Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo

D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374

 

controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n.

82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera

pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.

82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci

comunitarie

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e(2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 4 febbraio 2004, n. 3/D

;

- Ministero delle finanze: Circ. 23 gennaio 1996, n. 15/D

; Circ. 11 settembre 1996, n. 224/D;

Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P

274/D

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della

Vista la

alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione

del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera

pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n.

82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure

di esportazione delle merci comunitarie, ed a provvedere al riordinamento degli istituti

doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica, previsto dall'art. 7 della

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,

degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e

delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

del commercio con l'estero e della marina mercantile;

Emana il seguente decreto legislativo:

; Circ. 2 luglio 1998, n. 173/D; Circ. 25 novembre 1998, n..Costituzione;legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo a dare compiuta attuazionelegge 10 ottobre 1989, n. 349;

1.

Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello

Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte

indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00

alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni,

compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle

frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di

trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di

funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione

dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e

per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del

servizio.

6. [I servizi del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti

nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro

previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli

affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e

delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori

degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni

sindacali secondo la normativa vigente]

7. [Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i

direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di

lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi

informatici e tecnici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali

organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore può

disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di

lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore]

(3).

(4)

8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento

delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito

doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

approvato con

pagamento del costo del servizio.

9. [In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del

1990, n. 105

le modalità di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro

straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del

n. 105

sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del

Repubblica 8 maggio 1987, n. 266

(3) Comma abrogato dall'art. 23,

(4) Comma abrogato dall'art. 23,

(5) Comma abrogato dall'art. 23,

.decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , verso ildecreto legislativo 26 aprile, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio condecreto legislativo 26 aprile 1990,, per il completamento dell'orario di servizio quanto sussistano effettive esigenze,decreto del Presidente della] (5).D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

2.

Servizio di riscontro.

1. Il servizio di riscontro sarà effettuato nei casi e secondo le modalità fissate dall'art. 21 del

testo unico delle disposizioni legislative, in materia doganale, approvato con

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

effettuato anche in caso di incompletezza o di fondato sospetto di irregolarità dei documenti

doganali.

2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può, stabilire la soppressione del servizio di

riscontro per le operazioni doganali fuori circuito, salve le operazioni di polizia tributaria,

nonché negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso

può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci ed alla scarsa rilevanza fiscale delle

stesse; il Ministro delle finanze può inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità le

attestazioni di riscontro devono essere annotate sui documenti e sui registri, anche

avvalendosi di procedure informatizzate.

decreto del; il servizio di riscontro potrà essere

3.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

1. I diritti doganali sono accertati, liquidati, e riscossi secondo le norme del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano.

2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ed all'esportazione previsti dai

regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei

regolamenti stessi nonché, ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o

comunque non provvedano, secondo le norme del testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale, approvato con

43

3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per quanto concerne i rimborsi, gli

sgravi ed i recuperi dei diritti doganali.

4. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o

di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti,

ecc.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e

contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti

dovuti per ciascuno di essi.

6. Sono anche a carico del contribuente i corrispettivi dell'amministrazione finanziaria per

operazioni compiute a richiesta, fuori dell'orario di cui al comma 1 dell'art. 1 o fuori del circuito

doganale. Sono altresì a carico del contribuente le spese per il compimento di lavori di

facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonché

ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

7. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte

della dogana, salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata

prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento.

decreto del Presidente della, e delle altre leggi in materia doganale, salvo che siadecreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n., e delle altre leggi in materia doganale.

4.

Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullità.

1. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal dichiarante, su stampati conformi a

modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

2. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a

rappresentante e di tutti coloro per conto dei quali l'operazione doganale viene effettuata;

) l'identità ed il domicilio fiscale del proprietario delle merci, dell'eventuale suo

b

soggetti ad essa interessati ovvero il codice sostitutivo ad uso meccanografico, a norma del

) il codice fiscale dei soggetti che intervengono nell'operazione doganale e degli altri

decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953

1983, n. 53

, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio;

c

) i luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci;

d

) la quantità e la natura dei colli con le marche, sigle o cifre identificative;

e

quantità, del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti; in luogo

della denominazione tariffaria, nei casi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può

essere indicata quella commerciale, purché quest'ultima contenga tutti gli elementi che

occorrono per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti;

) la descrizione delle merci con l'indicazione della posizione di tariffa, della qualità, della

f

e le ulteriori indicazioni stabilite in base a norme legislative o regolamentari.

3. Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, l'importo dei singoli tributi gravanti

sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla

base degli elementi dichiarati a norma del comma 2; per tale adempimento, di carattere

meramente indicativo, coloro che non siano operatori professionali possono chiedere

l'assistenza gratuita di un funzionario doganale.

4. In casi particolari il capo dell'ufficio può esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al comma

3.

5. La dichiarazione si considera nulla quando rechi cancellature od altre alterazioni oppure

quando manchi qualunque altra indicazione prevista dal presente articolo, salvo il caso di cui

all'art. 5. La nullità non può essere fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione è stata

accettata dalla dogana.

6. Insieme con la dichiarazione devono essere presentati i documenti commerciali e di

trasporto, relativi alla merce dichiarata, necessari ai fini della destinazione doganale richiesta,

nonché ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da altre disposizioni.

) gli altri dati prescritti nei modelli ufficiali in relazione alla destinazione doganale richiesta

5.

Dichiarazione incompleta.

1. Qualora particolari circostanze lo giustifichino, può essere presentata una dichiarazione priva

di alcune delle indicazioni o documenti di cui all'art. 4, sempreché siano possibili la

identificazione del dichiarante, delle merci e la quantificazione dei tributi gravanti.

2. Il termine entro cui il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i

documenti mancanti, nonché le condizioni e le modalità alle quali può essere consentita la

presentazione della dichiarazione incompleta, sono stabiliti con provvedimento del direttore

generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nel rispetto delle disposizioni

adottate in materia dai competenti organi comunitari.

6.

Presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione non può essere presentata fino a quando le merci non sono arrivate negli

spazi doganali o in altro luogo autorizzato per l'espletamento delle operazioni doganali.

2. Agli effetti del comma 1 si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti

a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purché sia

stata presentata all'ufficio doganale la dichiarazione sommaria, nonché le merci che,

trovandosi in zona o deposito franco, siano state poste sotto controllo doganale.

3. Qualora la merce oggetto della dichiarazione sia costituita da una nave o da un aeromobile

di cui al quarto comma dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, approvato con

dichiarazione stessa può essere presentata indipendentemente dall'arrivo della nave o

dell'aeromobile in uno dei luoghi indicati nel comma 1.

4. Per le merci destinate all'estero la dichiarazione può essere presentata anche quando risulti

che le merci stesse si trovano sotto il controllo di un altro ufficio doganale. In tal caso l'ufficio

che riceve la dichiarazione stabilisce il termine per la presentazione di tutte le merci, decorso il

quale la presentazione della dichiarazione si considera non avvenuta limitatamente alle merci

non presentate.

5. L'ufficio doganale può consentire la presentazione della dichiarazione prima che le merci

siano arrivate negli spazi doganali o negli altri luoghi indicati ai commi 1 e 2, al fine di rendere

possibile l'espletamento anticipato di adempimenti preliminari sulla base delle indicazioni

contenute nella dichiarazione stessa o delle segnalazioni meccanografiche o della

documentazione già pervenuta. Resta fermo che all'accettazione formale della dichiarazione si

procederà soltanto dopo l'arrivo delle merci.

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , la

7.

Modifica della dichiarazione.

1. Il dichiarante, anteriormente al rilascio delle merci, può mutare la destinazione doganale e

uno o più degli elementi della dichiarazione fino a quando non abbia comunicato di voler

eseguire la visita delle merci o non abbia già riscontrato la inesattezza delle indicazioni di cui si

chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella

indicazione di merci diverse da quelle che hanno formato oggetto della dichiarazione

medesima.

2. Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, e fornendo prova ritenuta idonea dall'ufficio,

potrà ottenere l'invalidazione della dichiarazione a condizione che la stessa sia stata presentata

per errore scusabile ovvero non sia più giustificata per particolari sopravvenute circostanze.

3. Qualora l'ufficio abbia già comunicato di voler procedere alla visita delle merci l'invalidazione

potrà essere ottenuta solo dopo la conclusione di tale visita.

