Sei in Diritto Amministrativo

Ricevi una consulenza legale in 24 /48 ore
comodamente tramite email
Servizi forniti in Appalti pubblici: Accesso documenti amministrativi
Contratti PA Procedure di espropriazione
Revoca incarichi dirigenziali Impugnazione concorsi pubblici
Recupero differenze retributive Trasferimenti di personale
Redazione lettera legale Redazione atti
Assistenza giudiziaria + Tutti i servizi

Danno da ritardo e danno da disturbo

La giurisprudenza riconosce la risarcibilità del danno da ritardo e del danno da disturbo.

Danno da ritardo

La nozione di danno da ritardo va ricondotta alle fattispecie in cui l’amministrazione, a fronte dell’istanza del privato, non risponde nel termine previsto, dando così luogo ad un silenzio – rifiuto.

La giurisprudenza in questi casi ha ritenuto che sia risarcibile la lesione dell’interesse del privato all’emanazione del provvedimento nonché al rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento.

In proposito, si è sostenuto che la domanda di risarcimento del danno può essere proposta solo dopo l’annullamento del provvedimento amministrativo ( cd. pregiudizialità amministrativa). Nel caso di specie, in sostanza, il privato dovrebbe prima proporre ricorso giurisdizionale teso ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza e l’obbligo per la P.A. di provvedere. Solo successivamente a detto accertamento il privato potrebbe proporre domanda di risarcimento.

La tesi della cd pregiudizialità, rispetto alla domanda di risarcimento del danno, del giudizio sul ritardo, trova conforto nelle recenti modifiche introdotte alla L.241/90 dalla L.15/2005.

E’ stato sostenuto che, in seguito a tale normativa, che semplifica il procedimento di accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A., eliminando la necessità della previa diffida, l’istante sarebbe onerato, se intende chiedere il risarcimento del danno da ritardo, della proposizione del ricorso avverso il silenzio. La mancata proposizione di tale ricorso, infatti, potrebbe attenuare la responsabilità a carico dell’amministrazione, configurando un concorso di colpa con il privato stesso.

Danno da disturbo

Il danno da disturbo consiste nella illegittima compromissione, da parte della P.A., dell’esercizio da parte del privato, delle facoltà inerenti l’esercizio di diritti di cui è titolare. Così la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il danno da disturbo nel caso di illegittima compromissione del diritto di proprietà derivante da provvedimenti amministrativi illegittimi ( es. danno subito dal titolare di una concessione edilizia per effetto di provvedimenti amministrativi illegittimi che hanno determinato una sospensione dei lavori).

La risarcibilità del danno da disturbo è stata di recente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. Tale giurisprudenza ha colto l’occasione per distinguere il danno da disturbo dal danno da ritardo. In proposito ha chiarito che mentre con quest’ultimo il privato lamenta di aver subito un danno a causa del ritardo con cui l’amministrazione si è pronunciata sulla sua istanza, nel secondo caso il privato si duole del “disturbo” arrecato all’esercizio delle facoltà connesse a suoi diritti.

In ogni caso perché il risarcimento possa essere riconosciuto è necessario che la P.A. abbia agito in violazione di norme e principi dell’ordinamento nonché con dolo o colpa e che vi sia un nesso eziologico tra la condotta della P.A. e il danno prodottosi.