Leggi
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402
"Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto
l'articolo 1, comma 3, e l'allegato B della legge 24 aprile 1998,
n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo
ad emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture;
Vista
la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/36/CEE del
Consiglio;
Visto
l'articolo 2, comma 2, lettera g), della citata legge n. 128 del
1998;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 giugno 1998;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 ottobre 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei
lavori pubblici;
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo
unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione
aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche
forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione,
il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto
europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui
valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000
DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato
1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti
indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non
ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma
1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati
di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita'
d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi
di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo
o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi
soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati,
in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche'
le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva
competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente
testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute
negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente
testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio
della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il
concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche
forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso,
ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base
per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di
norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente
precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici
giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee.".
Art.
2.
1.
La lettera c) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e' sostituita dalla seguente:
" c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarita'
o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo
determinato:
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti
il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel
corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se
possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantita'
o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al
contratto iniziale;
2) in alternativa, se l'esercizio e' superiore a dodici mesi, puo'
farsi riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati
nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel
corso dell'esercizio stesso;
3) le modalita' di valutazione dei contratti non possono essere
utilizzate per sottrarle all'applicazione del presente testo unico;".
Art.
3.
1.
L'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Forniture escluse). - 1. Sono escluse dall'applicazione
del presente testo unico:
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed
f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede
misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformita'
con il Trattato, con uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture
destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera
da parte degli Stati firmatari; tale accordo e' comunicato alla
Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero degli affari
esteri;
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad
un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di
truppe di stanza;
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione
o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco
deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo
223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti
che non sono destinati a fini specificamente militari.".
Art.
4.
1.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma
3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio
finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato
4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti,
il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli
1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare
nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle
voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati
alle attivita' (C P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del
Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunita' europee -
24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive
modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento
da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura
in conformita' con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla
Commissione delle Comunita' europee.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura
mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9,
comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo
9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura
ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato
4, lettera E.
Possono essere omesse le informazioni:
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) che siano contrarie al pubblico interesse;
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese
pubbliche o private;
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma
8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.".
2. I commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle
Comunita'; la lunghezza del testo non puo' essere superiore a una
pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa
seicentocinquanta parole.
10. Con le modalita' di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici
possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate
dal presente testo unico.".
Art.
5.
1.
L'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto).
- 1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
a), il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni dalla
data di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei
giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso
deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data
di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto
a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente
a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti
in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o
dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati
i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono
essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine
di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente
o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire
altre modalita' di presentazione a condizione che le offerte:
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al piu' presto per iscritto o
mediante invio di copia autenticata;
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la
loro presentazione.".
Art.
6.
1.
L'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e delle offerte nella licitazione privata, nell'appaltoconcorso
e nella trattativa privata). - 1. Nella licitazione privata
e nell'appaltoconcorso di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b)
e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3,
il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito
dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore
a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalita' di cui all'articolo
17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti
a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui
contenuto minimo e' indicato nell'allegato 6, e' accompagnata dal
capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appaltoconcorso il termine di
ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici,
non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione
della lettera di invito.
4. Il termine di cui al comma 3 puo' essere ridotto fino a ventisei
giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo
di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio
di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno
rispetto a tale data.
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita
dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati
al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere
adeguatamente prorogato.
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per
lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia;
le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma,
per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per
lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai
commi 1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire
i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore
a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni
dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 e'
ridotto a quattro giorni, purche' le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile.
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare
offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali
piu' rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono
o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini
di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.
11. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo
6, comma 6.".
Art.
7.
1.
L'articolo 8 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche
di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei
contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche'
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di
cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici
con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee
o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito
al comma 2 qualora:
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche
comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della
conformita' o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente
la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche
tecniche;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio
del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni,
che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio,
del 24 luglio 1986;
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986,
relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione
e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici
settori di servizi o di prodotti;
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al
comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire
forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino
costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso
la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per
iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato,
a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche
comuni;
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale
da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e
specifiche tecniche comuni gia' esistenti.
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le
amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile,
nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella
propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati,
su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee
o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati
nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita'
con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare,
con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle
opere, nonche' di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e
in particolare, in ordine di preferenza:
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate
dallo Stato italiano;
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e'
vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche
tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione
o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno
l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti.
E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o
tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata;
tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o equivalente'',
e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano
fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.".
Art.
8.
1.
L'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - 1. Nel bando di
gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti
procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appaltoconcorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata
puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano
soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera
b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata
dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura
e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con
una o piu' di esse i termini del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate
a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un
appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili
in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche'
le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente
modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo
caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata
tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da
11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o
ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali
della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate
a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando
di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata
dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata
o di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura
non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla
Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova,
di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione
in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto
o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere
affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni
inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a
un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza
risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice
non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte
o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma
3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili
all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario
e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente
o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la
sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione
del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili
non puo', di regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma
1, lettere a), b) o c).".