4. Per le dichiarazioni aventi ad oggetto merci destinate fuori dal territorio doganale della

Comunità economica europea e rispondenti alle condizioni di cui all'art. 9, paragrafo 2, del

trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con

ottobre 1957, n. 1203

uscite dal predetto territorio doganale, rimanendo eventualmente impregiudicati gli effetti

prodotti.

5. La modifica o l'invalidazione della dichiarazione devono essere effettuate con le modalità

stabilite, nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari,

dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La modifica o

l'invalidazione della dichiarazione non precludono l'applicazione delle sanzioni relative alle

eventuali violazioni commesse.

legge 14, l'invalidazione potrà essere ottenuta fino a quando le merci non siano

8.

Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale.

1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto

previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla

destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale

registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati

l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.

2. Con le modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi

dell'art. 5, sempreché il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla

parte.

3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa

documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci,

nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei

diritti.

4. L'ufficio può, altresì, procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle

merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza

della modalità di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

approvato con

5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di

legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri

selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità

fiscale e della casualità.

6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza

dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con l'ufficio territorialmente

competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.

7. Di regola, l'attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite

da funzionari diversi.

8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del

funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di

regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.

9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere

alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al

comma 2 dell'art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di

altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni

collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il

successivo ricondizionamento.

10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna

annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.

11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime si considerano conformi al

dichiarato.

12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto

della dichiarazione, sempreché il risultato parziale sia conforme al dichiarato.

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o

non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di

presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni

dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita

delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a

spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in

apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e

dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto

dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .

9.

Definizione dell'accertamento.

1. Se dai controlli effettuati non sono emerse difformità rispetto alla dichiarazione, ovvero se il

dichiarante non ha contestato le difformità riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e

seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali

confermando o rettificando l'ammontare degli stessi indicato dal dichiarante.

2. La data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La bolletta è consegnata al dichiarante soltanto dopo che l'ufficio abbia provveduto alla

riscossione dei diritti liquidati, ovvero all'assunzione delle prescritte cauzioni e dopo che il

dichiarante stesso abbia adempiuto alle altre condizioni e formalità previste in relazione alla

destinazione doganale data alla merce. Il rimborso delle somme eventualmente pagate in più o

la rettifica in diminuzione della cauzione sono eseguiti d'ufficio. La consegna della bolletta

consente il rilascio della merce per la destinazione doganale richiesta.

4. Qualora sussistano obiettive esigenze di carattere tecnico l'ufficio può consentire che il ritiro

delle merci descritte in un'unica bolletta venga effettuato in più riprese. Le modalità di

esecuzione della relativa procedura vengono stabilite con apposito provvedimento del direttore

generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

, l'ufficio appone sulla bolletta

10.

Dichiarazione non scritta.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente art. 4 è ammessa la dichiarazione

verbale per l'importazione e l'esportazione definitive di merci, per scopo commerciale, il cui

valore non superi un milione di lire purché l'operazione venga effettuata direttamente dal

proprietario delle merci. Tale importo potrà essere periodicamente adeguato dal Ministro delle

finanze con proprio decreto conformemente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai ed impiegati e potrà essere, altresì, modificato in conseguenza delle

disposizioni adottate dai competenti organi comunitari.

2. La dichiarazione verbale è, altresì, ammessa nei casi previsti da accordi internazionali, per le

merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del

Ministro delle finanze.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se dai controlli eventualmente effettuati non sono emerse

difformità rispetto alla dichiarazione, ovvero se il dichiarante non ha contestato le difformità

riscontrate nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale, approvato con

gennaio 1973, n. 43

rilasciando apposita bolletta la cui data costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto

definitivo.

4. La dichiarazione non scritta può essere resa, nell'ipotesi del traffico viaggiatori, anche

mediante univoci comportamenti concludenti da tenere conformemente alle modalità e

procedure da stabilirsi con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane

e delle imposte indirette.

decreto del Presidente della Repubblica 23, l'ufficio liquida e riscuote i diritti dovuti o assume le prescritte cauzioni

11.

Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici.

1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo,

ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità

dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio,

ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena

di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine

non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro

lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno

formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti

anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti

nell'operazione commerciale.

3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo

dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi

ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di

operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica

della relativa documentazione.

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze,

omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla

relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso.

Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a

pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto

definitivo.

5

hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè

ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che

quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo

se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo

giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.

Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al

direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.

