tutte le forme di utilizzazione economica di tutte le sue opere comprese nel mandato (riproduzione a stampa, riproduzione meccanica, diffusione televisiva, comunicazione pubblica). Da quel momento l’artista deve avvalersi dell’intermediazione della SIAE, a cui dovrà indirizzare gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. Non è richiesto il deposito della riproduzione dell’opera presso la SIAE.
L’adesione alla Società non consente agli artisti di rinunciare ai diritti, di concedere riduzioni o di rilasciare in proprio autorizzazioni riguardanti gli aspetti economici dell’utilizzazione: questa esclusione è nell’interesse stesso degli autori, in quanto garantisce agli utilizzatori trasparenza e univocità di condizioni di utilizzo.
Tuttavia, anche dopo la sua adesione alla SIAE, l’artista non rinuncia al diritto di disporre riguardo a gran parte degli utilizzi delle proprie opere, mantenendo il controllo delle riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto esse vengano realizzate), oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulla copertina dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere: per questi tipi di sfruttamento, che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei suoi diritti, l’artista è infatti interpellato di volta in volta dalla SIAE per approvare l’utilizzo, è libero di concedere o negare l’autorizzazione e può anche intervenire sulla misura dei compensi.

I diritti di utilizzazione economica nel settore delle arti visive sono:

  • diritto di riproduzione, è la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo (stampa, litografia, incisione, fotografia ed ogni altro sistema di riproduzione);
  • diritto di diffusione, è la diffusione dell’opera a distanza (televisione, anche via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
  • diritto di distribuzione, è il diritto di porre in commercio, o comunque a disposizione del pubblico l’opera o gli esemplari di essa;
  • diritto di elaborazione, cioè la possibilità di modificare l’opera.

Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
Chi può autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera
Autorizzare o vietare la riproduzione di un’opera spetta all’autore, qualunque sia il mezzo di riproduzione utilizzato (stampa, litografia, fotografia, ecc).
Questo diritto spetta all’autore anche quando viene ceduta la proprietà dell’originale e non si trasmette automaticamente al proprietario dell’opera, tranne nel caso in cui l’autore non abbia espressamente ceduto il diritto in forma scritta.
Il proprietario dell’originale dell’opera, se è una persona diversa dall’autore, può autorizzare la riproduzione dell’opera
Non va confuso il diritto di proprietà sugli originali delle opere con il diritto d’autore su quelle stesse opere.
Il proprietario di un’opera – come chiunque altro – deve chiedere l’autorizzazione dell’autore o dei suoi eredi per riprodurre, pubblicare o utilizzare economicamente l’opera, potendo comunque disporre liberamente dell’originale.
Difficilmente l’autore può controllare personalmente che ogni utilizzazione delle sue opere, in Italia ed all’estero, sia stata autorizzata e che il loro sfruttamento delle stesse avvenga secondo termini definiti per contratto con gli utilizzatori.
Le autorizzazioni rilasciate dalla SIAE non comportano solo il pagamento dei diritti, ma anche l’osservanza delle condizioni appropriate per l’utilizzazione: attraverso la SIAE gli autori possono anche controllare che le opere non siano manipolate o utilizzate a fini impropri o da loro non condivisi.
Infine, la SIAE interviene quando sono commessi abusi che danneggiano i diritti dei propri associati, contestando le riproduzioni non autorizzate.
I diritti sono amministrati dalla SIAE nell’ambito delle arti visive.
Con l’adesione alla SIAE, l’autore affida alla società l’amministrazione di tutte le sue opere per ogni forma di utilizzazione economica, comprese le riproduzioni a stampa o su supporto meccanico (videocassetta, CD-ROM), la diffusione televisiva o su reti telematiche (Internet).
L’autore è interpellato preventivamente dalla SIAE per le riproduzioni su monografie (su qualsiasi supporto siano realizzate), oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. Negli altri casi, la SIAE concede direttamente le autorizzazioni applicando le tariffe a seconda del tipo di utilizzo.
L’autore che si affida alla tutela della SIAE non perde del tutto il contatto con le sue opere
Infatti, l’autore viene interpellato, prima che la Società conceda le autorizzazioni, in merito a numerosi utilizzi delle proprie opere come: riproduzioni su monografie, oggetti di merchandising, poster e cartoline, sulle copertine dei libri e sul materiale pubblicitario di qualsiasi genere. In particolare, per questi tipi di utilizzazioni, trattandosi di forme di sfruttamento che coinvolgono gli aspetti più delicati della tutela dei diritti d’autore, l’artista è interpellato di volta in volta dalla SIAE per concedere o negare l’autorizzazione, e può anche intervenire sulla misura dei compensi.

