Rinnovo del permesso di soggiorno

Informazioni relativamente ai documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno va chiesto in un periodo compreso fra 90 e 30 giorni prima della scadenza dello stesso, a secondo del tipo di permesso.

La domanda si presenta presso la Questura della provincia di dimora abituale.

In particolare:

  • fino a 90 giorni prima della scadenza, per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • fino a 60 giorni prima della scadenza, per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
  • fino a 30 giorni prima della scadenza, per gli altri rinnovi.

Come in occasione del primo rilascio del permesso, anche in questo caso si effettuano i rilievi fotodattiloscopici, salvo che il rinnovo riguardi permessi per visite, affari o turismo non superiori a 3 mesi, oppure il permesso per cure mediche.

All’atto della presentazione dell’istanza di rinnovo, si allegano i seguenti documenti:

  • quelli specifici per il tipo di permesso di soggiorno da rinnovare (per turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare, etc.);
  • il permesso di soggiorno da rinnovare;
  • passaporto o documento equipollente;
  • 5 foto formato tessera;
  • una marca da bollo da Euro 14,62;
  • certificato di residenza o di dimora abituale;
  • attestazione di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, sia per il soggiorno in Italia che per il ritorno nel proprio Paese (nel caso che il permesso di soggiorno scada senza essere ulteriormente rinnovato o prorogato, o sia revocato a seguito di espulsione amministrativa o altri provvedimenti amministrativi o giudiziari, o non venga convertito in carta di soggiorno o non ricorrano i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana);
  • attestazione in cui si indichi quali siano tali mezzi di sostentamento;
  • attestazione di sussistenza di contratto di soggiorno, tramite produzione in copia del contratto (è evidente che questo documento sarà necessario solo nel caso in cui si intenda rinnovare un permesso di soggiorno per lavoro);
  • autocertificazione del datore di lavoro circa la sussistenza di idonea sistemazione alloggiativa (anche questo documento è necessario nella sola ipotesi di permesso per lavoro).

L’attestazione circa il possesso di mezzi sufficienti per il sostentamento e quella su quali siano tali mezzi possono consistere in quei documenti da cui risulti la disponibilità di redditi derivanti da fonti lecite (non soltanto redditi di lavoro, ma anche rendite o simili), tali da consentire il sostentamento proprio e dei familiari eventualmente conviventi che siano a carico del richiedente.

Tali documenti, peraltro, sono provvisoriamente sostituibili con una autocertificazione dell’interessato, che va a corredare la richiesta di rinnovo.

La richiesta viene presentata in due copie: una è restituita al richiedente, come ricevuta ma anche per consentirgli, previa esibizione all’azienda sanitaria locale competente, di confermare la sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il rinnovo del permesso ha durata non superiore a quella del primo rilascio; peraltro, non può essere concesso se il soggiorno sia stato interrotto:

  • per più di 6 mesi consecutivi, oppure
  • (nell’ipotesi di permessi di soggiorno di durata almeno biennale) per più della metà del permesso.

Tale evenienza, però, non ricorre se l’interruzione del soggiorno sia dipesa dall’assolvimento della leva militare del Paese di origine, a cui lo straniero non poteva sottrarsi in base alla relativa normativa, oppure se ricorrono altri gravi motivi, da comprovarsi con idonea documentazione.

Nell’eventualità che sia negato il rinnovo, il Questore emana provvedimento di rifiuto, contenente l’avviso di espulsione amministrativa.

In tal caso, decorre, dalla ricezione del provvedimento, il termine di 15 giorni lavorativi per la presentazione spontanea dello straniero presso i valichi di frontiera, ai fini dell’uscita dal territorio nazionale.

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