Responsabilità delle società sportive

Le società o associazioni sportive sono soggetti tanto dell'ordinamento dello Stato che dell'ordinamento sportivo e pertanto agli obblighi e doveri che derivano dalle leggi dello stato si affiancano quelli derivanti da dalle regole sportive.

Le società o associazioni sportive sono soggetti tanto dell’ordinamento dello Stato che dell’ordinamento sportivo e pertanto agli obblighi e doveri che derivano dalle leggi dello stato si affiancano quelli derivanti da dalle regole sportive.

Mediante l’affiliazione ad una FSN o DA le società o associ. Sportive diventano centro di imputazione di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa federale, come del resto per tutti coloro che entrano e far parte dell’organizzazione sportiva ufficiale.

La violazione delle regole federali comporta l’insorgenza a carico del trasgressore di una responsabilità e l’applicazione della conseguente sanzione da parte degli Organi di giustizia federali.

La sanzione sarà prettamente sportiva nel caso di violazione di una regola tecnico – sportiva e disciplinare nel caso di violazione di una regola di condotta per la quale è stabilita l’applicazione di una sanzione disciplinare.

In taluni casi lo stesso fatto può essere generatore di responsabilità sia nell’ordinamento sportivo sia nell’ordinamento statale.

I due procedimenti sono autonomi , ma le regole sportive potranno essere utilizzate dal giudice statale al fine di giudicare comportamenti sportivamente correttiva quelli che invece travalicano le finalità agonistiche e le strette esigenze di gara.

Dal punto di vista dell'ordinamento sportivo la violazione di obblighi o divieti contemplati dai regolamenti federali, per i quali sia prevista la combinazione di sanzioni amministrative sportive della conseguente insorgenza nei confronti dei trasgressori di una responsabilità di tipo disciplinare, configura le ipotesi del cosiddetto “illecito sportivo”, che comporta l'insorgere di responsabilità disciplinare.

Per le società sportive è prevista una responsabilità nei seguenti casi:

  • quando il fatto è commesso da chi rappresenta l'ente ai sensi della normativa federale;
  • quando il fatto è commesso da persone estranee alla società , ma lo stesso risulti vantaggioso per la compagine sociale;
  • in conseguenza di fatti violenti commessi dei propri sostenitori in occasione di una gara.

Si suole solitamente parlare in questi casi di responsabilità oggettiva, che un istituto tipico dell'ordinamento sportivo.

Invero sarebbe corretto parlare di responsabilità oggettiva solo per le due ipotesi sub b) e c) in quanto in tali casi la sanzione è applicabile anche a prescindere dal previo accertamento dell'esistenza (ho dalla ha accertata l'inesistenza) di un rapporto causale tra il fatto contestato ed una condotta dolosa o semplicemente colposa addebitabile agli organi rappresentativi della società, mentre nella ipotesi sub a) l’ illecito è addebitabile direttamente alla società in virtù del rapporto organico che lega l'ente e i soggetti che rappresentano, quindi la responsabilità e diretta.

Le figure di responsabilità oggettiva che si riscontrano nell'ambito dell'ordinamento sportivo rispondono un'esigenza di tutela dei terzi ed alla ratio di indurre le società sportive a porre in essere tutti accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti.

E difatti una scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che potrebbero causare seri danni all'incolumità delle persone e compromettere la regolarità dei campionati.

Le sanzioni applicabili variano a seconda della gravità dei fatti commessi e consistono in una serie di provvedimenti riguardanti:

  • lo svolgimento delle gare (ad esempio: la squalifica del campo, o la disputa di uno più grave a porte chiuse);
  • la posizione in classifica (ad esempio: penalizzazione di uno o più punti; retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato; l'esclusione dal campionato; non assegnazione o revoca dell'attesa zona del titolo di campione d'Italia );
  • provvedimenti natura economica (ad esempio: ammenda).

Accanto a responsabilità derivante dalla violazione dei precetti sportivi, sussiste, l'ordinaria responsabilità sia penale che civile.

La disciplina delle società sportive non differisce da quella delle ordinarie società è strada del capitano degli ordinari principi di diritto.

Dal punto di vista penalistico saranno, pertanto, ravvisabili tutte le responsabilità previste a carico degli amministratori, in particolare con riferimento alle società sportive possono segnalarsi casi di responsabilità al titolo di colpa per le conseguenze dannose derivanti da incidenti verificatisi negli impianti d a esse gestiti gestiti.

Inoltre ricordato le figure delittuose in materia tributaria per evasione delle imposte, previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e quelle contenute nella legge fallimentare.

Dal punto di civilistico, saranno applicabili i comuni principi della responsabilità civile.

E’ interessante notare come la giurisprudenza nella fattispecie di evento verificati nell'esercizio dell'attività sportiva a danno dell'atleta ad essa legato da un rapporto contrattuale, abbia considerato una assunzione del rischio da parte dell'atleta come indice per valutare la responsabilità o meno della società sportiva.

