DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 554 (GU n. 098 Suppl.Ord. del
28/04/2000)
Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. Ecologia.
114 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - 001 IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI,
DISTINZIONI)
NA NATURA - 4 AMBIENTE NATURALE (TUTELA)
Materia:
APPALTI
PD: S2002813
URN:
urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1999-12-21;554
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al
Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle
materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
Visto l'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1999;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
per i beni e le attività culturali;
E M A N A
il seguente
regolamento:
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I Potestà
regolamentare
Art. 1. Ambito
di applicazione e calcolo degli importi
1 .
Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la
normativa comunitaria.
2 .
Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e
gli enti regionali queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3) Ai sensi
dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n.62, i soggetti di cui al comma
2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato
la propria legislazione ai principi desumibili della Legge.
4 .
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in
Euro.
5 .
Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'
IVA.
Art. 2
(Definizioni)
1 .
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati
dall'articolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il
recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e
le attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai
fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle
opere o degli impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che
interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che,
destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investano vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati
al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali
previsti all'articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all'articolo 72,
comma 4;
h) opere e impianti di speciale
complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o
complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare
complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17,
commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante
di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti
innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta
precisione dimensionale e qualitativa ;
3) esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
4) complessità di funzionamento d'uso o
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le
azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione
del progetto;
m) restauro: l'esecuzione di una serie
organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al
recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di
un manufatto;
n) completamento: l'esecuzione delle
lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il
responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per
la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti
dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
q) appalto integrato: l'appalto avente ad
oggetto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.
Art. 3 Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
1 .
L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del
Servizio Ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali
commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati
dall'Autorità stessa.
2 .
Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono
disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, della
Legge.
3 .
Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e
gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
4 .
Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l'Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei
relativi incarichi professionali.
Art. 4,
(Esercizio della funzione di vigilanza)
1 .
Ai fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste di cui all'articolo 4,
comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono
inviare gli elementi richiesti.
2 .
Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare,
previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3 .
L'Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti
nella sede di amministrazioni e imprese.
4.(Comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei conti)
Art.5.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti
1 .
In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorità
delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad
esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2 .
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere
sentito.
3 .
Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorità si
avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell'ispezione.
4 .
Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai
diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Esercizio del potere sanzionatorio)
1 .
L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di
esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10,
comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2 .
Decorso detto termine, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3 .
I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di
legge.
4 .
Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di
veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'articolo 10,
comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei
Lavori Pubblici.
5 .
Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge, l'Autorità informa i
soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento
disciplinare.
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO I Organi
del procedimento
Art. 7 (Il
responsabile del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
1 .
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del
procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della
Legge.
2 .
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3 .
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale
e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del
programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione
ed approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente
per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei
tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei
lavori.
4 .
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti,
è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere
per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non
possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000
Euro.
5 .
In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare.
6 .
I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in
ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li
riguardano.
Art. 8 (Funzioni
e compiti del responsabile del procedimento)
1 .
Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed
alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità
tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove
l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto
dall'articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla
progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle
condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del
metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle
relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine
della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del
contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i
diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli
elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate
le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel
progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un
incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice
i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice
la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di
progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento
delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di
direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico
a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di
carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono
affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni
alla stazione appaltante; n) adotta gli atti di competenza a seguito delle
iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del
progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni
del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza
dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la
piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti,
accerta e attesta:
1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento
nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e
dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
l'intero lavoro;
3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie
all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di
pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale
della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di
appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla
realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il
rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di
sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei
lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della
amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi
dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di
legge previste per le varianti in corso d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi
l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni
qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2 .
Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai
fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
3 .
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi
di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano
di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i
nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e
si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i
concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare
all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese
esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede
inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico
medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei
versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti.
4 .
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5 .
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6 .
Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di
lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.
7 .
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla
Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la
dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto
dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari
previste dall'ordinamento di appartenenza.
CAPO II
Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9
(Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1 .
Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno dieci
giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazioni, con
contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del
comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra
e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in
quella sede con, il relativo verbale.
2 .
In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto
a base di gara.
Art. 10 (Accesso
agli atti)
1 .
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte
all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I La
programmazione dei lavori
Art. 11
(Disposizioni preliminari)
1 .
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro
dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari
al loro soddisfacimento.
2 .
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3 .
In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12 (Fondo
per accordi bonari)
1 .
È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 bis della Legge,
nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2 .
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3 .
I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del
procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4 .
Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5 .
Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci
per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6 .
Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
Art. 13
(Programma triennale)
1 .
In conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno
viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2 .
Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie
degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di
settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la
stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri
elementi.
3 .
Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di
ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze
prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le
Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma
entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4 .
Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data,
l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.
Art. 14
(Pubblicità del programma)
1 .
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei lavori pubblici,
sulla base della scheda tipo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i
programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da
realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2 .
Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono i programmi
al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3 .
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi,
sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.
CAPO II La
progettazione
Sezione prima
Disposizioni generali
Art.15
(Disposizioni preliminari)
1 .
La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di
qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici
e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali
e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed
agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2 .
Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi livelli
di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
3 .
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
4 .
Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5 .
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della
possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e
delle strategie per raggiungerli; c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da
rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto
in cui l'intervento è previsto; f) delle funzioni che dovrà svolgere
l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e
della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli
elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della
stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6 .
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7 .
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine
comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai
cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le
persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad
evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare,
sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti
alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e
delle opere di sistemazione esterna.
8 .
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9 .
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli
operai.
10
. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o
dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11
. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed
in particolare di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è
svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore". In tale
caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12
. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e
quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una
graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali
possibili.
Art. 16 (Norme
tecniche)
1 .
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite
dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro
redazione.
2 .
I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3 .
È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È
ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorchè non sia altrimenti
possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 17 (Quadri
economici)
1 .
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione
appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai
pubblici servizi,
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6-
accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di supporto;
9-
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove
previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2 .
L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in
importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani
di sicurezza.
Sezione
seconda Progetto preliminare
Art. 18
(Documenti componenti il progetto preliminare)
1 .
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa.
2 .
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e
grafici;
b) è redatto un capitolato speciale
prestazionale.
3 .
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una
concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)
ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 19
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1 .
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da
realizzare;
b) l'illustrazione delle ragioni della
soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle
problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze
archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle
caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre
possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità
dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica,
archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree
o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità
delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto
definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in
relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con
l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire
l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
2 .
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3) La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra
il profilo architettonico.
4 .
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
Art. 20
(Relazione tecnica)
1 .
La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da
realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell'intervento.
Art. 21 (Studio
di prefattibilità ambientale)
1 .
Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia,
categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni
che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione
all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della
realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e
sulla salute dei cittadini; c) la illustrazione, in funzione della
minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e
della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative
localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di
compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela
ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei
criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2 .
Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali
impatti.
Art. 22 (Schemi
grafici del progetto preliminare)
1 .
Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con
le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e
alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lett. d) sono
costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni
esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le
opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di
massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle
relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla
corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti
in scala non inferiore a 1:25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto
anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
- dallo
stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del
piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle
opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se
sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in
scala non inferiore a 1:25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle
curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli
eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve
essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai
profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali
e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala
adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
- dalle
tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da
realizzare.
2 .
Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all'articolo 14, comma 7, della Legge.
Art. 23 (Calcolo
sommario della spesa)
1 .
Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori,
applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di
costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari
realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi
unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area
interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima
effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del
procedimento.
Art. 24
(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1 .
Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali,
dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti
nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione
appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse
finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e
delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi
importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi
in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi
normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza
Progetto definitivo
Art. 25
(Documenti componenti il progetto definitivo)
1 .
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2 .
Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica,
idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di
inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto
dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3 .
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa
acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in
sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le
modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo
del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto
definitivo.
