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Richiesta di brevetto da un soggetto diverso da quello che avrebbe avuto il diritto a richiederlo
Nel caso di domanda inoltrata da un usurpatore, ossia un soggetto che tenta di appropriarsi di un'invenzione che spetta ad altri.
Nel caso di domanda inoltrata da un usurpatore, ossia un soggetto che tenta di appropriarsi di un’invenzione che spetta ad altri, il legittimo titolare è costretto a rivolgersi al giudice ordinario: l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi non può infatti verificare o contestare il diritto del richiedente ad ottenere ad ottenere il brevetto.
Una volta ottenuta la sentenza passata in giudicato che abbia accertato l’illecita brevettazione da parte dell’usurpatore, il vero titolare del brevetto ha di fronte a sé due diversi scenari , a seconda che la procedura di brevettazione sia ancora in corso o si sia già conclusa con il rilascio del brevetto.
In entrambi i casi, comunque, i rimedi messi a disposizione del titolare di un’invenzione usurpata non sono completamente soddisfacenti: infatti non gli è più consentito redigere la domanda di brevetto nei modi e con l’ampiezza che avrebbe prescelto, restando sul punto vincolato all’operato dell’usurpatore, che potrà al limite essere chiamato a rispondere dei danni cagionati. In un caso simile l’unica speranza può avvenire dall’art. 47 del codice della proprietà industriale per cui entro 6 mesi da una divulgazione chiaramente abusiva il titolare può depositare la domanda di brevetto nelle forme e con il contenuto da lui preferiti. Dopo il deposito della domanda si potrà poi attivare presso i giudici per far rigettare la domanda abusiva o far dichiarare la nullità del brevetto ottenuto dall’usurpatore.
Se la procedura è ancora in corso, il titolare dell’invenzione può, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
- assumere a proprio nome la domanda di brevetto;
- depositare una nuova domanda di brevetto a far data dal deposito della domanda iniziale, la qual cessa di avere effetti (ma la seconda domanda non deve essere più ampia della prima);
- ottenere il rigetto della domanda dell’usurpatore.
La prima delle due soluzioni ha il grosso svantaggio di costringere l’effettivo titolare a far propria una domanda elaborata da altri (dall’usurpatore): resta in questo caso il rimedio del risarcimento dei danni.
Se invece il brevetto è già stato concesso il titolare dell’invenzione ha due scelte:
- rivendicare il brevetto e ottenere il trasferimento a proprio nome con effetto retroattivo al momento della proposizione della domanda dell’usurpatore;
- chiederne la dichiarazione di nullità affinché non gli sia opponibile nell’uso dell’invenzione.
Nel secondo caso, però il vero titolare non godrà di nessuna esclusiva nell’uso dell’invenzione.