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ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (in
Gazz. Uff., 17 gennaio, n. 13). - Semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi.
Preambolo
Articolo
1
Ricorso.
Contro
gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica
istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e
di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
Contro
gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi
collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse
nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o
dagli ordinamenti dei singoli enti.
La
comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente
articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui
il ricorso deve essere presentato.
Articolo
2
Termine
- Presentazione.
Il
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il
ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o
a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso,
l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a
mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
I
ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello
competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non
sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi
sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Articolo
3
Sospensione
dell'esecuzione.
D'ufficio
o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in
successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2,
secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi
l'esecuzione dell'atto impugnato.
Articolo
4
Istruttoria.
L'organo
decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente,
comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati
ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro
venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono
presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo
decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini
della decisione del ricorso.
Articolo
5
Decisione.
L'organo
decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto,
lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile,
assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se
questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se
riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per
incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente.
Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di
merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio
dell'affare all'organo che lo ha emanato.
La
decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata
all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente
e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso,
in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo
6
Silenzio.
Decorso
il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso
si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento
impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale
competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Articolo
7
Procedimento.
Nei
casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato
all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per
quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto
applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Capo
III
RICORSO
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo
8
Ricorso.
Contro
gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte
di chi vi abbia interesse.
Quando
l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è
ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Articolo
9
Termine
- Presentazione.
Il
ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni
dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel
detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con
le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno
dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero
competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio
ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta,
la data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'organo,
che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero
competente, al quale riferisce.
Ai
controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce
l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso
incidentale.
Quando
il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati,
il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando
i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità
e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
Articolo
10
Opposizione
dei controinteressati.
I
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente
e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia
deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora
intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria
del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione
in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo
che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio
segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di
procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
(1).
Il
collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile
in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria
dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione
dell'affare.
Il
mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo
comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai
quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione
dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione
di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per
vizi di forma o di procedimento propri del medesimo (1).
(1)
La Corte cost., con sent. 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente
articolo, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà
di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente
pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; con
la stessa sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui,
ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione
di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato
esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma
di questo articolo, non equipara ai controinteressati l'ente
pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato,
al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
Articolo
11
Istruttoria
del ricorso - Richiesta di parere.
Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art.
9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente,
è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono,
al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso
il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato
al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al
Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata
risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
I
ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie
per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze
di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
Articolo
12
Organo
competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.
Il
parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla
commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
La
sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima
dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato
può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda
necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare
importanza.
Nei
casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime
il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale,
alla quale il ricorso è assegnato.
Articolo
13
Parere
su ricorso straordinario.
L'organo
al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria
è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono
in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero
medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti
ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia
stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda
allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio
nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art.
9, quinto comma. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio
è regolare, esprime parere:
a)
per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso
non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso
proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b)
per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione,
se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede,
per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c)
per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d)
per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente,
se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e)
per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione,
se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
Articolo
14
Decisione
del ricorso straordinario.
La
decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.
Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere
del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
Qualora
il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda
proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal
parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere
conforme al parere predetto.
Qualora
il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento
di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto
stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata,
nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle
medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
Nel
caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi
la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione
stessa.
Articolo
15
Revocazione.
I
decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Nei
casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura
civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine
di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato
nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni;
negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno
della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o
del recupero dei documenti.
Al
ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel
presente capo.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo
16
Norme
transitorie.
I
ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più
gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori,
qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione
sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I
termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e
II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista,
se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni
se inferiori.
La
norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari
trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale
non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo
17
Norma
finale.
Sono
abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o
con esso incompatibili.