Collegamento tra imprese.
L’art. 10, comma 1 bis, della legge 109/94, prevede che “non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile”.
La norma risponde alla ratio di garantire che le gare pubbliche si svolgano
regolarmente nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
dell’amministrazione, trasparenza nonché di assicurare la par condicio tra i
concorrenti.In effetti, l’accordo tra più imprese controllate che partecipano
alla medesima gara potrebbe alterare il meccanismo concorrenziale. La legge
disciplina le situazioni di controllo ed in particolare all’art.2359 del cc,
rubricato “Società controllate e società collegate”, si precisa che sono
considerate società controllate:
-
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
-
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
-
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra
società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati .
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che “il collegamento tra
imprese suscettibili di ricondurre due o più offerte ad un unico centro
decisionale, con conseguente violazione del principio di segretezza deve essere
oggetto di apposita e puntuale prova e si verifica solo nel caso in cui tra
le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante,
dovuta all’esistenza di un controllo ai sensi dell’art.2359 o perché la
comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli
organi amministrativi e di rappresentanza che facciano ritenere plausibile una
reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte”.
La giurisprudenza ha ritenuto che le seguenti circostanze indici
dell’esistenza di un collegamento:
-
le offerte delle imprese presentano analogie anche nella concreta formulazione del prezzo
-
caratteri simili ed impaginatura per i plichi contenti le domande di partecipazione
-
presentazione contemporanea presso il medesimo ufficio postale nella medesima ora e con numerazione progressiva
-
sussistenza di intrecci di parentela, di abitazioni personali degli amministratori e delle sedi delle società
-
indicazione nell’offerta del medesimo numero di fax cui inviare le comunicazioni della gara, cauzioni provvisorie rilasciate dalla medesima società
-
compilazione a mano dalla stessa persona e con la stesa grafia dei modelli.
L’esigenza di assicurare l’effettiva ed efficace tutela della regolarità della
gara e della par condicio ha fatto ritenere in ogni caso che la circostanza che
il bando faccia riferimento quali cause di esclusione e di collegamento solo
all’art.2359 non esclude che l’esclusione possa essere disposta in altre
situazione ritenute dall’amministrazione appaltante di collegamento
sostanziale. Tuttavia, in questi casi la stazione appaltante per addivenire
all’esclusione deve addurre elementi e indizi sicuri che depongano nel senso
della riferibilità delle offerte escluse ad un unico centro decisionale.
La giurisprudenza, peraltro, non ignora la pratica per la quale le imprese si
rivolgono ad agenzie o ditte per la predisposizione dei documenti necessari
per la partecipazione a gare pubbliche, di tal che può accadere
che sia uno stesso soggetto a redigere l’offerta e i documenti di più imprese
partecipanti alla medesima gara. Tuttavia, nello svolgimento di una simile
attività è necessario che le agenzie adottino degli accorgimenti tali da
impedire la violazione del principio di segretezza delle offerte.
Qualora tali accorgimenti siano adottati e ne sia fornita la prova, un’eventuale
esclusione sarebbe comunque illegittima. (Così, è stato annullato il
provvedimento di esclusione di più imprese in quanto è stato ritenuto
insussistente il collegamento: dal contratto stipulato tra le ditte ed un’unica
agenzia di disbrigo pratiche si evinceva che parte della documentazione era
stata compilata dalla imprese e inserita in busta chiusa, ciò con particolare
riferimento al completamento dell’offerta, con l’indicazione del ribasso
percentuale sulla base d’asta. Tar Venezia sent.n. 727/06).