Enti locali

DPCM 15/02/2006

DPCM 15/02/2006 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Enti locali
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto in particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede
come, ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le
predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale
comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra
Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le
amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati
criteri e limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono
garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni
di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro
per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le Province e per i Comuni, dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla definizione dell'ambito applicativo
delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione dell’articolo 1, commi
93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni e
Autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle
disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo,
le Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni
e Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo del 28 luglio 2005;
Vista la rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del citato Accordo,
approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute e del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per
la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
DECRETA
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed individua, per le
amministrazioni provinciali e locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle
dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e
2007.
2. L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell’ambito
applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata
distintamente per il personale delle Province e per quello degli enti di cui al citato articolo 2, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente
utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali
sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e al
Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 2
Rideterminazione degli organici delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni e delle
Comunità montane
1. Le Amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane
procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto
dal comma 93, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto previsto
dal presente articolo.
2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente
tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare la predetta
rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Le Province, i Comuni, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini del calcolo per la
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 311
del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la
spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004.
Sono, altresì, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità
che l’amministrazione di destinazione abbia già avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonché
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero
concernenti personale in situazione di eccedenza.
4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potrà essere aumentata, in
relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento
del personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore alle seguenti percentuali:
amministrazioni provinciali 16%
comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti 19%
comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti 18%
comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti 15%
comuni con oltre 250.000 abitanti 8%
5. Ai sensi del comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni organiche,
così come rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun caso potranno comportare una
spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31
dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare una riduzione
superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale in
attuazione del decentramento amministrativo, gli Enti potranno rideterminare le rispettive dotazioni
organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque, essere
aumentate con l’ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e privatizzazione di
pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché del personale docente di cui
all’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo gli enti
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano
nonché i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di Comuni e le Comunità
montane.
Articolo 3
Assunzione di personale nelle Province
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005,
2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell’articolo 1,
della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare
di tali economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero
complessivo dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il
numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto Regioni ed
Autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell’intero
comparto Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
Amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono
garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro per l’anno
2005, a 53 milioni di euro per l’anno 2006, a 79 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 87 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati
dagli importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le
modalità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la
fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per le Amministrazioni provinciali, relativamente all’anno 2005, gli obiettivi di
contenimento della spesa di cui all’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sono
individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo
indeterminato nella singola Provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle
economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province (euro 19.649.000); il risultato
ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo
comparto ed i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna Provincia sono
rappresentati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle Province della
Regione Friuli Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del presente
articolo. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dal
patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonoma di
Trento e Bolzano con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni
organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e
per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98,
dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento
degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
6. Per verificare le possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale
presso ogni singola Amministrazione provinciale, andrà calcolato su base annua (13 mensilità) il
costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004) in modo da
autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilità) sia al
massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza di ciascuna
Provincia, come da tabella 1 allegata al presente decreto. Per la determinazione del costo lordo
annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità
di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennità di
comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di
ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di
calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di
comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
7. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma, si intendono per
“cessazioni” quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo
indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.
8. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilità per
ciascuna Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25
per cento delle cessazioni dell’anno precedente. L’opzione del 25 per cento è, comunque,
esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.
9. Nell’ipotesi in cui non venga rispettato l’importo di risparmio di ciascuna Provincia, a
seguito dell’opzione del 25 per cento di cui al precedente comma 7, l’eventuale eccedenza sarà
posta a carico della medesima Provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al successivo
articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti della Regione Friuli
Venezia Giulia.
Articolo 4
Aggiornamento della tabella e verifica del conseguimento delle economie.
1. L’aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni successivi al 2005,
sarà sottoposto dall’UPI alla valutazione della Conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini
dell’individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.
2. Il procedimento descritto all’articolo 3 si applicherà per gli anni successivi in modo che le
economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli
ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006 – 2007.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna
Provincia, la quota di mancato risparmio sarà conteggiata ai fini dell’aggiornamento della tabella 1
allegata al presente decreto.
Articolo 5
Assunzione di personale nei Comuni, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane.
1. Per le Amministrazioni comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini della
determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al comma
98, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1
dell’articolo 3 del presente decreto.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
Amministrazioni comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, nel rispetto di quanto
previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 165 milioni di euro per l’anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni
di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Dalla economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire ai Comuni delle regioni
Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano calcolata con gli
stessi criteri di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i
relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle regioni
Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano con le modalità di
cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del …. concernente la
fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti
dalla legge n. 311 del 2004.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall’articolo 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
5. I Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di Comuni, le Comunità
montane ed i Consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso
del triennio 2004, 2005 e 2006.
