Danno da ritardo e danno da disturbo
La giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno da ritardo e del danno
da disturbo.
Danno da ritardo
La nozione di danno da ritardo va
ricondotta alle fattispecie in cui l’amministrazione, a fronte dell’istanza del
privato, non risponde nel termine previsto, dando così luogo ad un silenzio –
rifiuto.
La giurisprudenza in questi casi ha ritenuto che sia risarcibile la lesione
dell’interesse del privato all’emanazione del provvedimento nonché al rispetto
del termine previsto per la conclusione del procedimento.
In proposito, si è sostenuto che la domanda di risarcimento del danno può
essere proposta solo dopo l’annullamento del provvedimento amministrativo ( cd.
pregiudizialità amministrativa). Nel caso di specie, in sostanza, il privato
dovrebbe prima proporre ricorso giurisdizionale teso ad ottenere la
declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza e
l’obbligo per la P.A. di provvedere. Solo successivamente a detto accertamento
il privato potrebbe proporre domanda di risarcimento.
La tesi della cd pregiudizialità, rispetto alla domanda di risarcimento del
danno, del giudizio sul ritardo, trova conforto nelle recenti modifiche
introdotte alla L.241/90 dalla L.15/2005.
E’ stato sostenuto che, in seguito a tale normativa, che semplifica il
procedimento di accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità del
silenzio serbato dalla P.A., eliminando la necessità della previa diffida,
l’istante sarebbe onerato, se intende chiedere il risarcimento del danno da
ritardo, della proposizione del ricorso avverso il silenzio. La mancata
proposizione di tale ricorso, infatti, potrebbe attenuare la responsabilità a
carico dell’amministrazione, configurando un concorso di colpa con il privato
stesso.
Danno da disturbo
Il danno da disturbo consiste nella
illegittima compromissione, da parte della P.A., dell’esercizio da parte del
privato, delle facoltà inerenti l’esercizio di diritti di cui è titolare. Così
la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il danno da disturbo nel caso di
illegittima compromissione del diritto di proprietà derivante da provvedimenti
amministrativi illegittimi ( es. danno subito dal titolare di una concessione
edilizia per effetto di provvedimenti amministrativi illegittimi che hanno
determinato una sospensione dei lavori).
La risarcibilità del danno da disturbo è stata di recente riconosciuta dalla
giurisprudenza amministrativa. Tale giurisprudenza ha colto l’occasione per
distinguere il danno da disturbo dal danno da ritardo. In proposito ha chiarito
che mentre con quest’ultimo il privato lamenta di aver subito un danno a causa
del ritardo con cui l’amministrazione si è pronunciata sulla sua istanza, nel
secondo caso il privato si duole del “disturbo” arrecato all’esercizio delle
facoltà connesse a suoi diritti.
In ogni caso perché il risarcimento possa essere riconosciuto è necessario che
la P.A. abbia agito in violazione di norme e principi dell’ordinamento nonché
con dolo o colpa e che vi sia un nesso eziologico tra la condotta della P.A. e
il danno prodottosi.