7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica

dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale

instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli

articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,

approvato con

8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti

dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La

rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle

violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più

operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al

presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato

con

applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua

assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare

reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista

dall'art. 63, comma terzo, del

decreto del.-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo(6).decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ad ogni altra legge la cuidecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

.

10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti

da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sarà data

comunicazione ai competenti uffici.

(6) Comma aggiunto dall'art. 9,

D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

12.

autorizzati.

Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti

1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attività è alimentata da frequenti arrivi

di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci

stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporre subito dopo l'arrivo secondo

la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea

cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei

diritti gravanti sulle merci medesime.

2. L'amministrazione può rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non

sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga

che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Può altresì escludere dalla facilitazione determinate

merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario,

fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero può prescrivere per determinate merci la

osservanza di particolari cautele.

3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da

altre disposizioni.

4. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o più delle seguenti destinazioni doganali, da

indicarsi espressamente nel provvedimento:

a

) importazione definitiva;

b

) importazione temporanea;

c

) introduzione in magazzino doganale;

d

5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino

la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia

stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale, approvato con

gennaio 1973, n. 43

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di

spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono

frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di

operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attività professionale detengano o

presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di

affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art.

13; lo stesso decreto dovrà altresì prescrivere i requisiti di idoneità dei luoghi di arrivo delle

merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilità dei beneficiari. Nelle operazioni doganali

compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono

solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.

) reimportazione.decreto del Presidente della Repubblica 23.

13.

Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero.

1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione può procedere

alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identità e l'integrità dei

colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre

irregolarità, ovvero vi siano dubbi circa la conformità delle merci a quelle per le quali è stata

concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a

quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare immediatamente l'ufficio

doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso

diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle

proprie scritture o mediante altra formalità riconosciuta equivalente dall'amministrazione,

subentrando con ciò al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio

doganale.

2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui

all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci,

con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare

dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico.

4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare, anche

mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonché ogni altro

elemento necessario per l'accertamento. Le modalità, le cautele ed il termine per la

presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9.

5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli

78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

6. L'accertamento è eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale

intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero

attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa

definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo.

7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità anche allo

scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonché

esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei

quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o

stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e

quantitativa delle merci introdotte.

8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei

luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilità è posto a carico del titolare

dell'autorizzazione.

9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e

stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata,

che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunità europee.

.decreto.

14.

autorizzati.

Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti

1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero

di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere

autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione

doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea

cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei

diritti gravanti sulle merci medesime.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di

spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono

frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di

operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attività professionale detengano o

presentino in dogana le merci di proprietà di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di

affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art.

15; lo stesso decreto dovrà altresì prescrivere i requisiti di idoneità dei luoghi di spedizione

delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilità dei beneficiari. Nelle operazioni

compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono

solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari.

15.

Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero.

1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero

prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a

rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e

preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il

soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale

timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione,

qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata già prestampata dalla tipografia autorizzata.

Al momento della partenza delle merci la dichiarazione è iscritta in apposito registro, a rigoroso

rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione,

direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purché previamente

vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata; la dichiarazione vale

quale documento doganale emesso sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione. Uno

degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il più breve tempo possibile

all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici

dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1973, n. 43 .

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle

merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare

dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza.

4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli

78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

5. Quando l'ufficio non si è avvalso della facoltà di intervenire all'atto della partenza delle

merci, l'accertamento è eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della

relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del

risultato del controllo.

6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilità anche allo

scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonché

esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei

quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi riscontri tecnici presso i depositi o

stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilite l'effettiva consistenza qualitativa e

quantitativa delle merci spedite.

7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8

dell'art. 13.

8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, prescrive le modalità di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e

stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata,

che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunità europee.

decreto.

16.

Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione.

1. Il Ministro delle finanze può consentire che, quando le merci devono formare oggetto di

dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata

con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della

merce dallo Stato.

2. Il Ministro delle finanze può altresì consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art.

14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano

avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e

che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di

dichiarazione globale.

17.

Dichiarazioni semplificate.

1. Alle merci presentate in dogana può essere conferita, previa apposita autorizzazione, la

destinazione doganale richiesta sulla base di fattura commerciale o di documento cau

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