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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in Gazz. Uff., 13 dicembre, n. 314). - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1) (2).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero
del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex
art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
(2)
A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito
a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata
in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto
preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche
le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999,
cit.).
Preambolo
TITOLO
I
ISTITUZIONE
E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Articolo
1
Sono
istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa
di primo grado.
Le
loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte
delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle
regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni
saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste
nell'articolo 52.
Una
sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto
Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra
legge.
Il
tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata,
ha tre sezioni con sede a Roma.
Articolo
2
Il
tribunale amministrativo regionale decide:
a)
sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla
giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
b)
sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere per violazione
di legge contro atti e provvedimenti emessi:
1)
dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale,
aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2)
dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del
tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima
esercitano la loro attività;
3)
dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
Articolo
3
Sono
devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi
per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti
emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere
ultraregionale.
Per
gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere
ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione
del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti
in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la competenza è del
tribunale amministrativo regionale medesimo.
Negli
altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo
regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale
è del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
l'ente.
Articolo
4
Nelle
materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi
regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone
fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità giudiziaria
ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
Articolo
5
Sono
devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi
contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.
Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo
e il terzo comma dell'articolo 3 (1).
Resta
salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali
delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle
materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1775.
(1)
Comma così modificato dall'art. 33, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 nel testo
sostituito dall'art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205. La Corte costituzionale,
con sentenza 17 luglio 2000, n. 292, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma nel testo così sostituito dal citato art. 33, d.lg. 80/1998.
Articolo
6
Il
tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti
controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali,
provinciali e regionali.
Con
la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Rimangono
salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le
norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo
19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Articolo
7
Il
tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi
preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in
quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (1).
Il
tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi
previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli
previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive
modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della
presente legge.
Il
tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce
anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti
patrimoniali consequenziali. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità
giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali
alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre,
nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati
individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso (2).
Il
tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti
dall'articolo 29, numeri 2), 3),
4), 5) e 8)
del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 (3).
(1)
La Corte cost., con sent. 10 aprile 1987, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nelle controversie
di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione
esclusiva amministrativa, non consente l'esperimento dei mezzi istruttori
previsti negli artt. 421, commi 2-4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati
in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533.
(2)
Comma così modificato dall'art. 35, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo
sostituito dall'art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205.
(3)
Vedi, ora, l'art. 81 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398.
Articolo
8
Il
tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza
esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali
o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare
sulla questione principale.
La
risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e
la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
TITOLO
II
COMPOSIZIONE
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Articolo
9
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi
regionali, è nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio
di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.
Con
lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun
tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi
regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per
i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le
sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere
sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Articolo
10
Il
tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente
e di due magistrati amministrativi regionali.
In
mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo
più anziano.
Articolo
11
I
presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza
dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto
del conseguimento della nomina.
I
presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali
amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo
l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio
di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti
di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi
previsti dal comma precedente.
I
consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali
amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col
loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire
d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i
consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.
I
consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso
il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono
continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo
regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Articolo
12
Per
l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a)
i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla
legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;
b)
i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti
aumentati di quattordici unità;
c)
è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo
la tabella allegata alla presente legge.
Articolo
13
I
magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari
e referendari.
Per
quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese
le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di
corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle
qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
Per
i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere
disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
a)
su domanda;
b)
in seguito ad avanzamento;
c)
in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista
dalla legge;
d)
per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I
magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati
ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad
essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità
previste per i magistrati ordinari.
Articolo
14
Le
nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami,
al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo
anno di età:
1)
i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina
ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia
militare di qualifica equiparata;
2)
gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica
non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3)
i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con
qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque
anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4)
gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche,
con almeno 5 anni di servizio;
5)
i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati
assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio
effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6)
gli avvocati iscritti all'albo da otto anni (1);
7)
i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea
in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque
anni;
8)
gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative,
muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per
almeno cinque anni.
