Codice Civile - Libro quinto - Del lavoro

art. 2087 cc

TITOLO II 
DEL LAVORO NELL'IMPRESA

CAPO I
Dell'impresa in generale

SEZIONE I

Dell'imprenditoreArt. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro

L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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