Il compenso per la riproduzione di un’opera

La misura dei compensi richiesti dalla SIAE per l’utilizzazione di un’opera delle arti visive varia a seconda delle caratteristiche della riproduzione, e viene calcolata in base alle tariffe previste dalla SIAE nel suo tariffario generale.

L’opera è tutelata anche all’estero

La SIAE si avvale, infatti, della collaborazione delle Società autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza. Attualmente, le opere degli associati SIAE sono tutelate nei seguenti Paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Quando vengono liquidati i diritti
I proventi incassati dalla SIAE per diritto d’autore vengono corrisposti agli aventi diritto con liquidazioni semestrali nei mesi di giugno e dicembre.
La provvigione della SIAE varia a seconda del tipo di utilizzazione dell’opera:

  • per la riproduzione a stampa: 12,50%;
  • per la riproduzione su videocassette, CD-ROM e su Internet: 18%;
  • per la diffusione televisiva: 14%;
  • per i diritti provenienti dall’estero: 3%;
  • A queste provvigioni va aggiunta la percentuale sugli importi netti del 4% (per gli autori associati), o del 2% (per gli editori associati) come deduzione di solidarietà;
  • Ai "mandanti" viene, invece, applicata una provvigione supplementare del 3% sul netto;
Cosa è il "diritto di seguito"

Il cosiddetto diritto di seguito è il diritto dell’autore di ottenere una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. La normativa è attualmente oggetto di una direttiva dell’Unione Europea. La SIAE, comunque, già riceve e ripartisce agli autori suoi associati i diritti riscossi per questo motivo dalle Società d’Autori collegate che operano in quei Paesi in cui la normativa è già vigente.
Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2001 ”, il Governo è stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.
In linea di principio, il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte con collezionisti o musei, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati e quelle effettuate a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico da parte di persone che agiscono privatamente. L’importo del compenso sarà in percentuale su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla Direttiva, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, incisioni, stampe, litografie, sculture, ceramiche, opere in vetro ed esemplari considerati come opere d’arte originali.
La SIAE, comunque, già riceve e ripartisce agli autori suoi associati i diritti riscossi per questo motivo dalle Società d’Autori estere ad essa collegate che operano nei Paesi (Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Svezia) in cui il diritto di seguito è stato già introdotto.

Le fotografie sono protette dalla SIAE

Anche le fotografie sono protette dalla SIAE per tutte le forme di utilizzazione. Gli autori delle fotografie possono aderire alla SIAE attraverso la formula del mandato.

Come tutelare le opere

L’autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori con un rapporto che può essere:

  1. di “associazione”, se si tratta di autori italiani o di paesi membri dell’Unione Europea
  2. di “mandato” se si tratta, invece, di autori non appartenenti all’Unione Europea.

Chi abbia i requisiti per il riconoscimento della qualità di “associato”, se lo desidera, può optare per quella di “mandante”.
Solo agli “associati” è attribuito il diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi e votare) per la costituzione degli Organi Sociali.

Il servizio di 101 professionisti

Noi le offriamo di compilare tutta la modulistica occorrente alla registrazione delle opere visive per un corrispettivo di 150 euro oltre iva o ritenuta di acconto oltre al versamento delle tasse di concessione governative dovute alla SIAE

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