La
commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
(1)
Numero così modificato dall'art. 5, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
15
Le
nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni
di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito, comparativo
e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le
nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo
scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio
di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Articolo
16
I
consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di Presidenza
dei tribunali amministrativi regionali.
I
posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali
sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno
sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Articolo
17
A
decorrere dal 1º gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel
ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali
con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il
trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio
di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il
magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita
nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo
ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica
già ricoperta.
Articolo
18
Presso
ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria,
diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente
del Consiglio di Stato:
a)
tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria
del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
b)
tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile
dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Agli
uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto,
esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni,
il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle
forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col
suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.
I
segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono
collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata
dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei
ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
Gli
impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati
al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le amministrazioni
interessate.
Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con
legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi
regionali.
Articolo
19
Nei
giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà
emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura
dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non
contrastanti con la presente legge.
Per
i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il
patrocinio di avvocato [o di procuratore legale](1) (2).
Ai
fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali
le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale
amministrativa.
Per
i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono
ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti
relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro
e dalle spese di cancelleria.
(1)
Comma modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere
dal 1° luglio 2002.
(2)
Il termine «procuratore legale» contenuto nel presente comma si intende
sostituito con il termine «avvocato» ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n.
27.
Articolo
20
Nei
casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello
Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso
in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile
contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento
impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione
non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
Se
siano interessate più persone il ricorso al tribunale amministrativo regionale
proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti.
Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico,
devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione
del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale
comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in
termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
Quando
sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo
21
Il
ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato
quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno
ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato
ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,
o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le
notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano
ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati
in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza
di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge
7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente
e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio (1).
Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria
del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica.
Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato,
ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente,
e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio (1).
La
mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione
a sostegno del ricorso non implica decadenza (1).
L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso,
deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio (1).
Dell'avvenuta
produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite (1).
Ove
l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato
da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti
e dei documenti nel termine e nei modi opportuni (1).
Analogo
provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti
diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga
necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi
una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza
per l'acquisizione dei documenti.
Se
il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione
dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede
l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma,
che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale
si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel
caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili
il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può
essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente,
ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare
motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili
che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito
del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta (2).
Prima
della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con
separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre
misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato,
anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia
del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio
utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di
Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda
di sospensione della sentenza appellata (2).
In
sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne
ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire
il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale
amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa
contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del
comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali
(2).
Con
l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può
provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare (2).
L'ordinanza
del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare
comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito (2).
La
domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione
della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento
a fatti sopravvenuti (2).
Nel
caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata
può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale
amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere
(2).
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di Stato (2).
(1)
Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari commi
dal primo al quinto, per effetto dell'art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205.
(2)
Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo così sostituiscono l'originario
comma settimo, per effetto dell'art. 3, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
21/bis
1.
I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di
consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria,
il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data
fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta
giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione
della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice
amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un
termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente
oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte,
nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3.
All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione
del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente
alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché
in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la
decisione prevista dal comma 2 (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
22
Nel
termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del
ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate
possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere
anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del
testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del
regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
Chi
ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme
di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti
con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel
rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato
e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della
notificazione.
Entro
i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono
presentare memorie, istanze e documenti.
Articolo
23
La
discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione
o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine
massimo di due anni dal deposito del ricorso.
Il
Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo
22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
Il
decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno
quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti
che si siano costituite in giudizio.
Le
parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno
fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il
Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
L'istanza
di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione
dopo l'esecuzione dell'istrutoria.
Se
entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla
o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il
tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere
e provvede sulle spese.
I
documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale
non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito
con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza
indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante
ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche
su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta
di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento
cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti
e degli atti prodotti (1)(2).
Il
presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata
(1).
Entro
trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello
avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo
grado (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 1, l. 21 luglio 2000, n. 205
(2) Comma modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere
dal 1° luglio 2002.Per la nuova disciplina in materia di costo per il rilascio
di copia conforme in casi particolari, vedi l'art. 252 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Articolo
23/bis
1.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a)
i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento
ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi
di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette
opere;
c)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e
gli atti di esclusione dei concorrenti;
d)
i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e)
i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione
o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)
i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g)
i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
2.