4 .
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva
non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di
costo.
Art. 26
(Relazione descrittiva del progetto definitivo)
1 .
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2 .
In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai
singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive
dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità
e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti
riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e
gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati
esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all'art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da
utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione
dell'avvenuta autorizzazione; d) indica le soluzioni adottate per il superamento
delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti
esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze
delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto
il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto
preliminare; g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento
artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per
la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato
nel cronoprogramma del progetto preliminare.
3 .
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi
complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve
essere corredata da quanto previsto all'articolo 36, comma
3.
Art. 27
(Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo)
1 .
La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche,
la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
2 .
La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche,
il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per
gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno.
3 .
Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per
dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28
(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo)
1 .
Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste
formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e
indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione
esecutiva.
Art. 29 (Studio
di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale)
1 .
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto
secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2 .
Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del
progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase
di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute,
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione
dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso
contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art.30
(Elaborati grafici del progetto definitivo)
1 .
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche. dell'intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2 .
Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata
all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non
inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali
costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200,
in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni
atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione
dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da
porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresi
integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale
e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala
prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche
sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e
longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni è altresi indicato l'andamento del terreno prima
e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al
confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno,
nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente
ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici
delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare
per quanto riguarda le fondazioni;
h) schermi funzionali e dimensionamento di
massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non
inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati,
con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in
modo da poterne determinare il relativo costo.
3 .
Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per
gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4 .
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c),
d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove.
5 .
Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da
quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se
sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a
1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate
dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto
definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più
planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non
inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni
trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non
inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
6 .
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma
7.
Art. 31 (Calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti)
1 .
I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
Art. 32
(Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto
definitivo)
1 .
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche
tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel
progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il
profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel
progetto.
Art. 33 (Piano
particellare di esproprio)
1 .
Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende
anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2 .
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3 .
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici
interessate.
4 .
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5 .
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
Art. 34 (Stima
sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo)
1 .
La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
2 .
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano
d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato
una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale
variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10
per cento per utile dell'appaltatore.
3 .
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico
estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in
economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4 .
L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche
attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata
a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla
stazione appaltante.
5 .
Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
Sezione quarta
Progetto esecutivo
Art. 35
(Documenti componenti il progetto esecutivo)
1 .
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di
conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure,
ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dal seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di
quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcioli esecutivi delle strutture e degli
impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle
sue parti:
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e
quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali
analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale
di appalto.
Art. 36
(Relazione generale del progetto esecutivo)
1 .
La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di
approvazione dei componenti da utilizzare.
2 .
La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle
scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo
le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3) La relazione generale
dei progetti riquardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma
1, lettere h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte
le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto
del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto
di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che
rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali
aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione
all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di
presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte
le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati
di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali
contrattualmente previste.
Art. 37
(Relazioni specialistiche)
1 .
Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano
puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.
2 .
Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese
necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche,
queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a
verde.
3 .
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione
esecutiva
Art. 38
(Elaborati grafici del progetto esecutivo)
1 .
Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei,
sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale
ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari
all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le
modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che
risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da
eseguire per soddisfare le esigenza di cui all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2 .
Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle
del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una
sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro
elemento.
Art. 39 (Calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti)
1 .
I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle
rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di
programmi informatici.
2 .
I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il
dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in
modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3 .
I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni
di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di
stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonché consentire di determinarne il prezzo.
4 .
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata
unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere
esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.
5 .
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilità.
6 .
Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme
(carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra
l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle
armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle
distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti
i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli
elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo
contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora
necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le
strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7 .
Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti,
viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il
progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le
opere integrative.
8 .
Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala
ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche
necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata
delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo; c) la
specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.
Art. 40 (Piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti)
1 .
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
esecutivi effettivamente realizzati, l'attività' di manutenzione dell'intervento
al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico.
2 .
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
3 .
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in
particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle
informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione
del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile
i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4 .
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5 .
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più
importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,
in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali
o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.
6 .
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
d) il livello minino delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di
personale specializzato.
7 .
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine
di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso
si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che
prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che
definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della
vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi
come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione
del bene.
8 .
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione
redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla
verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai
problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
9 .
Il piano di manutenzione è redatto a corredo dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di
importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento se relativi a lavori di
importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro;
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori
di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del
responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.
Art. 41 (Piani
di sicurezza e di coordinamento)
1 .
I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al
progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La
loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2 .
I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la
individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la
specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti
prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono
integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Art. 42
(Cronoprogramma)
1 .
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a
prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero
decorrente dalla data della consegna.
2 .
Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente
all'offerta.
3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4 .
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
Art. 43 (Elenco
del prezzi unitari)
1 .
Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante del
progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto
definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove
necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime
modalità.
Art. 44 (Computo
metrico-estimativo definitivo e quadro economico)
1 .
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione
e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto
definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2 .
Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi
dell'elenco di cui all'articolo 43.
3 .
Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo
dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al
10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo del costi di acquisizione o di
espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al
progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle
varie voci riportate all'articolo 17.
Art. 45 (Schema
di contratto e Capitolato speciale d'appalto)
1 .
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a
corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2 .
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3 .
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente
la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni
tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi
necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e
all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte
del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali.
4 .
Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
h), il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere
un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il
capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché
gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la
sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché
gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la
regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento
ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non
compresi nelle classi precedenti;
5 .
La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da
parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri
fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità
dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6 .
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a
corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni
complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali
importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti
importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base
delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7 .
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato
speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.
8 .
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal
direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli
importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9 .
Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la
parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di
progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del
loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a
base d'asta.
10
. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per
l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Sezione quinta
verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei
progetti
Art. 46
(Verifica del progetto preliminare)
1 .
Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all'entità e all'importanza dell'intervento.
2 .
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale,
ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la
sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche
contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di
ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3 .
La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione
progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui
l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra
gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione
dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
Art. 47
(Validazione del progetto)
1 .
Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto
definitivo.
2 .
La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti
per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione
relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed
economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche
geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la
congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza
degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti
dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo
delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri
adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi
e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali
alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di
impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove
prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito
al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque
applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del
progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del
progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale
d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
Art. 48
(Modalità delle verifiche e della validazione)
1 .
Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del
procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri
uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità
avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30,
comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i
partecipanti.
2 .
Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di
progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbiano svolto le predette attività.
3 .
Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 uno
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori.
Art. 49
(Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)
1 .
La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici
necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto.
La conferenza
del servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le
modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i
necessari pareri tecnici.
2 .
Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi,
ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto
secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3 .
In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si
procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo
7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito
di applicazione)
1 .
Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della
Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché
le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo le procedure e con
le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2 .
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale.
3 .
Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le
prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in
quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni
professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51 (Limiti
alla partecipazione alle gare)
1 .
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per
l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2 .
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo.
3 .
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4 .
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è
articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma
2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni
territoriali.
5 .
Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti, temporanei
previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di
residenza.
Art. 52
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte del conti)
Art. 53
(Requisiti delle società di ingegneria)
1 .
Ai Fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le
società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato
all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la
società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici
inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
2 .
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogni qualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi
all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si
quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
3 .
Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma del soci, dei
dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo
della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle
prestazioni ai servizi di cui all'articolo 50, nell'organigramma sono indicate
la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate
alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in
apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui
sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni
all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e
tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per
gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata
alla progettazione.
L'indicazione delle attività diverse da quelle
appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate
all'Autorità.
Art. 54
(Requisiti delle società professionali)
1 .
Le società professionali, predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiagati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute gli obblighi di
comunicazione imposti dall'articolo 53.
Art. 55
(Commissioni giudicatrici)
1 .
La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2 .
Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma
2-bis, della Legge.
Art. 56 (Penali)
1 .
I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad
essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
2 .
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3 .
Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4 .
Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
CAPO II
Concorso di idee
Art. 57
(Modalità di espletamento)
1 .
Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è
preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 80, comma 2,
qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l'importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000
DSP.
2 .
Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati
all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che
regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell'amministrazione che bandisce il concorso.
3 .
Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il
tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4 .
La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una
commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di
criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5 .
Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
6 .
L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi
IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il
vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Art. 58
(Contenuto del bando)
1 .
Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e
telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del
procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione
appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione
delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte,
comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle
proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle
proposte;
h) importo del premio da assegnare al
vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
CAPO III
Concorsi di progettazione
Art. 59
(Modalità di espletamento)
1 .
L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo
quanto previsto all'articolo 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei
premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'articolo 80, comma 3,
qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro,
di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può
essere inferiore a novanta giorni.
2 .
Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione
privata qualora sussistano particolari ragioni.
3 .
Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4 .
L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è
stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per
la redazione del progetto preliminare.
5 .
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
6 .
In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso
di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4
e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo
grado.
7 .
Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere,
all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del
comma 6.
Art. 60
(Contenuto del bando)
1 .
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati
dall'articolo 58, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione
prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado
selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti,
previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini
della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata;
f) del criteri di valutazione delle proposte
progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire,
con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del
progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o
meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione
all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici
fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di
presentazione dei progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui
gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2 .
Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese,
nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur
non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3 .
Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.
Art. 61
(Valutazione delle proposte progettuali)
1 .
La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nell'allegato C.
CAPO IV
Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000
DSP.
Art. 62
(Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
1 .
I servizi di cui all'articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono
affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell'esigenza di
acquisire la relativa prestazione professionale; l'avvenuto affidamento deve
essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della
scelta effettuata.
2 .
I servizi di cui all'articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato,
costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di
200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la
disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e
il controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3 .
La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata
sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle
vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e
degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del
livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono
aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per
le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente
richieste.
4 .
Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per
incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche
parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando
la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5 .
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
6 .
Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa
comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa
nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
7 .
Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8 .
Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative
motivazioni.
9 .
I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo
80, comma 3.
10
. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle
norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
Art. 63 (Bando
di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1 .
Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono,
di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) l'indicazione dei servizi di cui
all'articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche
necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione;
c) l'importo complessivo stimato
dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali
importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo
della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti
tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con
riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni
accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli
elementi di valutazione dell'offerta; h) il termine non inferiore a 37 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle
domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate
le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli
inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista
dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma
9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c),
per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 50,
nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono
essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato
dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti dei
soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei
criteri di cui all'allegato D.
q) il nominativo del responsabile del
procedimento.
2 .
Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa
nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista
o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di
essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi
appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate;
e) fornisce l'elenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3 .
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in
possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1 lettera o), le
stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio
determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4 .
La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno
solo del soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5 .
La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3,
ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti
di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e
cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede
di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico
servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'art. 64,
comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la
relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a)
e b) di cui all'articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6 .
il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non
può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera
stessa.
7 .
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
8 .
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 comma 1 quater della Legge, per quanto
compatibili.
Art. 64
(Modalità di svolgimento della gara)
1 .
L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione
amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata
nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle
condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta
tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o
fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta
economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie
di cui all'art. 63, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla
legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti
pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando
per l'espletamento dell'incarico.
2 .
Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche
dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum del professionisti che
svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta
economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica con riferimento al tempo.
3 .
I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e
possono variare:
- per l'elemento a): da 20 a 40;
- per l'elemento b): da
20 a 40;
- per l'elemento c): da 10 a 30;
- per l'elemento d): da 0 a
10.
4 .
La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di
valutazione.
5 .
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui
all'allegato E.
6 .
Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti
relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni
offerte comporta l'esclusione dell'offerta.
CAPO V
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP
Art. 65
(Disposizioni generali)
1 .
I servizi di cui all'articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o
pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato
secondo quanto stabilito dall'articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato
nel controvalore di 130.000 DSP.
2 .
Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali
di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i
termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3 .
In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno
richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i
principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è
fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei
candidati.
4 .
La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera g)della Legge che i requisiti finanziari e
tecnici di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in
misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere
richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art. 66
(Requisiti di partecipazione)
1 .
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione
alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui
all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a
base d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi
dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci
anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso
fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per
lo svolgimento dell'incarico.
2 .
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
3 .
I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52.
Art. 67
(Licitazione privata)
1 .
I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1,
lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono
resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.
2 Sono
invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3 .
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova
gara, modificando le relative condizioni.
4 .
Se il numero del soggetti in possesso del requisiti minimi previsti dal bando di
gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio
pubblico.
5 .
La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6 .
La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno
dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.
Art. 68 (Lettera
di invito)
1 .
La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando.
In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione.
2 .
In caso di mancata osservanza del termini di cui al comma 1, salva la
possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in
presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la
documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3 .
La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da
affidare.
Art. 69
(Pubblico incanto)
1 .
Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel
bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da
a) a g), m), n) e q), e all'articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori
elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle
direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi.
Art. 70
(verifiche)
1 .
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10,
comma 1 quater della Legge per quanto compatibili.
2 .
La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista
dall'articolo 64 comma 6.
TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I Appalti
e concessioni
Sezione prima
Disposizioni generali
Art. 71
(Disposizioni preliminari)
1 .
L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione
da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei
lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del
progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2 .
L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti
attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una
verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte del conti) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto.
3 .
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile
del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4 .
Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in
tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Art. 72
(Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere
speciali)
1 .
Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i
lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad
una o più categorie di opere specializzate.
2 .
Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro
finito in ogni sua parte.
3 .
Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo
realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione
e professionalità.
4 .
Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere
specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 73, comma
3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici
decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di
terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici
e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di
dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e
di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73
(Condizione per la partecipazione alle gare)
1 .
Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la
qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria del lavori da appaltare. Nei
bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere
prevalente una lavorazione specializzata la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si
intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2 .
Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro
oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata
prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e
categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili.
3 .
Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000
Euro.
Art. 74 (Criteri
di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente)
1 .
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando
di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma
2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2 .
Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere
speciali di cui all'articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non
possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della Legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale.
3 .
Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a
partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale
stessa.
Art. 75
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte del conti)
Sezione
seconda Appalto di lavori pubblici
Art. 76
(Procedure di scelta del contraente)
1 .
L'appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione
privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate
indicazioni del responsabile del procedimento.
2 .
Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero
dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando
le relative condizioni, e aggiudica comunque l'appalto all'esito della seconda
procedura.
3 .
Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le
decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione
dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità Europee.
4 .
Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non
ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del
ricetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela
dell'impresa.
Art. 77
(Licitazione privata semplificata)
1 .
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente,
sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti
da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L'elenco è
formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data
del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha
sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate
dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di
presentazione.
2 .
L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
3 .
Comma non ammesso al "Visto" della Corte del conti.
4 .
Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la
stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si
riferisce l'invito.
5 .
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6 .
L'elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell'articolo 80, comma
4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78
(Trattativa privata preceduta da gara informale)
1 .
La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge,
individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico- finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2 .
Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a
presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della
Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta.
3 .
La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione
esibita dalla impresa prescelta.
4 .
La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante
anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei
soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non
inferiore a cinque.
Art. 79 (Termini
per le gare)
1 .
Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione
della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma,
telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla
lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine
di ricezione delle domande stesse.
2 .
Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita
nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti
nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve
contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere
richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per
presentare la richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma
che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte,
l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto,
se non figurano nel bando di gara.
3 .
Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di
gara: per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso
tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4 .
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente
aumentati.
5 .
