REGOLAMENTO (CEE) che istituisce un codice doganale comunitario

12 ottobre 1992

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 1992 che istituisce un
codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001 – 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0004
CONSLEG - 92R2913 - 21/01/1997 - 108 pag.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno; considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice») deve recepire l'attuale normativa doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa
normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa;
considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;
considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori;
che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie; considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l'attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l'introduzione di nuove procedure
amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1o gennaio 1995;
considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali;
considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1 CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI BASE
Articolo
1 La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello
comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:
- agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
- alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.
Articolo 2
1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica
ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo
uniforme in tutti il territorio doganale della Comunità.
2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della
Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali.
Articolo 3
1. Il territorio doganale della Comunità comprende:
- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Buesingen
(trattato del 23 novembre 1964) tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali
del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.
2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della
Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:
a) GERMANIA I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei seguenti trattati:
- per Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245);
- per Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59).
b) FRANCIA Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18
maggio 1963 (Gazzetta ufficiale del 27 settembre 1963, pag. 8679).
c) ITALIA Il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939
(Legge n. 1220 del 6 giugno 1939).
3. Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio
aereo degli Stati membri e dei territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque
marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della
Comunità.
Articolo 4
Ai fini del presente codice, s'intende per:
1) persona:
- una persona fisica;
- una persona giuridica;
- un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla
normativa vigente;
2) persona stabilita nella Comunità:
- se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;
- se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria,
l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;
3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;
4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa
doganale o alcune di esse;
5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente
effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende tra l'altro
un'informazione tariffaria vincolante ai sensi dell'articolo 12;
6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
7) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui
all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della
Comunità; - importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in
libera pratica; - ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al
secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;
8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7). Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci
comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;
9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione
doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in
virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;
10) dazi all'importazione: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci; - i
prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei
regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
11) dazi all'esportazione: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci; - i prelievi
agricoli e le altre imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi
specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale;
13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della
normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;
14) controllo dell'autorità doganale: l'espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell'esistenza
e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di
trasporto, il controllo del bagaglio, e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé, l'esecuzione di inchieste
amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre
disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale; 15) destinazione doganale di una merce:
a) il vincolo della merce ad un regime doganale;
b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;
c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;
d) la sua distruzione;
e) il suo abbandono all'Erario;
16) regime doganale:
a) l'immissione in libera pratica;
b) il transito;
c) il deposito doganale;
d) il perfezionamento attivo;
e) la trasformazione sotto controllo doganale;
f) l'ammissione temporanea;
g) il perfezionamento passivo;
h) l'esportazione;
17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di
vincolare una merce ad un determinato regime doganale;
18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è
fatta una dichiarazione in dogana;
19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle
merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale;
20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini
previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;
21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale
sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;
22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;
24) procedura del comitato: la procedura prevista o indicata all'articolo 249.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI
DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE
Sezione 1
Diritto di rappresentanza
Articolo 5
1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243,
paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e
formalità previsti dalla normativa doganale.
2. La rappresentanza può essere: - diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure -
indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Gli Stati membri possono riservare il
diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo: - la modalità della rappresentanza diretta, oppure - la
modalità della rappresentanza indiretta, di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi
eserciti la sua professione.
3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella
Comunità.
4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza
diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un
terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le
prove del suo potere di rappresentanza.
Sezione 2
Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Articolo 6
1. Chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale fornisce
tutti gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere.
2. La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al più presto. Quando la richiesta è fatta per iscritto, la
decisione deve essere presa entro un termine fissato conformemente alle disposizioni vigenti a decorrere dalla data
del ricevimento della richiesta da parte dell'autorità doganale ed essere comunicata per iscritto al richiedente. Il
termine suddetto può, tuttavia, essere superato se l'autorità doganale si trova nell'impossibilità di rispettarlo. In tal
caso essa ne informa il richiedente prima della scadenza di cui sopra, indicando i motivi che giustificano il rinvio
nonché il nuovo termine che essa ritiene necessario per decidere sulla richiesta.
3. L'autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure che abbiano
conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse si deve fare riferimento alle possibilità di ricorrere di cui
all'articolo 243.
4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase possono applicarsi anche ad altre decisioni. Articolo 7 Al di fuori delle
ipotesi contemplate dall'articolo 244, secondo comma, le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte
dell'autorità doganale.
Articolo 8
1. Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e
- il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e
- non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi.
2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa.
3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata.
Articolo 9
1. Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui
all'articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.
2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando il suo destinatario non adempia un obbligo
eventualmente impostogli dalla decisione stessa.
3. La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima.
4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario.
Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità
doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza.
Articolo 10
Gli articoli 8 e 9 non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi
effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale.