I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la
proposizione del ricorso.
3.
Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza
del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo
21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto
impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con
ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva
al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso
di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia
di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.
4.
Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze
di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci
giorni.
5.
Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza,
il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre
le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6.
Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato
entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7.
Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della
sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione
della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla
notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio
di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
24
La
morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti
private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza
produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e
seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte
è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto
dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato
stesso.
Il
processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito
atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi
dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione,
notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
Articolo
25
I
ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto
alcun atto di procedura.
Articolo
26
Il
tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile
il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato,
lo rigetta con sentenza.
Se
accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare
all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi, annulla in tutto o
in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito,
può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'autorità amministrativa.
Il
tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti
alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione
al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.
Nel
caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente
motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad
un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese
di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile (1).
La
decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza
del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto
dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni (1).
Le
decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione
previste per le sentenze (1).
La
rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente
della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite
può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre
parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni
dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla
opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta,
con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione
del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste
a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza,
esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata
in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza
che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio
di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i
termini processuali (1).
(1)
Gli attuali commi dal quarto al settimo così sostituiscono l'originario
ultimo comma, per effetto dell'art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
27
Si
segue il procedimento in camera di consiglio:
1)
per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia
al ricorso o dichiarare la perenzione;
2)
per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata
la cessazione della materia del contendere;
3)
per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in
materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954,
n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1776;
4)
per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Nei
casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il
presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
Articolo
28
Contro
le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione,
nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli n. 395 e 396 del
codice di procedura civile.
Contro
le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta
notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura
civile.
Contro
le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21,
commi settimo e seguenti (1), è ammesso ricorso in appello, da proporre nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi
giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria
(2).
Nei
casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il
Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito
o esclusiva.
In
ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri
giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado (3)
(4).
(1)
Rectius: «ottavo e seguenti».
(2)
Comma aggiunto dall'art. 3, l. 21 luglio 2000, n. 205.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 1995, n. 177, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione
delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato.
(4)
Vedi, ora, l'art. 81 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003,
n. 398.
Articolo
29
Al
giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi
al Consiglio di Stato.
I
ricorsi avverso le sentenze in materie di operazioni elettorali sono proposti
entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro
nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori
nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione
della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi
i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono
ridotti alla metà.
Sul
ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed
al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo
comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.
Nel
giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione
del processo e sulla sua riassunzione.
Articolo
30
Il
difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
Avverso
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano
la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio
di Stato previsto dall'articolo 28.
Nei
giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento
preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura
civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda
di sospensione del provvedimento impugnato.
Articolo
31
Il
resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo
regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito
indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente
decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile
d'ufficio.
L'istanza
deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di
costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza
territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati
in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza;
in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti.
L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.
L'istanza
di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le
parti in causa, che non vi abbiano aderito.
Se
tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale
amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione
d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia
alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni
dalla comunicazione.
Negli
altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la
sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta
infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede
sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente
trasmessi al Consiglio di Stato (1).
Le
parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono,
nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di
Stato memorie e documenti.
Sull'istanza
il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori
delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva
alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La
decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali
amministrativi regionali.
L'incompetenza
per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa
dal tribunale amministrativo regionale.
Quando
l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di
Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
Quando
l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre
l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla
notifica della decisione di accoglimento.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
32
Nei
ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito
del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive
vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
Le
parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo
regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione
e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il
presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione
con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
La
decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente
nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce
vizio di incompetenza della decisione.
Il
disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti
al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si
reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
Articolo
33
Le
sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
Il
ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata.
Il
Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione
della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre,
con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia
sospesa.
Sull'istanza
di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva
al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in
camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Per
l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, e successive modificazioni (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 10, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
34
Nel
giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione
o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso
introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive
o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
In
caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il
ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere
indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione
del ricorso.