I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo
utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6 .
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7 .
Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere
forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente
aumentati.
8 .
Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è
stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici
mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte
può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni
per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto
concorso.
9 .
Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla
data di pubblicazione del bando.
10
. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando;
per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti
giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale
termine non può essere inferiore a ottanta giorni.
11
. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni
dell'Unione Europea.
Art. 80 (Forme
di pubblicità)
1 .
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2 .
Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate, le stazioni appaltanti devono
essere in grado di provare la data di spedizione.
3 .
Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4 .
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed
i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5 .
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6 .
È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità,
anche telematica.
7 .
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo
dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8 .
Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.
9 .
Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10
. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il
nome del responsabile del procedimento.
11
. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli
appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L,
M, N, O.
12
. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione
annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti
di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno
precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati
al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le
categorie dei lavori appaltati, la razionalità dell'impresa
aggiudicataria.
Art. 81
(Procedure accelerate)
1 .
Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può
stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di
pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2 .
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno
quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
3 .
Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono
trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante
telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera
spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera
a).
Art. 82
(Segretezza e sicurezza)
1 .
Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con
provvedimento motivato, le opere di cui all'articolo 33 della Legge da
considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 e della legge 24
ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili con speciali misure di
sicurezza".
2 .
Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso del requisiti
previsti agli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di
sicurezza.
3 .
La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure
di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5
a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'articolo 78, Commi 1, 2, e
3.
4 .
L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta
quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i
componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è
tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a
diniego di autorizzazione.
5 .
Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo
delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
Art. 83 (Appalto
per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
1 .
Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte,
dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili,
il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà
versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di
gara per l'esecuzione dei lavori.
2 .
1 concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto
alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del
bene ed esecuzione dei lavori.
3 .
Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle
tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento.
Nessun concorrente
può presentare più offerte.
4 .
L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle
offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5 .
Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la
proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori
ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la
vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore
offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la
sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente
all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia
più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario
l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa
all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.
6 .
Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è
determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi
desumibili dalle norme fiscali.
7 .
L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti
non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del
vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice
civile.
Sezione terza
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;.
Art. 84
(Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici)
1 .
L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione
privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dall'articolo 91.
2 .
Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di
quindici giorni e le forme di pubblicità di cui all'articolo
80.
Art. 85 (Bando
di gara)
1 .
Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità
con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo del l'investimento. Il bando di gara,
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, indica:
a) l'eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento
di diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice; d) la percentuale, pari o superiore al
quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le
modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione
dei lavori e per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minino della qualità di gestione
del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura
delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel
tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto; l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario
di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37 quinquies della
Legge.
2 .
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti
di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a
base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare
e a quali condizioni.
Art. 86 (Schema
di contratto)
1 .
Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative all'elaborazione da
parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di
approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
b) l'indicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard
dei servizi richiesto;
c) i poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate
dall'articolo 2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la
manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di
controllo del concedente sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura
della relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione
dell'eventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza
per i servizi prestati;
m) l'obbligo per il concessionario di
acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di
approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da
parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la
corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le
attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali
oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al
termine della concessione.
Art. 87
(Contenuti dell'offerta)
1 .
In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente
è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da
praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del sevizio e delle
relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a
base di gara.
2 .
All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario
dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto.
Sezione quarta
Lavori in economia
Art. 88
(Tipologie di lavori eseguibili in economia)
1 .
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle
seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od
impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20
della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di
importo non superiore a 50.000 Euro; c) interventi non programmabili in materia
di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti,
dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di
progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito
della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2 .
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3 .
Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire
in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè
sommaria.
4 .
Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli
interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non
preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti.
CAPO II
Criteri di aggiudicazione
Art. 89
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi)
1 .
Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il
metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede
la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata,
aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso
percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2 .
Nel caso di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che
presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis,
della Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi
tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la
congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della
seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e
aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore
a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell'offerta.
3 .
A seguito dell'esclusione dell'offertà giudicata non congrua, la stazione
appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni
all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla
Commissione della Comunità Europea.
4 .
Nel caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP. non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di
congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta
non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione
appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
Art. 90
(Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari)
1 .
Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi
unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture
previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne.
Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di
riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le Unità di misura, nella quarta
colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2 .
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla
stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui
al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti
per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in
lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei
quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il
prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3 .
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in
lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può
presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e
sottoscritte.
4 .
In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni
e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della
stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture
di cui al comma 1.
5 .
Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi
sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle
quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto
ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso
l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico,
posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto
che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge. I
termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 79, comma 5,
sono maggiorati della metà.
6 .
Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la
gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun
foglio e le eventuali correzioni appartate nel modo indicato nel comma 5; legge
ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il
conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 89,
comma 2 e 4.
7 .
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, prodotti o la somma di cui al
comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
8 .
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un
giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte
economiche.
Art. 91 (Offerta
economicamente più vantaggiosa)
1 .
In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione
previsti dall'articolo 21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a
cento, e devono essere indicati nel bando di gara.
2 .
Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa
prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i "sub-punteggi" in base ai quali è
determinata la valutazione.
3 .
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazioni dei relativi punteggi applicando tra i criteri e le
formule di cui all'allegato B quelle indicate dal bando. Successivamente in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di
cui all'allegato B, quello indicato nel bando.
4 .
La stazione appaltante può altresi procedere alla verifica prevista all'articolo
64, comma 6.
Art. 92
(Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)
1 .
Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della Legge,
tutti i commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione
del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
2 .
Ai Fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di
tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà
universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel termine di trenta giorni
non siano prevenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere
i commissari a propria discrezione nell'ambito dei soggetti
inadempienti.
3 .
L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa
il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato
una volta sola per giustificati motivi.
4 .
Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5,
della Legge.
5 .
Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse
personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque
coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione
dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di
gara.
TITOLO VI
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93
(Riunione di Imprese)
1 .
Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori
pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta
capogruppo.
2 .
In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma
1.
3 .
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis della Legge
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto.
4 .
Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Art. 94
(Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
1 .
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 93 purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2 .
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di
un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purchè
queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire.
Art. 95
(Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
1 .
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli
importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2 .
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di
gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
3 .
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono
posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
4 .
Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni posseduta da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5 .
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della
stazione appaltante.
6 .
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo
dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti.
7 .
Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sè
organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva
la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
Art. 96 (Società
tra imprese riunite)
1 .
Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa
anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori.
2 .
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le
responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3 .
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel
registro delle imprese.
4 .
Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può
conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la
società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate
all'esecuzione parziale.
5 .
Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti
alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione
alla società stessa.
Art. 97
(Consorzi stabili di imprese)
1 .
I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e
articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai
consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità
sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante.
2 .
I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica
dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti
requisiti.
3 .
Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non
pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma
il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione
di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti gli
altri soggetti partecipanti.
4 .
Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del
consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate,
vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni
previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di
imprese.
5 .
In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti
pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto
reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.
Art. 98
(Requisiti del concessionario)
1 .
I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di
concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione
di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e
9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico- finanziari e
tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività
svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non
inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un
ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di
servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di
almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio
pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
2 .
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il
concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella
misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al
comma 1 lettere a), b), c), e d).
4 .
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1,
lettere n) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo
95.
Art. 99
(Requisiti del promotore)
1 .
Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai
soggetti elencati nell'articolo 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge,
soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa,
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o
di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni
hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2 .
Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali
comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti
di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.
3 .
Al Fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti
dall'articolo 98.
TITOLO VII
GARANZIE
Art. 100
(Cauzione provvisoria)
1 .
La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1, della Legge può
essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria
ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a
semplice richiesta.
2 .
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della
concessione.
Art. 101
(Cauzione definitiva)
1 .
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
2 .
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3 .
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4 .
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.
Art. 102
(Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
1 .
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2 .
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti.
3 .
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle
condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo.
