COMUNITA' EUROPEE
Legge 19 dicembre 1992, n. 489 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299). -- Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
Articolo 2
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. In aggiunta agli specifici criteri e princìpi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.
2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:
a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;
b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:
1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;
2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;
3) decreto legislativo 10 novembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.
Articolo 3
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
Articolo 4
Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa.
1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Articolo 5
Accelerazione di procedure.
1. Nell'art. 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
Articolo 6
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega.
1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'art. 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'art. 3, paragrafi 2 e 3, dall'art. 8, paragrafo 1, e dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.
Articolo 7
Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;
d) sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonchè l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.
Articolo 8
Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;
b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva;
c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'art. 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;
e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;
f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.
Articolo 9
Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:
a) istituire su richiesta dell'interessato la «carta europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonchè gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;
b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);
c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto;
d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonchè di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'art. 12 della direttiva medesima;
e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
Articolo 10
Società: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) elevare gli importi previsti nell'art. 2435-bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'art. 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'art. 1 della direttiva 90/604/CEE;
b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'art. 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'art. 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c) consentire alle società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'art. 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'art. 5 della direttiva 90/604/CEE;
d) prevedere che le società indicate nell'art. 2435-bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'art. 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'art. 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'art. 6 della direttiva 90/604/CEE;
e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'art. 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Articolo 11
Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE.
1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.
2. La lettera c) dell'art. 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.
3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'art. 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta dal persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.
4. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
Articolo 12
Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;
b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee