Brevetti, marchi, nomi di origine

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338

BREVETTI, MARCHI, NOMI DI ORIGINE

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 (in Gazz. Uff., 7 agosto, n. 215). - Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla l. 26 maggio 1978, n. 260 (1).
(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo

(Omissis).
TITOLO I
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Articolo 1
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 2, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 3
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 3, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 4
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 6, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 8 e 9, r.d. 29 giugno 1939, n. 127.
 
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 12, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 13, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 14, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 15, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 11
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 16, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 12
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 17, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 13
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 27, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 27-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 15
(Omissis) (1).
(1) Rinumera l'art. 27-bis in art. 27-ter, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 28, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 30, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 18
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 31, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 19
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 32, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 38, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 39, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 45, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Modifica il comma primo dell'art. 46, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 50, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Modifica la rubrica del Titolo V del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 54-sexies, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 55, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 59, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 59-bis, 59-ter e 59-quater al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 66, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 68, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 78, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 33
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 79, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 34
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 83-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 35
(Omissis) (1).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 84, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 36
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 90 e 90-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 37
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 93, primo comma, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
 
Articolo 38
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 94, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
TITOLO II
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1940, N. 244, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 39
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 4, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 40
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 5, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 41
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 5-bis al r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma ed aggiunge un comma all'art. 7, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 43
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 10, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 44
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 11, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 45
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 13, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 46
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 15, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 47
(Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 16, 17, 18 e 19, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 48
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 20, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 49
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 26, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 50
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 28, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 51
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 32, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 52
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 33, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 53
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 43, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 54
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 54, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 55
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 92, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 56
(Omissis) (1).
(1) Modifica il secondo comma dell'art. 97, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
 
Articolo 57
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 104, r.d. 5 febbraio 1940, n. 244.
TITOLO III
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940 N. 1411, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 58
(Omissis) (1).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 9, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.
 
Articolo 59
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 10, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.
 
Articolo 60
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 13, r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.
TITOLO IV
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1941, N. 1354, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Articolo 61
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 15, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 62
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 17, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 63
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 18, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 64
(Omissis) (1).
(1) Abroga gli artt. 19, 20, 21 e 22, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 65
(Omissis) (1).
(1) Modifica il secondo comma dell'art. 23, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 66
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 41, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 67
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 48, primo comma, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 68
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 90, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 69
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 105, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
 
Articolo 70
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 109, r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354.
TITOLO V
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 540
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Modifica il terzo comma dell'art. 1, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Modifica il terzo comma dell'art. 2, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Modifica il terzo comma dell'art. 4, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 9, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
TITOLO VI
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641
Articolo 75
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).
(1) Modifica il titolo VIII della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
(2) Modifica le note a margine del n. 90 del titolo VIII della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
TITOLO VII
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974
Articolo 76
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il sesto comma dell'art. 1, d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974.
 
Articolo 77
(Omissis) (1).
(1) Abroga il secondo comma dell'art. 2, d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974.
 
Articolo 78
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 16, d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974.
TITOLO VIII
TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GENNAIO 1979, N. 32
Articolo 79
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 3, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32.
 
Articolo 80
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 10, d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 81
Le domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali e quelle per la trascrizione dei relativi atti anche se già depositate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia per quanto riguarda la regolarità formale e la designazione dell'inventore sono soggette alle norme preesistenti.
Sono fatti salvi i diritti di priorità di cui agli articoli 9 e 17 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, abrogati, se la divulgazione è avvenuta prima della entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 82
Le domande di brevetto completivo e i brevetti completivi tuttora efficaci sono soggetti alla disciplina comune; ad essi si applica il precedente art. 81. Sono dovute le tasse annuali che maturano con decorrenza dall'annualità in scadenza un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 83
I brevetti per invenzioni e modelli industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriore, quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'art. 59-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
 
Articolo 84
L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tuttavia i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
 
Articolo 85
In un successivo regolamento che sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, saranno dettate le disposizioni relative alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, contenenti la disciplina dell'esame di idoneità, dell'esercizio del potere disciplinare, e di ogni altro aspetto dell'attività professionale.
Fino alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, il mandato può essere conferito a chiunque.
 
Articolo 86
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 concernente il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

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