Art. 103
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi)
1 .
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della
Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.
2 .
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3 .
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4 .
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui il
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori.
5 .
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.
Art. 104
(Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1 .
Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il
concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2 .
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di
Euro.
3 .
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 105
(Polizza assicurativa del progettista)
1 .
Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale
polizza copre di responsabilità professionale del progettista esterno per i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
2 .
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed
omissioni.
3 .
Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di
cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anzichè al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di
nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per
la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel
contratto.
4 .
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve produrre
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre
dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione
del soggetto affidatario.
5 .
Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del
progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto
medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla
presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della
consegna degli elaborati progettuali.
6 .
L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica
i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del
procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la
propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende
rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la
somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7 .
Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento
della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione
della stima, l'Amministrazione dà comunicazione
all'ISVAP
Art. 106
(Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
1 .
Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione
appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio
corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei
rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci
per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il
solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), della Legge.
Art 107
(Requisiti dei fideiussori)
1 .
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2 .
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
3 .
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
4 .
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
Art. 108
(Garanzie di concorrenti riuniti)
1 .
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della Legge, le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti
i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma
1), della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo
13, comma 3 della Legge.
TITOLO VIII IL
CONTRATTO
Art. 109
(Stipulazione ed approvazione del contratto)
1 .
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni
dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2 .
Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di
stipulazione.
3 .
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei
termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante (Seguivano alcune parole non ammesse al " Visto" della
Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa
al " Visto" della Corte dei conti) recedere dal contratto. In caso di mancata
presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4 .
(Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati del direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
Art. 110
(Documenti facenti parte integrante del contratto)
1 .
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo
31 della Legge;.br, f) il cronoprogramma.
2 .
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
Art. 111
(Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1 .
Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano,
fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere
ultimati i lavori oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali il
responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere
disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i
limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi
dell'appaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni
da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei
corrispettivi dell'appalto.
Art. 112 (Spese
di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
1 .
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2 .
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il
contratto.
3 .
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Art. 113
(Anticipazione)
1 .
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'appaltatore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella
misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'articolo 1282 codice civile.
2 .
L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
Art. 114
(Pagamenti in acconto)
1 .
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a
misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2 .
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna
rata.
3 .
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo d'appalto)
1 .
Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati
nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere affettuate dagli appaltatori a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di
impresa.
2 .
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al l'amministrazione debitrice.
3 .
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma 2.
4 .
L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5 .
In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.
Art. 116
(Ritardato pagamento)
1 .
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell'articolo 26, comma 1, della Legge.
2 .
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di
saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con
decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3 .
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli
interessi per ritardato pagamento.
4 .
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto
in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a
quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o
riserve.
Art. 117
(Penali)
1 .
I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento, degli obblighi contrattuali.
2 .
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3 .
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4 .
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un
importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste
dall'articolo 119.
5 .
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
Art. 118
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)
1 .
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 119
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave
ritardo)
1 .
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'appaltatore.
2 .
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3 .
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del
contratto.
4 .
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5 .
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale
da trasmettere al responsabile del procedimento.
6 .
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.
Art. 120
(Inadempimento di contratti per cottimo)
1 .
Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la
risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
Art. 121
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1 .
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2 .
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1
ter, della Legge.
Art. 122
(Recesso dal contratto e valutazione del decimo)
1 .
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2 .
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3 .
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4 .
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5 .
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li riteneva ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6 .
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue
spese.
TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I
Direzione dei lavori
Art. 123
(Ufficio della direzione dei lavori)
1 .
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della
gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore
dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2 .
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni
contrattuali.
Art. 124
(Direttore dei lavori)
1 .
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola
d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2 .
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto.
3 .
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della
predetta legge.
4 .
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento
nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la
costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati.
Art. 125
(Direttori operativi)
1 .
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei
lavori.
2 .
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,
fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga tutte
le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività
dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma
generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che
influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei
lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento
delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove
di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di
sicurezza da parte del direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri
contabili.
Art. 126
(Ispettori di cantiere)
1 .
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2 .
Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
a) la verifica dei documenti di
accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del
fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera,
che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei
lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle
prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili
quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori. .il.;
Art. 127
(Sicurezza nei cantieri)
1 .
Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
l'esercizio delle relative funzioni.
2 .
Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo
fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori
e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in
caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 31, comma 1 bis della Legge.
CAPO II
Esecuzione dei lavori
Sezione prima
Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini
di servizio)
1 .
L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è
redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato
all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L'ordine
di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve
dell'appaltatore.
2 .
Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine
di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa
l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal
contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità
con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento delle
lavorazioni.
Sezione
seconda Consegna dei lavori
Art. 129 (Giorno
e termine per la consegna)
1 .
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito
dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2 .
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti
non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre alla data dell'accettazione
dell'offerta.
3 .
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura della stazione appaltante.
4 .
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5 .
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6 .
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121; dalla data di tale verbale decorre il
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7 .
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8 .
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di, recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9 .
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile
contrattuale.
10
. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare
oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11
. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici.
Art. 130
(Processo verbale di consegna)
1 .
Il processo verbale di consegna contiene i segue riti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi
d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo
verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per
poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono
eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi
di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori.
2 .
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3 .
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei
lavori revoca le eventuali limitazioni.
.4. Il processo verbale è redatto in
doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data
di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5 .
Un esemplare del verbale di consegna e inviato al responsabile del procedimento,
che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo
richieda.
6 .
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7 .
In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dell'articolo 133.
Art. 131
(Differenze riscontrate all'atto della consegna)
1 .
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2 .
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3 .
Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all'articolo 165.
Art. 132
(Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
1 .
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto,
il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi
gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e
di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare
le indennità da corrispondersi.
2 .
Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora
l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede
con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione terza
Esecuzione in senso stretto
Art. 133
(Sospensione e ripresa dei lavori)
1 .
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2 .
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3 .
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale deve essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
4 .
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere al momento della sospensione.
5 .
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6 .
I verbali di ripresa dei lavori da redigere a cura del direttore dei lavori, non
appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.
7 .
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8 .
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.
9 .
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile
del procedimento dà avviso all'Autorità.
Art. 134
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)
1 .
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25 della Legge.
2 .
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori.
3 .
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4 .
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purchè
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.
5 .
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta
approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della
Legge.
6 .
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
7 .
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso
d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con
apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei
fatti.
8 .
Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, il
responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la
situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante,
motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica
Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce
alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera
b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad
oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9 .
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del
progetto.
10
. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25,
comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa non
superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui
copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in
sede di gara.
11
. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla
stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire
variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a
beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali.
Art. 135
(Diminuzione dei lavori)
1 .
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
1 .
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui
all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni con
simili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2 .
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.
3 .
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4 .
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.
5 .
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
Art. 137
(Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore)
1 .
Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2 .
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.
3 .
L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4 .
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
Art. 138
(Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
1 .
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Art. 139 (Danni)
1 .
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2 .
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il
responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni.
Art. 140
(Appalto integrato)
1 .
Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a
norma dell'articolo 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine
di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato
speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2 .
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell'appaltatore.
3 .
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4 .
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1,
lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi,
ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal
capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5 .
Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato
speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di
acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell'appaltatore entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del
progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il
contratto.
6 .
Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento
dell'appaltatore.
7 .
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo
122, all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato
generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.
Sezione quarta
Subappalto
Art. 141
(Subappalto)
1 .
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita
nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.
2 .
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e
opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l).
3 .
L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dell'articolo 18, comma 9 della
legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta
istanza.
4 .
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si
applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5 .
Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste
in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
CAPO III
Lavori in economia
Art. 142 (Modo
di esecuzione dei lavori)
1 .
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2 .
Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del
procedimento.
Art. 143 (Lavori
in amministrazione diretta)
1 .
Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente
assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2 .
Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi
eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3 .
I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 144
(Cottimo)
1 .
Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di
particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 88 e di importo non superiore a 200.000 Euro.'
2 .
Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque
imprese ai sensi dell'articolo 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000
Euro si può procedere ad affidamento diretto.
3 .
L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle
somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le
somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto
della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 120.
4 .
Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante
comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione
appaltante dei nominativi degli affidatari.
Art. 145
(Autorizzazione della spesa per lavori in economia)
1 .
Nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, nell'ambito delle somme a
disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma
l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del
procedimento.
2 .
Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti
in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
Art. 146 (Lavori
d'urgenza)
1 .
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla
necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e
i lavori necessari per rimuoverlo.
2 .
Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo
incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione
appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei
lavori.
Art. 147
(Provvedimenti in casi di somma urgenza)
1 .
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto
fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo,
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
2 .
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad
una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da
questi incaricato.
3 .
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo
previsto all'articolo 136, comma 5.
4 .
Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
5 .
Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori
realizzati.
Art. 148
(Perizia suppletiva per maggiori spese)
1 .
Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,
per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2 .
In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.
TITOLO X
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149
(Accordo bonario)
1 .
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis
della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata in merito.
2 .
Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i
termini di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta
di soluzione bonaria.
3 .
Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal
proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e
ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
all'appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4 .
Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le
parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento
insorta.
5 .
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6 .
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7 .
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte
dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente
esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla
Legge.
Art. 150
(Definizione delle controversie)
1 .
Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le
eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano
decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la
Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge.
L'arbitrato ha natura rituale.
2 .
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di
particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui
confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina
procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del
codice di procedura civile.
3 .
Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono
trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda
alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto
nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati.
4 .
Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in
cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se
non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi
è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della
Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5 .
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione
del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto
interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della Legge.
6 .
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla
Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della
tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151 (Camera
Arbitrale per i lavori pubblici)
1 .
La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del
collegio arbitrale disciplinato dall'articolo 150. (Seguiva un periodo non
ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
2 .
Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio
Arbitrale.
3 .
Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza
nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto;
al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di
nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e
i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal
successivo comma 8.
4 .
Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5 .
Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera Arbitrale
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati
contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio
della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e
speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in
possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea
in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da
almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle
materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei
lavori pubblici.
6 .
La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali;
sono ammessi all'elenco
i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera
c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti
professionali.
7 .
I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del
presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via
generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli
arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione.
8 .
L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza
del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non
possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e
per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore
delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9 .
In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si
riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un
giudizio o parere sulle controversie stesse.
10
. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte
di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo
parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e
della complessità delle questioni.
(Seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti).
11
. Gli importi dei corrispostivi dovuti alla Camera Arbitrale per
la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 10 quinquies della
Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relativa al funzionamento, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse
al " Visto" della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12
. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette
all'Autorità e all'Osservatorio.
TITOLO XI
CONTABILITÀ DEI LAVORI
CAPO 1 Scopo e
forma della contabilità
Art. 152 (Fondi
a disposizione delle stazioni appaltanti)
1 .
Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal
quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti
destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma
esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini
preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o
immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di
supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal
direttore lavori di cui all'articolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere d'arte.
2 .
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni
appaltanti.
Art. 153 (Lavori
in economia contemplati nel contratto)
1 .
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per
l'imporlo delle somministrazioni al lordo del ribasso
d'asta.
Art. 154 (Lavori
di manutenzione)
1 .
Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione,
l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei
lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune
determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore
spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di
gara comunque non superiore a 200.000 Euro.
2 .
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante.
Art. 155
(Accertamento e registrazione dei lavori)
1 .
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le
perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i
titoli diversi di spesa.
2 .
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti
gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa.
3 .
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono
avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la
cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire
che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori
si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati
d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di
impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni
provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4 .
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
Art. 156 (Elenco
dei documenti amministrativi e contabili)
1 .
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e
delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate
di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2 .
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei
lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3.I libretti
delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei
casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4 .
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
Art. 157
(Giornale dei lavori)
1 .
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per
annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
2 .
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3 .
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4 .
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
Art. 158
(Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
1 .
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista,
classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il
posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni
eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo
stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
2 .
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3 .
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita
l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione
dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel
brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art. 159
(Annotazione dei lavori a corpo)
1 .
I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto,
che è stata eseguita.
2 .
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
3 .
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei
lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione
contrattuale.
Art. 160
(Modalità della misurazione dei lavori)
1 .
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure.
2 .
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere
all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I
disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il
numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere
distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di
speciale importanza.
Art. 161 (Lavori
e somministrazioni su fatture)
1 .
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e,
ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e
quietanzate.
Art. 162 (Note
settimanali delle somministrazioni)
1 .
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritto in apposita lista settimanale. L'appaltatore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste
abbiano una certa importanza.
Art. 163 (Forma
del registro di contabilità)
1 .
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore.
2 .
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,
purchè le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato.
3 .
I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere
uno speciale registro separato.
Art. 164
(Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
1 .
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita
il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di
seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate
deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165,
comma 5.
Art. 165
(Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
1 .
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2 .
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3 .
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.
4 .
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni; espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.
5 .
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
6 .
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria
sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie
di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
Art. 166 (Titoli
speciali di spesa)
1 .
Per le giornale di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2 .
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per
applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3 .
La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice
sunto.
Art. 167
(Sommario del registro)
1 .
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2 .
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3 .
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
Art. 168 (Stato
di avanzamento lavori)
1 .
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136.
2 .
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo
167.
3 .
Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna
annotazione.
Art. 169
(Certificato per pagamento di rate)
1 .
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è
inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione
del mandato di pagamento.
2 .
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
Art. 170
(Contabilizzazione separate di lavori)
1 .
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui
i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende
tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo
da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati
di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa
data in forza di uno stesso contratto.
Art. 171 (Lavori
annuali estesi a più esercizi)
1 .
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidando
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti.
Art. 172
(Certificato di ultimazione dei lavori)
1 .
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2 .
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni
di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 173 (Conto
finale dei lavori)
1 .
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2 .
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in
cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata
soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di
variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi
verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo
dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli
eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei
lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle
relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone
animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative
conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti
o di esperimento di prove; l) le richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure,
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia
cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare il collaudo.
Art. 174
(Reclami dell'appaltatore sul conto finale)
1 .
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
2 .
L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario
di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo.
3 .
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
Art. 175
(Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
1 .
Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui
all'articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed
elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal
relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni,
riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di
cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2 .
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non
sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149.
CAPO II
Contabilità dei lavori in economia
Art. 176
(Annotazione dei lavori ad economia)
1 .
L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori
o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure
prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle
apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme
dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime,
ovvero in foglio separato.
2 .
L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente
per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono
annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man
mano che si procede ad accertare le somministrazioni; b) le riscossioni ed i
pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la
indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per
assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del
fondo assegnato per i lavori.
Art. 177 (Conti
dei fornitori)
1 .
In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei
fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi
ultimi.
Art. 178
(Pagamenti)
1 .
Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2 .
Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo
rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente
che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di
una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta,
indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
Art. 179
(Giustificazione di minute spese)
1 .
Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di
spesa.
Art. 180
(Rendiconto mensile delle spese)
1 .
I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori
a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste
debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di
contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2 .
Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun
mese.
Art. 181
(Rendiconto finale delle spese)
1 .
Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute
e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i
lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile
del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti
esposti nella relazione.,
2 .
Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale
ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei
lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in
consegna.
Art. 182
(Riassunto di rendiconti parziali)
1 .
Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile
del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali
delle varie sezioni.
CAPO III Norme
generali per la tenuta della contabilità
Art. 183
(Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
1 .
I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219
cod. civ.
2 .
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel
frontespizio dal responsabile del procedimento.
3 .
Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4 .
Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Art. 184
(Iscrizione di annotazioni di misurazione)
1 .