Articolo
35
Se
il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio
di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia
la controversia al tribunale amministrativo regionale.
Il
rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro
la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato
la propria incompetenza.
In
ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
In
ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo
regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il
rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni
prima dell'udienza (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 11, l. 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
36
Contro
le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi
il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo
396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi
inerenti alla giurisdizione (1).
(1)
La Corte cost., con sent. 17 maggio 1995, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'opposizione
di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio
di Stato.
Articolo
37
I
ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa
di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità
giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile
o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando
l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti
la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
Resta
ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando
i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa,
la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della
cui esecuzione si tratta.
La
competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando
si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal
Consiglio di Stato in sede di appello.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
GENERALI E TRANSITORIE
Articolo
38
L'attribuzione
ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo
2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli
3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento
dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo
comma dell'articolo 43.
Per
i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma
l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
Articolo
39
Fino
a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per
quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in
materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.
Articolo
40
Fino
a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia
amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo
regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate
nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della
presente legge.
L'appello
contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente
disciplinano detto Consiglio (1).
(1)
La Corte cost., con sent. 12 marzo 1975, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui limita la competenza
del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana
alle materie indicate nell'art. 2, lettera a), e nell'art. 6 della legge
medesima.
Articolo
41
Il
tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie
indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza
della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo
2, numeri 1) e 2), del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive
modificazioni.
Articolo
42
Tutti
i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di
entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria
del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni
dalla data di insediamento del tribunale.
I
ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata
in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti,
depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la
quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale
amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.
Gli
ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione
dei tribunali amministrativi regionali.
Le
segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione
degli atti alle parti costituite.
Le
parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente
del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
Articolo
43
L'insediamento
dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri (1).
Per
non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari
potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi
regionali.
Il
primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(1)
Con d.p.r. 19 dicembre 1973, tale data è stata fissata all'1 gennaio 1974.
Articolo
44
All'atto
della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per
soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15
di referendari per i tribunali amministrativi regionali.
A
tali concorsi possono partecipare:
a)
per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle
università, i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento
e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati
amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore
a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici
anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive
dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore
ad ispettore generale od equiparata;
b)
per primi referendari i giudici di tribunale od equiparati, nonché
i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione
od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;
c)
per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonché
i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.
I
posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente
in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle
università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello
ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od
equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od
equiparati - per referendario.
I
posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso
sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa
riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte
delle giunte provinciali amministrative.
I
tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato
e da tre docenti universitari.
Articolo
45
Entro
un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti
posti di magistrato amministrativo regionale:
n.
18 posti di consigliere;
n.
27 posti di primo referendario;
n.
15 posti di referendario.
I
tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato
e da tre docenti universitari.
Il
giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i
concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore
al doppio dei posti messi a concorso.
La
commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
Articolo
46
Ai
concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi
a partecipare:
a)
i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno
tre anni di insegnamento;
b)
i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e
della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni
di anzianità;
c)
gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato
con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
d)
i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i
professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno
quindici anni di insegnamento.
È
prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Articolo
47
Ai
concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi
a partecipare:
a)
i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
b)
i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e
della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni
di anzianità;
c)
gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato
con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d)
gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio
di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e)
i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie
giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche
negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
f)
gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.
È
prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Articolo
48
Ai
concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi
coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1),
2), 3), 4)e
5) dell'articolo 11 della presente legge.
Articolo
49
Ai
fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge,
il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto
dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio
di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali
e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni
e non confermabili immediatamente.
Il
Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo
50
I
posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati
nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari
in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo
4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
I
posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine
a referendario.
I
primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno
la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di
Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo
17 della presente legge.
I
posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione
nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
Articolo
51
I
funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile
dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi
per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella
posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.
Per
il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di
cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Articolo
52
Con
regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento
dei concorsi previsti dall'articolo 14.
Articolo
53
Le
spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese
quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento
e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari
del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle
regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
Ai
presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali
amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali
dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione
intera.
Le
spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
Articolo
54
All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni
per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
unico