6. I Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere n. 1
unità a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, è possibile procedere ad effettuare la
seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per
gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già raggiunto, a decorrere dal
1 gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere
alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, n. 5 cessazioni. I suddetti
enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente
comma 5 del presente articolo.
7. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;
8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del
triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per
“cessazioni” quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo
indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti delle Regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 6
Verifica dei risparmi di spesa conseguiti.
1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla necessità di verificare
gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si
dovrà procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad una verifica
degli stessi mediante l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l’ANCI, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno ed il Dipartimento della funzione pubblica,
presso la Conferenza unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico istituito
presso la Conferenza unificata autorizzando automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali
assunzionali in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.
Articolo 7
Disposizioni concernenti la mobilità del personale.
1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione
del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre
è da considerarsi come assunzione, ai fini economico - finanziari, se riguarda personale proveniente
da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, la mobilità può avvenire per
compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la Funzione Pubblica
TABELLA 1
Provincia
Quota
Provincia
Provincia
Quota
Provincia Provincia
Quota
Provincia
Agrigento 210.506 Latina 153.129 Savona 138.971
Alessandria 252.980 Lecce 253.353 Siena 161.326
Ancona 186.661 Lecco 91.282 Siracusa 108.793
Arezzo 184.426 Livorno 152.757 Sondrio 79.732
Ascoli Piceno 220.939 Lodi 76.751 Taranto 150.521
Asti 144.188 Lucca 186.289 Teramo 142.325
Avellino 137.481 Macerata 173.621 Terni 152.384
Bari 320.417 Mantova 153.129 Torino 677.719
Belluno 117.362 Massa Carrara 126.304 Trapani 139.717
Benevento 103.577 Matera 128.912 Treviso 221.311
Bergamo 280.178 Messina 417.660 Varese 223.547
Biella 84.948 Milano 774.216 Venezia 214.232
Bologna 374.441 Modena 192.250 Verbano - Cusio - Ossola 74.143
Brescia 407.600 Napoli 524.589 Vercelli 89.046
Brindisi 140.834 Novara 107.302 Verona 195.231
Cagliari 191.505 Nuoro 97.988 Vibo Valentia 85.320
Caltanissetta 138.226 Oristano 79.359 Vicenza 164.307
Campobasso 121.460 Padova 163.189 Viterbo 151.267
Caserta 297.690 Palermo 477.645
Catania 283.159 Parma 159.836 TOTALE euro 19.649.000
Catanzaro 192.623 Pavia 174.366
Chieti 141.580 Perugia 366.244
Como 163.189 Pesaro e Urbino 239.195
Cosenza 306.259 Pescara 120.343
Cremona 172.503 Piacenza 141.952
Crotone 86.811 Pisa 199.329
Cuneo 292.846 Pistoia 133.383
Enna 122.205 Potenza 248.509
Ferrara 168.405 Prato 67.437
Firenze 311.847 Ragusa 135.618
Foggia 236.959 Ravenna 173.994
Forli'-Cesena 170.268 Reggio di Calabria 160.581
Frosinone 175.484 Reggio nell'Emilia 166.542
Genova 363.636 Rieti 116.617
Grosseto 208.643 Rimini 97.243
Imperia 113.636 Roma 1.058.866
Isernia 69.299 Rovigo 115.126
La Spezia 110.656 Salerno 342.399
L'Aquila 200.447 Sassari 125.931
 
DPCM Regioni
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto in particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede
come, ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di indirizzo per le
predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni
delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo. Tale
comma prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra
Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le
amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati
criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, devono
garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni
di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro
per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le Regioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla
definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in
attuazione dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni e
Autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle
disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo,
le Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni
e Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo del 28 luglio 2005;
Vista la rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del citato Accordo,
approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute nonché del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per
la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
DECRETA
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed individua, per le
amministrazioni regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti
concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo
indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell’ambito
applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata
distintamente per il personale delle Regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.
3. Ai sensi del comma 98, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni
del presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
4. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori socialmente utili
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi speciali
sono comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e al
Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 2
Rideterminazione degli organici delle Regioni e degli enti strumentali
1. Le Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di
quanto previsto dal presente articolo.
2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente
tra dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare la predetta
rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte delle singole
Regioni sono definiti, per ciascuna Regione, adottando la seguente metodologia che ha a
riferimento:
A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato calcolando i
dipendenti a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i
posti indisponibili dei fuori ruolo ed i posti già oggetto dei piani occupazionali relativi a tutto l’anno
2004. La valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale presente è
ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del personale
presente, per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l’area della dirigenza la retribuzione
di posizione è riferita all’importo medio contrattuale previsto in ogni ente;
B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente, come sopra
individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.
4. L’equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica si considera
pari al 3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il
rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola Regione provvede alla
rideterminazione della dotazione organica con l’obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo
ente non sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione
organica vigente.