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli
stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo
stesso dell'operazione di accertamento.
Art. 185
(Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore)
1 .
La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo
rappresenta.
2 .
Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata,
da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure.
3 .
La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito ai
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
Art. 186 (Firma
dei soggetti incaricati)
1 .
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
retribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
2 .
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento
contabile.
3 .
Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma
sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 187
(Oggetto del collaudo)
1 .
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono
stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,
in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo
scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti
e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il
collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.
2 .
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente regolamento.
3 .
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata
affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in
concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di
collaudo finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art. 188 (Nomina
del collaudatore)
1 .
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi alla loro
complessità ed al relativo importo.
2 .
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le
lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione
all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel
rispettivo albo professionale.
3 .
Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai
sensi del comma 11
4 .
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o
svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi
con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da
collaudare.
5 .
Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in
ragione, della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo è
affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione può essere
composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione
appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il
membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6) Per i
lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei
componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico
purchè essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla Legge. Per i lavori
eseguiti in zone classificale come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica
dell'osservanza delle norme sismiche.
7 .
Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e
vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6
della Legge.
8 .
Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni
all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei
collaudatori.
9 .
Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza
professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche
se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la
tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo. le
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.
10
. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle
categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli
elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo
conferiti.
11
. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli
elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in
possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che
abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori
di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti
strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori
di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
12
. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso
d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di
un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il
divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla
singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola
ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni
appaltanti.
13
. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli
elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data
della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti
possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque
in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma
12.
Art. 189 (Avviso
ai creditori)
1 .
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel
cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di
aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi
legali della Provincia
2 .
Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i
risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati.
3 .
Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente
le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 190
(Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
1 .
All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla
documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata
alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato,
completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie
di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) l'originale di tutti i documenti contabili
o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2 .
Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del
procedimento trasmette all'organo di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del
capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente
adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del
programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal
direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti
di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali
verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori
e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo.
f) verbali di prova sui materiali, nonché le
relative certificazioni di qualità.
3 .
All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le
eventuali variazioni al programma approvato.
4 .
Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione
in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle e
a custodirne copia conforme.
Art. 191
(Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
1 .
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne da
tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario,
agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché
intervengano alle visite di collaudo.
2 .
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di
Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizione, anche
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3 .
Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato; non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla
stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico
dell'appaltatore.
4 .
Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o
non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo
verbale.
5 .
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di
collaudo.
CAPO II Visita
e procedimento di collaudo
Art. 192
(Estensione delle verificazioni di collaudo)
1 .
Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti).
2 .
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso
accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari.
Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini
dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento.
Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve
fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle
lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non
ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma;
3 .
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative
cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al
responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere
per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di
ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento,
assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la
revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per
i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4 .
La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su
eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi
nel corso dell'appalto.
Art. 193 (Oneri
dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
1 .
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 'esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
2 .
Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3 .
Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Art. 194
(Processo verbale di visita)
1 .
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le
seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali
successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali
atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna,
di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con
l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e
le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita
e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2 .
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di
collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la
profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione
dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a
verbale.
3 .
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza
che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al
responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari,
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e
dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva
competenza.
4 .
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore. sono
firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se
intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti
la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.
5 .
Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per
il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto
periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel
verbale di visita.
Art. 195
(Relazioni)
1 .
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati
di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e
delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie
considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori In tale
relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta
dei pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa
collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia
collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto
finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2 .
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta
una risoluzione definitiva.
3 .
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di
qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione
dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è
da reputarsi negligente o in malafede.
Art. 196
(Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
1 .
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche
vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
2 .
In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne
riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. il
responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
Art. 197
(Difetti e mancanze nell'esecuzione)
1 .
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo
all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile,
l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a
termini dell'articolo 202.
2 .
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo,
l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire,
assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è
rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori,
confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma
restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica.
3 .
Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la
regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore.
Art. 198
(Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
1 .
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e
ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che
ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e
le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione
appaltante.
2 .
L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal
responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle brdinate o lasciate
eseguire.
Art. 199
(Certificato di collaudo)
1 .
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di
collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di
collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed
amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di
tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2 .
Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro
indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale; b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da
rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla
esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa
stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per
il compimento dei lavori; c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare
l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la
collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3 .
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale
per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato
ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto
alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 200
(Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
1 .
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato
prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata
prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura
del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari
allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2 .
A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede
a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
cui perviene.
3 .
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e
su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 201
(Obblighi per determinati risultati)
1 .
Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto
l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori
ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel
capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le
clausole quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei
risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del
procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle
more dell'accertamento.
Art. 202 (Lavori
non collaudabili)
1 .
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne
informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del
procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché
le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo
195.
Art. 203
(Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
1 .
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto
della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.
2 .
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze
previste.
3 .
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le
proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di
eseguire.
Art. 204
(Ulteriori provvedimenti amministrativi)
1 .
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i
documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato del responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni
dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2 .
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i
documenti acquisiti.
3 .
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla
specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore.
Art. 205
(Svincolo della cauzione)
1 .
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo
svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2 .
Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3 .
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice
civile.
Art. 206
(Commissioni collaudatrici)
1 .
Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal
presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della
commissione.
2 .
Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le
conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve
risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le
ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207
(Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica)
1 .
Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande rilevanza
economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo
superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di
qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo
complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Art. 208
(Certificato di regolare esecuzione)
1 .
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori
ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2 .
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo
195.
Art. 209
(Approvazione degli atti di collaudo)
1 .
Finchè non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 210
(Compenso spettante ai collaudatori)
1 .
I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo,
sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.
2 .
I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della
stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli
atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica
altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della
Legge.
3 .
L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale
dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle
eventuali riserve dell'appaltatore diverso da quelle iscritte a titolo
risarcitorio.
4 .
Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento
per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra
tutti i componenti della commissione.
5 .
Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato
del 20 per cento.
6 .
Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può
essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del
30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per collaudi in corso d'opera
detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7 .
Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno
carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati
nel quadro economico dell'intervento.
TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
CAPO I Beni
culturali
Art. 211
(Applicazione)
1 .
Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose
soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni
culturali.
Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di
metodologie del restauro.
Art. 212 (Scavo
archeologico, restauro e manutenzione)
1 .
Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si
articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici
architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed
archeologico.
2 .
Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura
storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle
quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili
e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del
paleoambiente.
3 .
Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche
indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei
beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4 .
La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la
materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la
conservazione.
CAPO II
Progettazione
Art. 213
(Attività di progettazione per i beni culturali)
1 .
L'attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e
dall'articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di
successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e
progetto esecutivo.
2 .
Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di
beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione
si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3 .
Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate,
di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di
beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro la progettazione si articola
in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4 .
I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo
II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei
beni sui cui si interviene.
Art. 214
(Progetto preliminare)
1 .
Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del
quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi
di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2 .
Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e
ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno
studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi
e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dell'intervento medesimo.
3 .
Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella
indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la
conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4 .
Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico - critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di
esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento
strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di
altre discipline afferenti.
5 .
In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri
storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a
comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie
per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi
di intervento.
Art. 215
(Progetto definitivo)
1 .
Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al
contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari
necessari e definisce i collegamento interdisciplinari; definisce gli indirizzi
culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene
attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso
un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di
intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di
tutela e i fattori di degrado.
Art. 216
(Progetto esecutivo)
1 .
Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo
compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti
singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni
tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima
fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento,
entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario,
di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche
precedentemente svolte.
Art. 217
(Progettazione dello scavo archeologico)
1 .
Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di
un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la
valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di
intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per
settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
2 .
La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia
allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e
pubblicazione.
3 .
Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato
esistente.
4 .
Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini
diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari
necessarie.
5 .
I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un
progetto definitivo.
6 .
Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle
diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7 .
Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei
campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8 .
Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle
categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da
appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9 .
In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così
raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Art. 218
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza) 1. La
progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in
progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi
livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a
garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la
sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di
interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente
con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la
continuità del servizio.
Art. 219
(Adeguamento del progetto)
1 .
Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli
elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati
delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi
eseguiti.
2 .
Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti
progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli
organi competenti.
Art. 220 (Lavori
di manutenzione)
1 .
I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di
intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste
dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono
eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da
eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione
delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie
lavorazioni.
Art. 221
(Consuntivo scientifico)
1 .
Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione
finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e
del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento
sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti,
e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e
i problemi aperti per i futuri interventi.
2 .
La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia
alla soprintendenza competente.
Art. 222
(Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente) 1. I lavori di cui
al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di
concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in
economia.
Art. 223
(Procedure di scelta del contraente)
1 .
I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione
privata semplificata di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della Legge sino
all'importo di 750.000 Euro.
2 .
L'affidamento dei lavori di cui al presento titolo mediante appalto concorso è
consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione,
di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei
beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e
ambientali.
3 .
Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all'articolo
88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e
archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da
effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione
appaltante.
Art. 224
(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate) 1. Per gli
interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici
decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'articolo 27, comma 2
della Legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori
comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 8, comma 11 sexies, della Legge.
2.
Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge, l'organo di collaudo
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 11 sexies, della
Legge.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI
NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49.
Art. 225
(Programmazione)
1 .
La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo
sviluppo è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge
26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli
accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione
anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di
intervento.
Art. 226
(Progettazione)
1 .
I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa
approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario
dell'intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i
progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere
redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2 .
La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti
dello Stato sul cui territorio è ubicato l'intervento.
3 .
Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso
da quello del Paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei
quali dette componenti sono disponibili.
Art. 227 (Misure
organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera)
1 .
Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che
assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato,
la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di
qualità e di prezzo;
b) segnala all'amministrazione inadempimenti,
ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell'intervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva
ratifica dell'amministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della
relativa variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso
con i criteri di cui all'articolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di
cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente
disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il
responsabile del procedimento.
2 .
Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da
eseguirsi in aree limitrofe.
3 .
I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche
costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei
settori dell'acqua, dell'edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non
precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di
750.000 Euro possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative
titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del
personale e materiali locali.
Art. 228
(Direzione dei lavori)
1 .
Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere
che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori.
Oltre alle funzioni
esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma
urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in
deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente
l'attuazione.
Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le
relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività
al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio
operato.
Art. 229
(Collaudo)
1 .
Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato
con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve
essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori.
Art. 230
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1 .
Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta aumentato di una. percentuale da applicarsi nel caso in cui
la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di
cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento
sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia.
Oltre tali limite l'impresa può chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione
delle opere.
2 .
L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3 .
Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo
rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4 .
L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle
rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora
nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione
ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli
contratti è rimessa al responsabile dei procedimento.
5 .
Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi
del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità
previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge.
6 .
Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono
aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullità di
eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231
(Abrogazione di norme)
1 .
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall'entrata in
vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n.2248,
all.F.
b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive
modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e
successive modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e successive
modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e
successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e
successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e
successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e
successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e
successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e successive
modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e successive
modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e
successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive
modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della
legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al " Visto" della Corte
dei conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n.741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e successive
modificazioni;
u) all'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991; n. 406.
Art. 232
(Disposizioni transitorie)
1 .
Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai
rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del
regolamento.
2 .
Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle
obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla loro entrata in vigore.
3 .
Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle
procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi
pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4 .
Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la
disciplina precedentemente vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre
1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MICHELI,
Ministro dei lavori pubblici
RONCHI, Ministro dell'ambiente
MELANDRI,
Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Atti di
Governo, registro n. 119, foglio n.14.
Annesso A
ALLEGATO A LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL METODO DEL
CONFRONTO A COPPIE
La
determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo
delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare
(vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....N sono rappresentate le
offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La
tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte
le offerte prese a due a due.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia
da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro
può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a
2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5
(preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
In
ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è
stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità,
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto,
assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate.
FIGURA
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parità = 1
Annesso B
ALLEGATO B
omissis
Annesso C
ALLEGATO C
omissis
Annesso D
ALLEGATO D
omissis
Annesso E
ALLEGATO E
omissis
Annesso F
ALLEGATO F
omissis
Annesso G
ALLEGATO G
omissis
Annesso H
ALLEGATO H Classificazione dei servizi
omissis
Annesso I
ALLEGATO I MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI
PUBBLICI DI LAVORI PREINFORMAZIONE
1 .
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2 .
a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori e, se l'opera è
suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento
all'opera.
c) Se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori
previsti.
3 .
a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o
degli appalti.
b) Se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori
c) Se
noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori.
4 .
Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o
riferimento alle disposizioni in materia.
5 .
Altre informazioni.
6 .
Data di spedizione dell'avviso.
7 .
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
8 .
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nei campo di applicazione
dell'accordo,
Annesso J
ALLEGATO L PROCEDERE APERTE
1 .
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2 .
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Forma del contratto oggetto del
bando di gara.
3 a) luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da
effettuare e caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per
lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i quali tale
opzioni possono essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in
lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte
per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla
finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
l'elaborazione di progetti.
4 .
Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5 .
a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati
d'oneri e i documenti complementari.
b) Eventualmente, importo e modalità di
pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.
6 .
a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
b) Indirizzo cui devono
essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7 .
a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b)
Data, ora e luogo di tale apertura
8 .
Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9 .
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimento alle
disposizioni in materia.
10
. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
11
. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare.
12
. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla
propria offerta.
13
. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati qualora non
figurino nel capitolato d'oneri.
14
. Eventuale divieto di varianti.
15
. Altre informazioni.
16
. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
17
. Data di spedizione del bando di gara.
18
. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
19
. Eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo.
Annesso K
ALLEGATO M PROCEDURE RISTRETTE
1 .
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice
2.a) Procedura di aggiudicazione
prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata.
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara.
3.a) Luogo
di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche
generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per lavori complementari e, se
nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più
o per l'insieme dei lotti.
d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti.
4 .
Termine ultimo per il completamente dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5 .
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6 .
a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo
cui devono essere trasmesse.
c) lingua o lingue in cui devono essere
redatte.
7 .
Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
8 .
Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9 .
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
10
. Indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditori,
nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo
deve soddisfare.
11
. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora non
figurino nell'invito a presentare offerte.
12
. Eventuale divieto di varianti.
13 Altre
informazioni.
14
. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
15
. Data di spedizione del bando di gara.
16
. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
17
. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo.
Annesso L
ALLEGATO N PROCEDURE NEGOZIATE
1 .
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione aggiudicatrice.
2 .
a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del
ricorso alla procedura accelerata
c) Forma del contratto oggetto del bando di
gara.
3 .
a) Luogo di esecuzione
b) Natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per ulteriori
lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali tali opzioni possono
essere esercitate.
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più
o per l'insieme dei lotti.
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti.
4 .
Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
5 .
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6.a) Data limite di ricevimento
delle domande di partecipazione b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c)
lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7 .
Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8 .
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
9 .
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di
carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10
. Eventuale divieto di varianti.
11
. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12
. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.
13
. Altre informazioni.
14
. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15
. Data di spedizione del bando di gara.
16
. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17
. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18
. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo.
Annesso M
ALLEGATO O APPALTI AGGIUDICATI
1 .
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
2 .
Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, paragrafo 4).
3 .
Data di aggiudicazione dell'appalto.
4 .
Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5 .
Numero di offerte ricevute.
6 .
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7 .
Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera
costruita.
8 .
Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9 .
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o
offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.
10
. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere
subappaltati a terzi.
11
. Altre informazioni.
12
. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee.
13
. Data di spedizione del presente avviso.
14
. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.