Sezione 3
Informazioni
Articolo 11
1. Chiunque può ottenere dall'autorità doganale un'informazione sull'applicazione della normativa doganale. È possibile
non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si riferisca ad un'operazione commerciale realmente
prospettata.
2. L'informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito. Qualora l'autorità doganale dovesse sostenere spese per
speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali spese potranno essere
addebitate a quest'ultimo.
Articolo 12
1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta ed in base a modalità determinate dalla procedura del comitato,
informazioni tariffarie vincolanti.
2. L'informazione tariffaria vincolante obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda
la classificazione tariffaria di una merce. L'informazione tariffaria è vincolante per l'autorità doganale soltanto nei
confronti delle merci per le quali sono state espletate le formalità doganali in data posteriore alla comunicazione
dell'informazione da parte di detta autorità.
3. Il titolare dell'informazione deve provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle
descritte nell'informazione.
4. Un'informazione tariffaria vincolante è valida sei anni a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga
all'articolo 8 essa non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.
5. Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida:
a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva;
b) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6, o
sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito
ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, o sul piano internazionale, in seguito a una scheda di
classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e
codificazione delle merci adottata dal consiglio di cooperazione doganale; in questo caso la data in cui l'informazione
tariffaria vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si
riferisce alle misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione, nella serie C della Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee;
c) quando venga comunicata al titolare la revoca o la modifica dell'informazione tariffaria vincolante.
6. Un'informazione tariffaria vincolante che cessi di essere valida conformemente al paragrafo 5, lettera b) o c) può
essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e
anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente
vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto
dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di
prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), il regolamento può stabilire un termine entro il quale si applica il
primo comma.
7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione figurante nell'informazione tariffaria
vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:
- la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel
quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione dei certificati di importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento
delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali
certificati siano stati rilasciati sulla base di tale informazione. Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon
funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, può essere
deciso in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (4) ed agli articoli corrispondenti
degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati di derogare al paragrafo 6.
Sezione 4
Altre disposizioni
Articolo 13
Alle condizioni stabilite dalle norme vigenti l'autorità doganale può adottare tutte le misure di controllo che ritiene
necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale.
Articolo 14
Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle
operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa
eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, nonché tutta
l'assistenza necessaria.
Articolo 15
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono
divulgate dall'autorità doganale senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite; la
trasmissione delle informazioni è consentita sempreché l'autorità doganale sia tenuta o autorizzata a divulgare tali
informazioni in virtù delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti
giudiziari.
Articolo 16
Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per
almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla
fine dell'anno nel corso del quale:
a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci
immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione;
b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un
dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime;
d) le merci escono dall'impresa in questione, qualora si tratti di merci poste in zona franca o in un deposito franco.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, quando, da un controllo dell'autorità
doganale effettuato in merito ad un'obbligazione doganale, emerga la necessità di rettificare la relativa
contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo di tempo che
consenta di procedere alla rettifica e alla verifica di tale contabilizzazione.
Articolo 17
I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale possono essere prorogati solo se e in quanto essa
lo preveda espressamente.
Articolo 18
1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale, è stabilito una
volta all'anno. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli del primo giorno feriale del mese di ottobre con
effetto al 1o gennaio dell'anno civile successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il
tasso di conversione da applicare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un
tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Tuttavia, se una modifica dei tassi centrali bilaterali di una o più monete nazionali interviene:
a) nel corso di un anno civile, per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della determinazione della
classificazione tariffaria delle merci, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente sono applicati i tassi modificati.
Essi hanno effetto il decimo giorno successivo alla data in cui i tassi sono disponibili;
b) dopo il primo giorno feriale di ottobre per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della
determinazione della classificazione tariffaria delle merci, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, sono
applicati i tassi modificati che rimangono applicabili, in deroga al paragrafo 1, per tutto l'anno civile successivo, sempre
che nel frattempo non intervenga alcuna modifica dei tassi centrali bilaterali, nel qual caso si applica la lettera a). Per
tassi modificati s'intendono i tassi del primo giorno successivo alla modifica dei tassi centrali bilaterali disponibili per
tutte le monete comunitarie.
Articolo 19
I casi e le condizioni in cui può essere ammessa un'applicazione semplificata della normativa doganale vengono definiti
in base alla procedura del comitato.
TITOLO II PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'
ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI
CAPITOLO 1
TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE
MERCI
Articolo 20
1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle
Comunità europee.
2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se
del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre
suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro
degli scambi di merci;
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata
per:
- i dazi doganali e
- i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello
dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi
e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o
territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a
talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando le merci considerate soddisfano le condizioni
stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di
quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.
5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere
da d) ad f) cessa:
a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto;
b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.
6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:
a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b),
oppure
b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi
aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di
misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci, in cui la merce deve essere classificata.
Articolo 21
1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro
destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta
l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche
nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.
CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci
Articolo 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenzialedelle merci per:
a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3,
lettere d) ed e);
b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli
scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.
Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un
paese s'intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da
navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché
tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese
eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e
possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio
essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.
Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale
scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione.
Articolo 25
Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione
che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in
alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in
cui è effettuata.
Articolo 26
1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba
essere comprovata mediante presentazione di un documento. 2. Nonostante la presentazione di detto documento
l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che
l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.
Sezione 2
Origine preferenziale delle merci
Articolo 27
Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono
soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e). Tali regole sono stabilite:
a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi; b) per le
merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la
procedura del comitato.
CAPITOLO 3
VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
Articolo 28
Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle
Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di
merci.
Articolo 29
1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare
per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa
eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:
a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni
che:
- sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
- limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,
b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in
relazione alle merci da valutare,
c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del
compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata
rettifica ai sensi dell'articolo 32, e
d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai
sensi del paragrafo 2.
2. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accetabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il
compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto
valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché
tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da
altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica
queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda,
le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.
b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al
paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati,
stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:
i) il valore di transazione in occasione di vendita, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o
similari per l'esportazione a destinazione della Comunità;
ii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c);
iii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d).
Nell'applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le
quantità, gli elementi enumerati all'articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il
compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il
compratore ed il venditore sono legati.
c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non
possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b).
3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del
compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti
eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal
compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente
essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli
negoziabili.
b) Le attività, comprese quelle riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto, diverse
da quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 32, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore,
anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario e ch'esse siano state avviate con l'accordo di
quest'ultimo; il loro costo non è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione del valore
in dogane delle merci importate.
Articolo 30
1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle
lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui
l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana
non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva
nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.
2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:
a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate
nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello
stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci
identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;
d) valore calcolato, eguale alla somma:
- del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci
importate;
- di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite
di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione
per l'esportazione a destinazione della Comunità;
- del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).
3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del suddetto paragrafo 2 sono determinate secondo la
procedura del comitato.
Articolo 31
1. Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito,
sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le
disposizioni generali: - dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio; - dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e - delle disposizioni del
presente capitolo.
2. Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 non si basa:
a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità,
b) sul sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato dei due valori possibili,
c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione,
d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari
conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d),
e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità,
f) su valori in dogana minimi, oppure g) su valori arbitrari o fittizi.
Articolo 32
1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da
pagare per le merci importate:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti
direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della
produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato
incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e
necessari per produrre le merci importate;
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o
indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di
licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate
spettante direttamente o indirettamente al venditore;
e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle
merci nel territorio doganale della Comunità.
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è
basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare,
fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo
agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),
a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci
importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e
b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci
importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non
costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui
importate.
Articolo 33
Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana
non comprende i seguenti elementi:
a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della
Comunità;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati
dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci
importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona,
sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa
dimostrare che:
- le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e - il tasso
dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel
paese dove è stato garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
e) le commissioni d'acquisto;
f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita
delle merci.
Articolo 34
Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari per determinare il valore in dogana di
supporti informatici destinati ad attrezzature per il trattamento dei dati e contenenti dati od istruzioni.
Articolo 35
Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta
diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello
debitamente pubblicato dalle autorità competenti dello Stato membro considerato.
Tale tasso di cambio riflette, quanto più possibile, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali,
espresso nella moneta dello Stato membro considerato, e si applica durante un periodo determinato secondo la
procedura del comitato. In mancanza del corso di cambio, il tasso da applicare è determinato secondo la procedura
del comitato.
Articolo 36
1. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni specifiche relative alla
determinazione del valore in dogana delle merci immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale.
2. In deroga agli articolo 29, 30 e 31, la determinazione del valore in dogana di merci deperibili normalmente
consegnate a fronte del regime della vendita in conto consegna può essere effettuata, su richiesta del dichiarante,
avvalendosi di norme semplificate stabilite per l'intera Comunità secondo la procedura del comitato.
TITOLO III DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO
DOGANALE DELLA COMUNITÀ FINCHÉ NON ABBIANO RICEVUTO UNA DESTINAZIONE
DOGANALE CAPITOLO 1 INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA
COMUNITÀ
Articolo 37
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza
doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni
vigenti.
2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione
doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino
posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate
o distrutte ai sensi dell'articolo 182.
Articolo 38
1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che
ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorità doganale e conformemente alle
modalità da questa stabilite:
a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;
b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente: - per via marittima
od aerea, oppure - su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità,
quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.
2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della
Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi fuori di
tale territorio, possono essere sottoposte al controllo dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù delle
disposizioni in vigore, in particolare in virtù di un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo.