5. Le Regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla
rideterminazione delle dotazioni organiche, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri
previsti dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.
6. Gli enti di cui al comma precedente sono le Agenzie per la protezione dell’Ambiente, le
Aziende e gli Enti di soggiorno e turismo; gli Enti per il diritto allo studio; gli
IACP/ATER/ALER/ARTE, i Parchi e gli Enti per la difesa dell’ambiente ed altri Enti regionali,
quali tra l’altro l’ERSA o le Agenzie per le erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono considerati,
ai fini del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle Regioni medesime.
7. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale,
connessi a trasferimenti di funzioni e competenze, dallo Stato alle Regioni, ai Comuni ed ad altri
enti locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno procedere alla rideterminazione
delle rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche
potranno, comunque, essere aumentate con l’ingresso di personale derivante da processi di
ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché
del personale docente di cui all’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Articolo 3
Rideterminazione degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche devono essere finalizzate alla
riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale nell’effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare
incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa
previste dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel presente decreto,
nonché i vincoli finanziari posti da ciascuna Regione in riferimento all’articolo 7 del presente
decreto, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla rideterminazione delle
rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, sulla base
delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di
assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti
direttamente connessi con le attività istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli finanziari posti
alle medesime Regioni dall’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005,
ed in particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 4
della medesima Intesa.
Articolo 4
Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e negli enti strumentali
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005,
2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell’articolo 1,
della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare
di tali economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero
complessivo dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per il
numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto Regioni ed
Autonomie locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell’intero
comparto Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
regioni a statuto ordinario ed i relativi enti strumentali, con esclusione delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la realizzazione di
economie di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, a 76 milioni di euro
per l’anno 2006, a 114 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli importi
stabiliti dai patti di stabilità sottoscritti dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano con le modalità di cui al successivo articolo 5. Sono comunque fatte salve le
procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.
3. Gli enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo sono quelli indicati all’articolo 2, comma 6 del presente decreto.
4. Gli obiettivi di risparmio da conseguire per l’anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo
indeterminato sono fissati, per ciascuna Regione e per i relativi enti strumentali o assimilati,
utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo
indeterminato della singola Regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato
per l’importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Regioni a statuto
ordinario nell’anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto è diviso per il numero
complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità degli enti
di cui al precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da conseguirsi da parte di ciascuna
Regione sono rappresentati dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Le Regioni stesse
provvederanno a ripartire l’importo determinato anche tra gli enti strumentali, certificando il
conseguimento del relativo risultato. I risparmi, pertanto, da conseguirsi per l’anno 2005 da parte di
ciascuna Regione, comprensivi dei predetti importi, sono rappresentati dalla tabella 2 allegata al
presente decreto, relativa alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse strumentali.
5. Gli obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono perseguibili anche
mediante una diversa ripartizione tra le Regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di
Conferenza unificata, fermo restando il conseguimento dell’obiettivo complessivo di risparmio
individuato, per l’anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.
6. Nell’anno 2005 il limite massimo del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di
personale in ciascuna Regione a statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma 3, il cui
costo lordo annuo è calcolato su 13 mensilità, è uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni
dal servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l’anno di riferimento
(per l’anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente decreto).
7. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene
convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica
media della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso
IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene
convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica
iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso
IRAP.
8. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per “cessazioni” quelle
derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di mobilità.
9. Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in
maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi
all’anno 2005.
10. Esclusivamente per l’anno 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli
obiettivi da parte delle Regioni, resta valida la possibilità per ciascuna Regione di procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni dell’anno
precedente.
11. Le Regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, per l’anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente comma 3.
Articolo 5
Aggiornamento delle tabelle e certificazioni del conseguimento delle economie
1. L’aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per gli anni successivi al
2005, è sottoposto dalle Regioni a statuto ordinario alla valutazione della Conferenza unificata,
entro il 30 aprile, ai fini dell’individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di
riferimento. In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte dei
ciascuna Regione, sarà posta a carico della medesima Regione la quota di mancato risparmio in
sede di aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l’anno successivo.
2. Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le Regioni provvedono a
comunicare alla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’avvenuto conseguimento degli
obiettivi oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli organi
preposti, salvo quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Rispettivamente entro il
31 marzo 2006 e il 31 marzo 2007 la Conferenza delle Regioni e Province autonome trasmette ai
fini della valutazione della Conferenza unificata, un’analitica relazione corredata di tabella
riassuntiva dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata al presente
decreto da parte di ciascuna Regione anche per i relativi enti strumentali. La certificazione dovrà
tenere conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del precedente
articolo 4 del presente decreto.
Articolo 6
Assunzione di personale nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311,
anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità tra il
Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali
e, per le Province autonome, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti
locali ed agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.
