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Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto d’appalto.

Il processo verbale di aggiudicazione definitiva determina la conclusione del procedimento di gara. In quanto tale l’aggiudicazione costituisce un provvedimento immediatamente impugnabile da parte degli interessati. Occorre però verificare, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione di una gara di appalto, la sorte del contratto che fosse stato, nelle more eventualmente stipulato con l’aggiudicatario.

Il tema involge diversi profili: la natura giuridica del verbale di aggiudicazione, la tutela dell’impresa che abbia ottenuto l’annullamento del verbale in sede giurisdizionale, la tutela dell’aggiudicatario.

La giurisprudenza amministrativa si è occupata del tema proponendo diversi indirizzi (annullabilità, nullità, inefficacia, caducazione automatica del contratto).
Alla stregua di un primo orientamento, nel caso di annullamento dell’aggiudicazione, il contratto sarebbe annullabile ma solo su istanza della P.A. appaltante e nongià dunque su domanda della impresa ricorrente che avesse ottenuto l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione. Il che, in vero appare assai criticabile sotto i profili di equità sostanziale ed effettività della tutela.

Secondo un diverso orientamento, maggiormente rispettoso degli interessi delle imprese, il contratto sarebbe nullo, sicchè, sia l’Amministrazione che colui che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, possono domandarne l’accertamento, peraltro senza limiti di prescrizione.
Alla stregua di altro orientamento il contratto non sarebbe invalido ma verrebbe automaticamente caducato per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione.
Un ulteriore orientamento, infine, ha inquadrato la fattispecie nella cd. inefficacia sopravvenuta relativa, il contratto cioè perderebbe i suoi effetti non in via automatica ma in seguito all’iniziativa giurisdizionale che può essere promossa solo da colui che ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione.

L’amministrazione non potrebbe chiedere in via giurisdizionale l’annullamento del contratto, ma potrebbe esclusivamente agire in autotutela. L’annullamento dell’aggiudicazione comunque non potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dall’aggiudicatario di buona fede. In sostanza, in questo caso, alla stregua di questa impostazione, a colui che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale non rimarrebbe altro che agire per il risarcimento del danno.
La necessità di riportare ad unità i diversi orientamenti formatisi sul punto ha indotto il Consiglio di Stato a rimettere la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Quanto alla questione della natura giuridica dell’aggiudicazione, si tratta di verificare se detto provvedimento ha solo valenza provvedimentale, ovvero se ha natura anche negoziale. Nel primo caso l’aggiudicazione sarebbe solo il provvedimento conclusivo del procedimento e non implicherebbe alcuna espressione di consenso. Nel secondo, l’aggiudicazione varrebbe oltre che come atto conclusivo del procedimento anche come atto giuridico con il quale l’amministrazione formalizza la volontà di contrarre. In questo modo l’accordo si formerebbe già al momento dell’aggiudicazione e dunque il contratto sarebbe meramente riproduttivo del consenso già espresso.

Questa tesi è confortata dall’art.16, coma 4 del r.G. 18 dicembre 1923, n.2440, che sancisce l’equiparazione tra aggiudicazione e contratto. L’annullamento dell’aggiudicazione priverebbe così il contratto di un suo elemento essenziale:il consenso.
In sostanza, in attesa che sulla questione si pronunci l’adunanza plenaria:

  1. Chi ha interesse a far valere l’illegittimità di un’aggiudicazione definitiva deve impugnarla nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o comunicazione;
  2. il soggetto che ha ottenuto l’annullamento può poi chiedere l’accertamento delle nullità/inefficacia del contratto.

Altra questione riguarda poi la possibilità per l’aggiudicatario pretermesso di chiedere la condanna dell’amministrazione ad un facere: ovverosia all’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore. Con il riconoscimento, in seguito alla L.205/2000 al giudice amministrativo de potere di condannare l’amministrazione al risarcimento in forma specifica o per equivalente, la questione sembra essere stata positivamente risolta. La tutela risarcitoria per equivalente attribuisce al danneggiato il diritto ad ottenere una somma di danaro equivalente al valore della lesione patrimoniale subita.

Per converso, con la reintegrazione in forma specificala danneggiato viene riconosciuto il bene sottrattogli della il risarcimento dei danni in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione, il soggetto. In realtà il risarcimento in forma specifica dovrebbe consistere non nell’aggiudicazione della gara al ricorrente ( in questo modo si attribuirebbe al ricorrente un beneficio maggiore di quello che avrebbe avuto in assenza dell’attività lesiva) ma nella ripetizione delle operazioni. Il risarcimento in forma equivalente, invece, sarebbe applicabile solo ove non fosse più possibile la rinnovazione delle operazioni di gara ( ciò avviene, per esempio, nel caso in cui l’appalto è stato già integralmente eseguito).