4. Il paragrafo 1, lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in materia di traffico turistico, di traffico
frontaliero, di traffico postale o di traffico di importanza economica trascurabile, sempreché la vigilanza doganale e le
possibilità di controllo doganale non risultino compromesse.
5. I paragrafi da 1 a 4 e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il
territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima od aerea, a condizione
che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante aereo o nave di linea regolare senza scalo al di fuori del
territorio doganale della Comunità.
Questa disposizione non si applica alle merci caricate nei porti o negli aeroporti di paesi terzi o nei porti franchi.
6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi od aeromobili che attraversano il mare
territoriale o lo spazio aereo degli Stati membri senza essere diretti in un porto o in un aeroporto di tali Stati.
Articolo 39
1. Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
la persona tenuta al suo adempimento o chiunque agisca in sua vece informa senza indugio l'autorità doganale di questa
situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorità
doganale deve essere informata del luogo preciso in cui esse si trovano.
2. Quando una nave o un aeromobile di cui all'articolo 38, paragrafo 6 sia costretta(o), per un caso fortuito o di forza
maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità senza poter rispettare
l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio
doganale, o chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta.
3. L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al
paragrafo 1 nonché di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile conformemente al paragrafo 2 e per
garantire, all'occorrenza, che esse vengano avviate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da essa designato o
autorizzato.
CAPITOLO 2
PRESENTAZIONE IN DOGANA DELLE MERCI
Articolo 40
Le merci che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro designato o
autorizzato dall'autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel
territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione
avvenuta.
Articolo 41
L'articolo 40 non osta all'applicazione di disposizioni in vigore relative alle merci:
a) trasportate dai viaggiatori;
b) vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana.
Articolo 42
Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto di
ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale.
CAPITOLO 3 DICHIARAZIONE SOMMARIA E SCARICO DELLE MERCI PRESENTATE IN
DOGANA
Articolo 43
Fatto salvo l'articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell'articolo 40, devono formare oggetto di
dichiarazione sommaria. La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate
in dogana. Per la sua effettuazione l'autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale
successivo a quello della presentazione delle merci in dogana.
Articolo 44
1. La dichiarazione sommaria deve essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito dall'autorità
doganale. Quest'ultima può tuttavia accettare che venga utilizzato, come dichiarazione sommaria, qualsiasi documento
commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare le merci.
2. La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata:
a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che
provvede al trasporto delle merci ad introduzione avvenuta,
b) dalla persona per conto della quale hanno agito le persone di cui alla lettera a).
Articolo 45
Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci importate dai viaggiatori o spedite per posta come lettera o pacco
postale, l'autorità doganale può non esigere la presentazione della dichiarazione sommaria, sempreché la vigilanza
doganale delle merci non risulti compromessa, quando dette merci, prima della scadenza del termine di cui all'articolo
43, sono soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale.
Articolo 46
1. Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con
l'autorizzazione dell'autorità doganale e unicamente nei luoghi destinati o autorizzati dalla medesima. Questa
autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che renda necessario scaricare immediatamente
le merci nella loro totalità o in parte. In tal caso, l'autorità doganale ne è informata senza indugio.
2. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul quale si trovano, l'autorità doganale può
esigere, in qualsiasi momento, che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio.
Articolo 47
Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state
inizialmente collocate.
CAPITOLO 4 OBBLIGO DI DARE UNA DESTINAZIONE DOGANALE ALLE MERCI PRESENTATE
IN DOGANA
Articolo 48
Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali
merci.
Articolo 49
1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare
loro una destinazione doganale entro i termini seguenti:
a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare;
b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da
quella marittima.
2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può fissare un termine più breve o autorizzare una
proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga nun può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate
dalle circostanze.
CAPITOLO 5 CUSTODIA TEMPORANEA DELLE MERCI
Articolo 50
In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena
avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito «merci in
custodia temporanea».
Articolo 51
1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale alle
condizioni da esse stabilite.
2. L'autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il
pagamento di qualsiasi obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi degli articoli 203 o 204.
Articolo 52
Fatto salvo l'articolo 42, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da
quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza modificarne la
presentazione o le caratteristiche tecniche.
Articolo 53
1. L'autorità doganale adotta senza indugio ogni misure necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per
regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente
all'articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale.
2. L'autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un
luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione.
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI NON COMUNITARIE CHE HANNO
CIRCOLATO IN REGIME DI TRANSITO
Articolo 54
Ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), l'articolo 38 nonché gli articoli da 39 a 53 non si applicano al momento
dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci già vincolate ad un regime di transito.
Articolo 55
Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito sono arrivate a destinazione nel
territorio doganale della Comunità e hanno formato oggetto di presentazione in dogana, conformemente alle
disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 43 a 53.
CAPITOLO 7 ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 56
Qualora le circostanze lo richiedano, l'autorità doganale pu&ogr

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