2. Con riferimento all’anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al
comma precedente si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità
già stipulati, d’intesa anche con il Dipartimento della funzione pubblica,
3. Nel triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente articolo concorrono alla
realizzazione delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare mediante
misure correttive dell’andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:
a) per l’anno 2005 l’importo è così determinato: 4,5 milioni di euro;
b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi patti di cui al comma 1 in
base ad un criterio di proporzionalità a parità di condizioni, con le Regioni a statuto ordinario e con
gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell’articolo
4 del presente decreto nonché da quelli previsti per i restanti enti dall’articolo 1, comma 98 della
legge n. 311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. All’importo di cui al precedente comma 3, lett. a) vanno aggiunte le somme relative alle
Province della Regione Friuli Venezia Giulia, ai Comuni delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ad eventuali protocolli
aggiuntivi ai patti di stabilità già stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui alla tabella 3
allegata al presente decreto relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle
Province autonome di Trento e Bolzano per quello che riguarda gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell’articolo 4 del presente decreto nonché da
quelli previsti per i restanti enti dall’articolo 1, comma 98 della legge n. 311/2004, ivi compresi gli
enti del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 7
Assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono per l’anno
2005, al netto delle quote relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62 , quelle
indicate nella tabella 3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra Regioni è stata
effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) quota di accesso nell’anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale
di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;
b) rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di monitoraggio della
spesa sanitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, valorizzato nella misura dell’ 80%.
2. Ciascuna Regione è tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa
ad essa assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio
territorio, ferma restando l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel
rispetto dell’equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 164 e
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 6 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. Alla verifica dell’effettivo conseguimento delle predette economie si provvede
nell’ambito del tavolo tecnico di cui all’articolo 12 della citata Intesa.
3. In relazione a quanto stabilito dal comma 38, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le
Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario
nazionale dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 let. b) del
presente decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.
4. Con appositi Accordi, da stipulare in sede di Conferenza unificata sono individuati, tenuto
conto anche di quanto stabilito dal precedente comma 3 del presente articolo, i criteri per la
suddivisione delle economie previste, dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.
Articolo 8
Disposizioni concernenti la mobilità del personale
1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione
del presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni,
mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalità riguardanti
personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la Funzione Pubblica
TABELLA 1
Regione Unità complessive di
personale di riferimento
Obiettivi di risparmio
Anno 2005
euro
PIEMONTE 4067 1.873.862,83
LOMBARDIA 4720 2.174.731,39
VENETO 3491 1.608.471,88
LIGURIA 1330 612.795,07
EMILIA-ROMAGNA 3169 1.460.110,97
TOSCANA 3461 1.594.649,44
UMBRIA 1525 702.640,97
MARCHE 2202 1.014.567,48
LAZIO 4621 2.129.117,32
ABRUZZO 2064 950.984,24
MOLISE 981 451.993,96
CAMPANIA 8592 3.958.748,33
PUGLIA 4567 2.104.236,92
BASILICATA 1409 649.194,18
CALABRIA 4805 2.213.894,99
TOTALE 51004 23.499.999,97
TABELLA 2
Regione
Obiettivi di risparmio
Anno 2005
euro
PIEMONTE 2.110.872,41
LOMBARDIA 2.442.337,34
VENETO 1.818.492,94
LIGURIA 721.562,32
EMILIA-ROMAGNA 1.655.044,69
TOSCANA 1.803.264,84
UMBRIA 0,00
MARCHE 0,00
LAZIO 2.392.084,61
ABRUZZO 1.094.143,11
MOLISE 0,00
CAMPANIA 3.850.000,00
PUGLIA 2.364.674,03
BASILICATA 761.662,98
CALABRIA 2.485.483,61
TOTALE 23.500.000,00
TABELLA 3 Regione
Totale quota di risparmio
per singola Regione
Quota virtuale
Regioni S.S.
PIEMONTE 17.092.527,27
VALLE D'AOSTA 576.425,14
LOMBARDIA 30.560.020,65
P.A. BOLZANO 1.965.821,71
P.A. TRENTO 1.969.124,94
VENETO 17.001.282,44
FRIULI V. G. 4.995.840,83
LIGURIA 6.678.381,78
EMILIA ROMAGNA 16.726.973,30
TOSCANA 15.297.660,66
UMBRIA 3.706.572,57
MARCHE 6.308.764,26
LAZIO 16.932.591,72
ABRUZZO 5.086.624,46
MOLISE 1.284.425,23
CAMPANIA 19.229.339,95
PUGLIA 13.763.541,35
BASILICATA 2.306.094,45
CALABRIA 8.488.941,22
SICILIA 18.257.828,65
SARDEGNA 6.771.217,42
ITALIA 205.492.787,38 9.507.212,62

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