Art.
9.
1.
L'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo
68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare
i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti,
o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione
dell'attivita' commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro
moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono
stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni
nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni
di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente
la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente,
nazionale o del Paese in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato,
che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in
una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente e' stabilito
non contempli il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal
comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti,
essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se
neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione
solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi
ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in
base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni
competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli
uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni
di cui al comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono
a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta
giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri.".
Art.
10.
1.
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).
- 1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a
provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa e' un cittadino
italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta
di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo'
essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita'
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione
giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale
allegato.
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato
7 attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato
prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti
si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto
2, ultimo periodo, dello stesso allegato.".
Art.
11.
1.
L'articolo 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti).
- 1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle
imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei
seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate
negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti
indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri
eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma
1, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il fornitore non e' in grado, per giustificati motivi, di
presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dall'amministrazione.".
Art.
12.
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni
devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono
essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle
di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della
fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi
dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici
e commerciali.".
Art.
13.
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Subappalto). - 1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione
aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta
le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare
a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilita'
del fornitore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni,
si applica anche nel settore delle pubbliche forniture.".
Art.
14.
1.
L'articolo 17 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione
privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata).
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonche' nella
trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione
aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la
presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione
si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del
fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie
per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica
che devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione
aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara,
i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti
sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire,
fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a
cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in
ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve
essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma
3, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche'
vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza
discriminazioni basate sulla nazionalita', ai fornitori italiani
o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al
comma 1.".
Art.
15.
1.
L'articolo 18 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Elenchi ufficiali di fornitori). - 1. I concorrenti
iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare
all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione
e la relativa classificazione.
2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi
o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli
12, 13 e 14 del presente testo unico.
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui
al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata
dall'autorita' che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni
aggiudicatrici, presunzione di idoneita' del fornitore stesso limitatamente
a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed
f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c),
e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi
di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione
aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti
iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli
elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni
stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere
richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli
articoli da 11 a 14.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo
dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le
domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.".
Art.
16.
1.
L'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta).
- 1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate
in base a uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del
contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari
tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo
alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che
saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere
menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente
nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima
di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare,
delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione
o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto
o l'originalita' del prodotto stesso.
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le
offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di
un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse,
calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.
5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui
al comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica
alla Commissione delle Comunita' europee l'esclusione delle offerte
ritenute troppo basse.".
Art.
17.
1.
L'articolo 20 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Varianti). - 1. Quando l'aggiudicazione avviene
in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione
aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate
dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se
le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato
d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita'
per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione
di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche
tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano
norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche
tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento
a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5,
lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti
a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante
soltanto perche' configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico
di servizi anziche' di forniture.".
Art.
18.
1.
L'articolo 21 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Comunicazioni e verbali di gara). - 1. L'amministrazione
comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito
di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento
della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi
del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a
richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili,
essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta
risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stata
aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse
se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo.
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che
lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare
all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad
avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice
redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore della fornitura;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della
loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della
sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo
intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano
il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato,
dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee.".
Art.
19.
1.
Il titolo: "Capo V", e' sostituito dal seguente: "Fornitori di Paesi
terzi, prospetti statistici e disposizioni finali", e precede l'articolo
21-bis.
2.
Al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dopo l'articolo 21
sono aggiunti gli articoli seguenti:
"Art. 21-bis (Accesso alle gare di fornitori non appartenenti
a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi).
- 1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico
di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto
ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture,
approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10
dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio
1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data
16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo
del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunita' europee
in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni
previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti
a Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti
originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per
caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni
aggiudicatrici che indicono le gare.
Art. 21-ter (Prospetti statistici). - 1. Entro
il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche
tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno
precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione
delle Comunita' europee.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato
1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse
al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture
aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile,
secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla
nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalita' degli
aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la
suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione
del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato
membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate
in base a deroghe all'accordo GATT.
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti
di cui al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo
pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie
di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma
1, e la nazionalita' dei fornitori ai quali sono state aggiudicate
le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle
forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe
all'accordo GATT.
Art. 21-quater (Computo dei termini). - 1. Il
computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato
secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio
del 3 giugno 1971, n. 1182/71.
Art. 21-quinquies (Disposizioni finali). - 1.
La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge
7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981,
n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo
unico.
3. Gli allegati da 1 a 5 del presente decreto legislativo sostituiscono
gli allegati al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; allo
stesso sono aggiunti, con il presente decreto legislativo, gli allegati
6 e 7.
4. Le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate,
in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali;
gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione
delle Comunita' europee a cura del Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie.".
(Si
omette il testo degli Allegati)