Brevetti, marchi, nomi di origine

Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127

BREVETTI, MARCHI, NOMI DI ORIGINE

Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 189). - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali (1) (2).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis)
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TITOLO I
DIRITTI DI BREVETTO
Articolo 1
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 1/bis
1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 12, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
 
Articolo 2
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
 
Articolo 3
Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume, che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 4
I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la concessione del brevetto.
Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra.
Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.
Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 4/bis
1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1º maggio 1941, n. 422.
2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi.
4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 19 ottobre 1991, n. 349.
 
Articolo 5
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
 
Articolo 6
Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso.
Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 6/bis
1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
 
Articolo 7
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
 
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 9
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 10
In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.
I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili dalla difesa militare del Paese (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 1º luglio 1959, n. 514.
 
Articolo 10/bis
Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla Presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La Presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.
Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
É fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 1º luglio 1959, n. 514.
 
Articolo 11
Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 1º luglio 1959, n. 514. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689 e così fissata dall'art. 23, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
TITOLO II
OGGETTO E TITOLARE DEL BREVETTO
Capo I
OGGETTO DEL BREVETTO
Articolo 12
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 13
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa (1).
Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 15, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 14
Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 15
Per l'applicazione dell'art. 14 una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 16
Un'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 17
Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Capo II
TITOLARE DEL BREVETTO
Articolo 18
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23, 24 e 26.
 
Articolo 19
Il richiedente il brevetto per invenzione industriale, può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
Questa designazione deve essere annotata nel [registro dei brevetti] (1) e nel brevetto, purché l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione del brevetto stesso.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).
 
Articolo 20
Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.
Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
 
Articolo 21
Lo straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini italiani.
 
Articolo 22
Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.
 
Articolo 23
Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.
 
Articolo 24
Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata (1) a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
(1) Comma modificato dall'art. 7, l. 18 ottobre 2001, n. 383.
 
Articolo 24/bis
1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. (1)
(1) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, l. 18 ottobre 2001, n. 383; per l'ambito d'applicazione del presente articolo, si veda il comma 2 dell'art. 7 citato.
 
Articolo 25
Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni (1).
Se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1977, n. 127, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
 
Articolo 26
Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
TITOLO III
DOMANDA, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO
Articolo 27
Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare una domanda di brevetto.
Avanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 27/bis
Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;
b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.
Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 27/ter
Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta (1) giorni dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di novanta (1) giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 150.000 (2) o con l'arresto.
Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno (3).
(1) Termine elevato dall'art. 6, comma 8, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
(2) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26, c.p., l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 1º luglio 1959, n. 514 e così rinumerato dall'art. 15, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 28
Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dal regolamento.
In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 29
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
 
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 17, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 31
L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo decreto (1).
L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione.
Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
(1) Comma così modificato dall'art. 19, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 33
In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 34
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 35
Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Entro lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel [registro dei brevetti] (1) e nel brevetto.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).
 
Articolo 36
Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la quale procede udite le parti interessate, o i lori incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel [registro dei brevetti] (1) del nome dell'inventore.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).
 
Articolo 37
(Omissis) (1).
La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.
(1) Comma abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 38
L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi.
Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.
Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 39
L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.
Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul [Registro dei brevetti] (1) e ne dà notizia nel Bollettino.
Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma (2).
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
 
Articolo 40
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
 
Articolo 40/bis
A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 1º luglio 1959, n. 514, nel testo sostituito dall'art. 3, l. 12 febbraio 1974, n. 96.
 
Articolo 41
L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto e questo porti l'obbligo del segreto (1).
L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.
Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta.
La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 1º luglio 1959, n. 514.
 
Articolo 42
I ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete.
 
Articolo 43
Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40 [abrogato], consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.
TITOLO IV
TASSE DI BREVETTO
Articolo 44

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