Difatti si è stabilito che " se vi è certamente una certa” zona di rischio” naturale..... è l'allievo con la sua scelta sportiva accetta", tuttavia "la palestra..... ha il dovere di organizzare i corsi, di vigilare sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle elezioni, di impartire le opportune disposizioni finalizzate sempre a tutelare gli incolumità fisica degli allievi impedendo che la situazione sportiva traligni oltre i confini del rischio naturale suddetto".

Inoltre si è stabilito che per andare esente da responsabilità, la società sportiva deve fornire la prova di aver posto in essere le misure idonee a garantire lo svolgimento della competizione secondo le regole che le sono proprio.

La società sportiva, quindi, non deve dimostrare di aver posto in essere misure idonee ad eliminare il rischio inevitabile del gioco, posto che l'atleta non può rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti della società, se l'accaduto rientra nell'alea normale dell'attività agonistica prescelta.

Va Segnalata in tema di responsabilità e di rapporto di lavoro tra l'atleta professionista e la società sportiva, come la giurisprudenza abbia stabilito che una società sportiva possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, di eventuali danni occorsi in capo all’ atleta per carenza di necessarie trattamenti sanitari e/o per errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, sussistendo in capo alla stessa un obbligo di adottare tutte le misure di dirigenza e prudenza, nonché tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.

La società difatti potrà rispondere sia ai sensi dell'articolo 2049 codice civile, che ai sensi dell'articolo 1228 codice civile.

La responsabilità del società sportive è stato inoltre affermata in applicazione all'articolo 2051 codice civile, nel caso di evento dannoso verificatosi a causa di una buca presente sul campo da tennis, ovvero nel caso di urto di uno sciatore con tubi lo deposto sulla pista battuta.

In tali casi è stato stabilito che il dovere di controllo di custodia sussiste anche relazione alle cose inerti e prive di proprio dinamismo, ben potendo anche queste essere stridore a cagionare danno.

Qualora una società sportiva sia anche organizzatrice di evento sportivo è da ritenere responsabile anche nei confronti dei soggetti che non partecipano al gioco, ma a vario titolo sono presenti sul luogo ove si svolge la competizione sportiva, come ad esempio nei confronti degli spettatori.

Ciò in quanto incombe sulla stessa società sportiva il dovere di adottare ogni misura idonea ad evitare la possibilità di eventi dadi eventi dannosi che vedano coinvolti spettatori.

Ad esempio è stata ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 2043 per codice civile la società organizzatrice di una partita di squah per le lesioni procurate ad uno spettatore da una palla scagliata erroneamente da un giocatore, sulla base della mancata predisposizione di barriere sufficientemente alte a protezione del pubblico.

Il principio, infatti, dell'accettazione del rischio non può valere per lo spettatore in quanto la volontà di assistere allo spettacolo e di esporsi al pericolo creato da altri non può mai inibire la pretesa risarcitoria.

Un cenno merita la disposizione contenuta all'articolo 1786 del codice civile, che estende agli imprenditori di casa di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, balneari, pensioni e simili la disciplina deposto in albergo (articolo 1783 e seguenti del codice civile).

La giurisprudenza annovera nell'ambito degli imprenditori assimilati ai sensi dell’ articolo 1786 codice civile, anche coloro che esercitano, sotto forma di impresa, attività di palestra, piscina, circoli sportivi vista l'impossibilità pratica in cui viene a trovarsi chi frequenta tali ambienti di provvedere direttamente, durante la permanenza in essi, alla custodia delle cose che non può mai essere tenute con se data la natura della attività svolta.

Le disposizioni del codice civile distinguono tra cose affidate in custodia all'albergatore e cose portate nei locali, ma non consegnate al gestore.

Nel primo caso l'albergatore (o l'imprenditore determinato ex articolo 1786 codice civile), dato che ricorra un'ipotesi di forza maggiore, risponderà illimitatamente della perdita della quota;

Nel secondo caso la responsabilità dell'imprenditore non potrà superare, al massimo, l'equivalente di 100 volte il prezzo dell'alloggio per la giornata.

In quest'ultima ipotesi il soggetto leso dovrà provare la sua qualità di cliente, e il deterioramento, distruzione, sottrazione della cosa con il conseguente danno ed infine l'introduzione della cosa di locali dell'impresa.

Nel caso in cui si tratti di attività svolte in locali dove non è previsto alloggio quali impianti sportivi, si potrà utilizzare come parametro il prezzo della prestazione ricevuta l'esercizio quali, per esempio, il costo dell’accesso alla palestra o piscina.

Frequente l'abitudine di esporre all'interno degli spogliatoi dei centri sportivi avvisi contenenti clausole di esonero della responsabilità per le cose in custodia.

In realtà esse non hanno alcuna valenza giuridica dal momento che soltanto l'espresso accettazione da parte il cliente di una clausola di esonero della responsabilità potrà escludere responsabilità dell'imprenditore.

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