L’accesso ai documenti amministrativi
Il diritto d’accesso è “diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi” - art. 22 L.241/1990, come
modificato dalla L.15/2005.
L’esercizio del diritto d’accesso non è riconosciuto indistintamente a tutti i
cittadini in quanto tali ma solo a quei soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi (comitati, associazioni …), che
abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è
richiesto l’accesso ( ad esempio il concorrente rispetto agli atti della
procedura concorsuale dai quali ritiene in qualche modo di essere stato
pregiudicato).
L’accesso, in effetti, costituisce uno strumento attraverso il quale il privato
può verificare l’esistenza di eventuali errori o illegittimità nel procedimento
amministrativo e tentare di indurre l’amministrazione procedente a correggere
il suo operato. Per converso, l’accesso non può essere inteso quale strumento
teso ad operare un controllo generalizzato sull’operare delle amministrazioni.
L’accesso può essere richiesto nei confronti di tutti i soggetti pubblici
nonché di quelli privati (gestori di pubblici servizi), ma limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse.
L’esercizio del diritto di accesso è disciplinato dall’art.25 della legge
241/90 nonché dal D.P.R.352/92. Il diritto di accesso si esercita mediante
visione o estrazione di copia dei documenti; mentre l’esame dei documenti è
gratuito, l’estrazione di copia è subordinato solo al rimborso del costo di
riproduzione , salve le disposizioni vigenti inn materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di misura.
Si distingue tra accesso informale e accesso formale, previa cioè presentazione
di istanza scritta.
In ogni caso, la richiesta deve essere motivata con specifico riferimento
all’esigenza di tutela delle ragioni giuridiche soggettive dell’istante.
L’amministrazione può legittimamente escludere il diritto d’accesso nelle
ipotesi di cui all’art.24 della legge 241/90 (fare link). Anche in questi casi
però deve essere garantito l’accesso a quei documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nei casi in cui i documenti cui accedere contengano dati sensibili e
giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall’art.60 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
L’accesso è consentito con riferimento ad atti preparatori ma non rispetto a
quelli finalizzati all’emissione di atti normativi.
Generalmente, a fronte di un’istanza motivata e proveniente da soggetto
legittimato, l’amministrazione deve consentire l’accesso.
La legge ha introdotto un limite temporale all’esercizio del diritto d’accesso
prevedendo che lo stesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
Nel caso in cui l’amministrazione nel termine di giorni trenta dal ricevimento
dell’istanza non risponda, il silenzio è equiparato a diniego.
L’interessato, qualora ritenga illegittimo il diniego, può rivolgersi al
Tribunale amministrativo regionale ovvero, in via stragiudiziale, può chiedere
il riesame del provvedimento tacito al difensore civico competente per
territorio, ove si tratti di amministrazioni comunali, provinciali, alla
commissione per l’acceso ai documenti amministrativi istituita presso la
presidenza del Consiglio, negli altri casi.
Quanto al procedimento giurisdizionale, vale la pena precisare che la legge
prevede un procedimento speciale a tutela del diritto d’accesso che si svolge
con un rito accelerato. Il ricorso viene deciso nel termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
Il ricorso contro provvedimenti di diniego, anche parziale, o differimento, è
ammesso anche nell’ambito di un giudizio pendente. In questo caso va proposto
al Presidente della sezione cui è assegnato il ricorso e viene deciso con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza di un difensore.
Il giudice amministrativo verifica l’esistenza della situazione giuridica
soggettiva legittimante l’istanza e l’insussistenza di ragioni ostative
all’esibizione e ordina all’amministrazione l’esibizione dei documenti.