Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Capo I - Sport professionistico

Articolo 1. Attività sportiva.

L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma

professionistica o dilettantistica, è libero. (1)

(1) Vedi Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26

febbraio 1997, n. 48/E, emanata da: Ministero delle finanze.

Articolo 2. Professionismo sportivo.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli

allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva

a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal

CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le

norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI

per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Articolo 3. Prestazione sportiva dell'atleta.

La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro

subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno

uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più

manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di

preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi

otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Articolo 4. Disciplina del lavoro subordinato sportivo.

Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione

diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo

e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto,

conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e

dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale

per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle

del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello

sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il

conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le

controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo

sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la

nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della

libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto

stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da

rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di

anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,

5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

della legge 15 luglio 1966, n. 604 (2). Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le

norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 (2).

L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), non si applica alle sanzioni disciplinari

irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

(2) Riportata alla voce Lavoro.

Articolo 5. Cessione del contratto.

Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine

risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la

successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad

una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle

federazioni sportive nazionali.

Articolo 6. Premio di addestramento e formazione tecnica.

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un

premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione

sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o

giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene

riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale

diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le

modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti

ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società

od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini

sportivi (3).

(3) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre

1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586

(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L.

17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1997, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n.

383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti

salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

Articolo 7. Tutela sanitaria.

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite

dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità

sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge (4).

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una

scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire

con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e

diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli

atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne

duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti

gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti

oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di

garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della

scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per

l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi

professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire

appositi centri di medicina sportiva.

(4) Con D.M. 15 settembre 1983 (Gazz. Uff. 30 settembre 1983, n. 269) sono state

disposte norme per la tutela dei ciclisti professionisti. Detto decreto, peraltro, è stato

abrogato dall'art. 10, D.M. 13 marzo 1995, riportato al n. F/XII.

Articolo 8. Assicurazione contro i rischi.

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli

sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono

pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi

stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni

sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Articolo 9. Trattamento pensionistico.

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla

legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli

sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per

gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei

limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 (5),

per i giocatori e gli allenatori di calcio.

Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli

sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato

convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di

concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive

nazionali.

I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un

terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di

contratto di lavoro autonomo.

Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366 (5),

fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente

articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In

mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello

spettacolo, su proposta del presidente del CONI.

Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti

sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità

di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (6).

Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n.

366 (5), possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo

anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino

versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati

per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con

la qualifica di professionista sportivo.

(5) Riportata alla voce Lavoratori dello spettacolo (Ente nazionale di previdenza e di

assistenza per i).

(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

Capo II - Società sportive e federazioni sportive nazionali

Articolo 10. Costituzione e affiliazione.

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella

forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488

del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la

nomina del collegio sindacale (7).

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività

sportive ed attività ad esse connesse o strumentali (8).

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per

cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (8).

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice

civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali

riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di

cui all'articolo 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle

quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni

all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta

esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre

1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586

(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione.

(8) Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485

(Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18

novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione. Lo stesso art. 4 ha così aggiunto l'attuale comma terzo.

(8) Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485

(Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18

novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione. Lo stesso art. 4 ha così aggiunto l'attuale comma terzo.

Articolo 11. Deposito degli atti costitutivi.

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma

dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la

federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare

comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione,

di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli

amministratori ed i revisori dei conti.

Articolo 12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi.

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di

cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed

ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI,

secondo modalità e princìpi da questo approvati (9).

(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre

1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586

(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione.

Articolo 13. Potere di denuncia al tribunale.

Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui

all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile (9).

(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre

1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586

(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione.

Articolo 14. Federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse

affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di

democrazia interna.

Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di

gestione, sotto la vigilanza del CONI.

Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le

federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro

è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (10).

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni

sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di

personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà

sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.

Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della

presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Capo III - Disposizioni di carattere tributario

Articolo 15. Trattamento tributario.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si

applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (11), e successive modificazioni

ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a

tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

(11), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della

presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per

cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a

tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e

integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo

volume d'affari.

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi

dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

(12) (13).

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società

per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per

oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro

in misura fissa.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 598 (14), recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data

del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non

costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (15) (16).

(11) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte

sui).

(12) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(13) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21

settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre

1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della

sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente comma erano state disposte dal

D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996,

n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti

salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

(14) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte

sui).

(15) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma del presente articolo, vedi l'art. 4, L.

1° dicembre 1981, n. 692, riportata alla voce Bollo (Imposta di).

(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce

Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16. Abolizione del vincolo sportivo.

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo

sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri

stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli

atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra

le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità

di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una

apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla

normativa in vigore (17).

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere

ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del

15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione

sportiva ai sensi dell'articolo 12 (17).

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi

ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore

della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma,

possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di

trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo

non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996 (17).

(17) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre

1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586

(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L.

17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n.

383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti

salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.

Articolo 17. Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5.

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della

presente legge entro il 31 dicembre 1994 (16).

La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto

retroattivo.

(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce

Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 18. Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI.

Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la

designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406 (18),

ancorché siano nominati con decreto ministeriale.

(18) Modifica l'art. 32, L. 20 marzo 1975, n. 70, riportata alla voce Impiegati civili dello

Stato.

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