Rapporto tra ordinamento statale e sportivo

L'ordinamento statale conserva il potere di sindacare attraverso i propri organi giurisdizionali l'operato dell' ordinamento sportivo.

L’art. 1 della legge sancisce l’autonomia tra i due ordinamenti, mentre i seguenti articoli disciplinano il contenuto e i limiti di tale autonomia: l’ordinamento statale conserva il potere di sindacare attraverso i propri organi giurisdizionali l’operato dell’ ordinamento sportivo.

La normativa pone il problema, risolvendolo, del c.d. vincolo sportivo, che non consente a chi voglia tutelare i propri interessi derivanti dallo svolgimento di una attività sportiva di adire gli organi di giustizia statale.

Il vincolo di giustizia solleva altresì una questione di legittimità relativamente ad alcune norme costituzionali (ed in quanto tali di grado superiore), con le quali contrasta apertamente: In particolare: - articolo 24, comma 1: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

Tuttavia, tale istituto grazie alla normativa che si esamina opera soltanto nei limiti in cui le questioni derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva avessero rilievo solo all’interno dell’ordinamento sportivo, oppure non determini la lesione di posizioni giuridico - soggettive rilevanti anche per l’ordinamento statale.

Riserva in via esclusiva alla competenza dell’ordinamento sportivo

Ai sensi dell’ art. 2 comma 1 della legge n. 280 viene riservata in via esclusiva alla competenza dell’ordinamento sportivo, e quindi ai suoi organi di giustizia la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

  • l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
  • i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Assolutamente chiara la situazione relativa alle questioni di natura tecnica (che competono all'ordinamento sportivo) e a quelle di natura economica e amministrativa (che sono materia del giudice ordinario, come sottolinea l'art. 3 della legge in questione); più problematica è la definizione del procedimento disciplinare.

Tale procedimento sembra apparentemente essere di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo (come espressamente detto nell'art.2, comma 1, lettera b).

Tuttavia, se prestiamo attenzione al riferimento che viene fatto, nel comma 1 dell'art. 2, all'articolo 1 della legge come principio ispiratore, la situazione va profondamente rivista. Dal "combinato disposto" dei due articoli, infatti, si desume che anche le controversie disciplinari possono assumere rilevanza nell'ordinamento statale, conferendo così l'eventuale possibilità, per i soggetti coinvolti, di adire gli organi giurisdizionali statali per la propria tutela. il TAR e il processo in forma abbreviata.

Giudice ordinario competente

L’art. 3 individua nel Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’organo della giustizia ordinaria competente per le questioni che ancorché abbiano avuto origine in ambito sportivo ledono un diritto riconosciuto dalle leggi ordinarie dello stato, ed hanno pertanto rilevanza per l’ordinamento sportivo.

Il TAR Lazio, tuttavia, può essere adito solo dopo che siano stati esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva. Ciò al fine di salvaguardare il principio d’autonomia dell’ordinamento sportivo, che la legge n. 280 riconosce e garantisce alle Federazioni Sportive Nazionali.

L'articolo 3 ,dunque, prevede che qualsiasi controversia relativa a provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo, che non sia riservata agli organi della giustizia sportiva (come previsto dall'art.2), sia indirizzata al giudice amministrativo.

Pertanto anche nel caso in cui le misure emanate non siano esclusivamente ristrette all'ordinamento sportivo c'è necessità di rivolgersi preventivamente agli organi di giustizia sportiva ed esaurirne tutti i gradi di giudizio.

La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al TAR del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio".

La scelta del TAR del Lazio indica la consapevolezza della portata spesso ultraregionale dei provvedimenti in materia sportiva ed è riconducibile al fatto che le sedi del CONI e delle altre federazioni si trovano proprio a Roma.

Avendo il mondo sportivo molto spesso necessità di decisioni prese repentinamente, come nel caso del DL n. 220/2003 da cui è derivata poi la legge 280/2003 presa in esame, l'articolo 3, comma 3, di tale legge, prevede l'abbreviazione dei tempi processuali e la definizione dei giudizi di fronte al TAR con "sentenza succintamente motivata", vale a dire introducendo l'istituto della "sentenza-breve" ai sensi dall'art. 26 della legge n. 1034/1971, per il quale il giudizio è pronunciato direttamente con sentenza nella Camera di Consiglio.

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