Casa:
Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.
D.Lgs. 23-7-1999 n. 242
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176.
Epigrafe
Premessa
1. Comitato olimpico nazionale italiano.
2. Statuto.
3. Organi.
4. Consiglio nazionale.
5. Compiti del consiglio nazionale.
6. Giunta nazionale.
7. Compiti della giunta nazionale.
8. Presidente del C.O.N.I.
9. Procedimento elettorale.
10. Comitato nazionale sport per tutti.
11. Collegio dei revisori dei conti.
12. Segretario generale.
12-bis. Promozione dello sport dei disabili.
13. Vigilanza.
14. Costituzione di società di capitali.
15. Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.
16. Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
16-bis. Enti di promozione sportiva.
17. Personale.
18. Disposizioni transitorie.
19. Abrogazioni.
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D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (1).
(giurisprudenza di legittimità)
Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176.
(2) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Comitato olimpico nazionale italiano.
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato C.O.N.I., ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
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2. Statuto.
1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai princìpi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'àmbito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport (3).
2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del C.O.N.I. è disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale (4).
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(3) Comma prima modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2003, n. 189 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(4) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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3. Organi.
1. Sono organi del C.O.N.I.:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) [il comitato nazionale per lo sport per tutti] (5);
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (6).
2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia (7).
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(5) Lettera soppressa dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(6) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(7) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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4. Consiglio nazionale.
1. Il consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI (8).
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1 (9).
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti (10).
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.
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(8) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(9) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(10) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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5. Compiti del consiglio nazionale.
1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali (11).
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6 (12).
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive (13);
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica (14);
e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti (15);
e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (16);
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (17);
f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio (18);
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
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(11) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(12) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(13) Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(14) Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(15) Le attuali lettere e), e-bis), e-ter) ed f) così sostituiscono le originarie lettere e) ed f), ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(16) Le attuali lettere e), e-bis), e-ter) ed f) così sostituiscono le originarie lettere e) ed f), ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(17) Le attuali lettere e), e-bis), e-ter) ed f) così sostituiscono le originarie lettere e) ed f), ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(18) Le attuali lettere e), e-bis), e-ter) ed f) così sostituiscono le originarie lettere e) ed f), ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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6. Giunta nazionale.
1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del C.O.N.I., che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (19);
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva (20);
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI (21).
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata (22).
2. [Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti] (23).
3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico (24).
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. [Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali] (25).
6. [Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale] (26).
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(19) Le attuali lettere c), c-bis) e c-ter) così sostituiscono l'originaria lettera c), ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(20) Le attuali lettere c), c-bis) e c-ter) così sostituiscono l'originaria lettera c), ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(21) Le attuali lettere c), c-bis) e c-ter) così sostituiscono l'originaria lettera c), ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(22) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(23) Comma soppresso dal comma 11 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(24) Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(25) Comma soppresso dal comma 11 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(26) Comma soppresso dal comma 11 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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7. Compiti della giunta nazionale.
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del C.O.N.I., definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione (27);
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale (28);
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma (29);
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (30);
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti princìpi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i princìpi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (31).
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(27) Lettera aggiunta dal comma 12 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(28) Lettera così sostituita dal comma 13 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(29) Lettera così sostituita dal comma 13 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(30) Lettera così sostituita dal comma 13 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(31) Lettera aggiunta dal comma 14 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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8. Presidente del C.O.N.I.
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale (32).
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica (33).
3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate (34).
3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo (35) (36).
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(32) Gli attuali commi 2, 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(33) Gli attuali commi 2, 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(34) Gli attuali commi 2, 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(35) Gli attuali commi 2, 3, 3-bis e 3-ter così sostituiscono gli originari commi 2 e 3, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(36) Vedi, anche, il D.P.R. 22 maggio 2009.
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9. Procedimento elettorale.
[1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:
a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del C.O.N.I.
2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b)] (37).
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(37) Articolo soppresso dal comma 16 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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10. Comitato nazionale sport per tutti.
[1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.
2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.
3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali] (38).
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(38) Articolo soppresso dal comma 17 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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11. Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti (39).
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
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(39) Comma così sostituito dal comma 18 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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12. Segretario generale.
1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente (40);
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti (41).
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(40) Lettera così modificata dal comma 19 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
(41) Comma così modificato dal comma 19 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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12-bis. Promozione dello sport dei disabili.
1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, affinché:
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'àmbito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;
c-bis) sia riconosciuto uno specifico àmbito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia (42).
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(42) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2003, n. 189 e poi così modificato dal comma 20 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Vedi, anche, l'art. 4, D.P.C.M. 8 aprile 2004.
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13. Vigilanza.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del C.O.N.I. per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138 (43).
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(43) Comma aggiunto dal comma 21 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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14. Costituzione di società di capitali.
[1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il C.O.N.I. può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.
2. I rapporti tra il C.O.N.I. e le società sono regolati con convenzioni.
3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private] (44).
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(44) Articolo soppresso dal comma 22 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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15. Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà (45).
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(45) Articolo così sostituito dal comma 23 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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16. Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione (46).
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(46) Articolo così sostituito dal comma 24 dell'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
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16-bis. Enti di promozione sportiva.
1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarit&