Esecuzione del contratto di appalto
L’appalto di opere pubbliche, nonostante la presenza della
p.a., come parte contraente, è e resta un contratto di diritto privato,
al quale sono applicabili, pertanto, le regole generali dettate in materia di
contratti dal codice civile; tra queste, in particolare, quella sancita
dall’art. 1375 c.c., secondo cui il contratto va eseguito secondo buona fede.
La consegna dei lavori
Stipulato il contratto, l’appaltatore deve provvedere all’esecuzione materiale
dei lavori e, a tal fine, è necessario che il committente proceda alla
consegna dei lavori, mettendo a disposizione l’area su cui dovrà sorgere
l’opera. In occasione della consegna dei lavori si compie l’ultimo controllo
del progetto, in particolare si accerta la sua conformità allo stato dei
luoghi e, quindi la concreta realizzabilità dell’opera. Tale
attività deve essere formalizzata mediante la redazione, in
contraddittorio con l’appaltatore, di un verbale che deve contenere le
operazioni eseguite, le aree, i locali concessi all’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori, e la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi
i lavori è libera da persone o cose. Dalla data del verbale di consegna
decorrono i termini contrattuali per l’ultimazione dell’opera.
Variazioni dell’opera
L’appaltatore non può introdurre modifiche o apportare
variazioni al progetto se non su autorizzazione della stazione appaltante,
mentre quest’ultima può disporre unilateralmente le variazioni che
crede, seppur nei limiti previsti dalla legge. L’esecuzione di varianti non
autorizzate non dà titolo al pagamento delle stesse.
Sospensione dei lavori
L’appaltatore, una volta iniziata l’opera, non può
sospenderne l’esecuzione se non per ragioni tecniche, per cause di forza
maggiore o per la presenza di impedimenti obiettivi. Alla stazione appaltante
si riconosce, invece, la facoltà di sospendere i lavori nelle ipotesi
specificatamente previste dal capitolato, che possono suddividersi in due
categorie: la prima è rappresentata dalle cause obiettive che rendono
impossibile un’esecuzione dei lavori a regola d’arte, quali le cause tipiche di
forza maggiore (ad es. condizioni meteo particolarmente avverse); la seconda
ricomprende le altre ragioni di pubblico interesse che possono rendere
opportuna o necessaria la sospensione dei lavori.
Ultimazione dei lavori
L’appaltatore deve ultimare l’opera entro il termine
stabilito nel bando di gara o, in mancanza, nel contratto; in difetto d’ogni
indicazione circa il termine finale e circa le modalità di
determinazione, si ritiene comunemente che, data la natura del contratto
d’appalto, l’opera debba essere eseguita entro il periodo necessario e
sufficiente ad eseguirla secondo le buone regole dell’arte. Il verbale di
ultimazione dei lavori deve essere redatto in contraddittorio con l’appaltatore
con le stesse procedure previste per la redazione del verbale di consegna.
Contabilita’ dei lavori
L’amministrazione è obbligata a tenere una precisa
registrazione dei suoi rapporti con l’appaltatore e i principi fondamentali che
regolano la contabilità dei lavori sono sostanzialmente due: 1) la
contabilità di un’opera deve avere per oggetto l’accertamento e la
registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l’esecuzione dell’opera; 2)
l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere
di pari passo al loro verificarsi.
Maggiori oneri nell’esecuzione del contratto
Nell’ambito del contratto d’appalto grava sull’imprenditore
il rischio e la difficoltà della realizzazione dell’opera: questi,
infatti, è tenuto a superare tutte le difficoltà di carattere
materiale che si frappongono al raggiungimento del risultato. Tale principio
subisce, tuttavia, alcuni temperamenti: i rischi che l’appaltatore è
tenuto a sopportare sono solo quelli che riguardano l’opera quale risulta dal
contratto o dal progetto; le maggiori difficoltà non devono dipendere
dal comportamento doloso dell’appaltante, né essere conseguenti a fatto
o colpa dell’amministrazione, né, infine, rappresentare ipotesi di
eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1664 c.c., dovute a
cause geologiche, idriche o sismiche.
Pagamento del corrispettivo dei lavori
L’appalto di opere pubbliche è un contratto a
prestazioni corrispettive: all’obbligo dell’appaltatore di eseguire l’opera, si
contrappone quello del committente di corrispondere l’equivalente in danaro
della prestazione dell’appaltatore. È da mettere in risalto, tuttavia,
che nel contratto d’appalto si può verificare la necessità di
procedere a delle variazioni di quanto originariamente pattuito, nonostante
l’esistenza di una progettazione fin dall’origine completa e circostanziata e
tali variazioni, una volta accettate dall’appaltatore, in modo tacito o
espresso (mediante, cioè, la sottoscrizione di un atto aggiuntivo) ed
indipendentemente dalla loro entità, devono essere considerate parte
integrante dell’originario oggetto contrattuale. Quindi, possiamo dire che, in
presenza di varianti o aggiunte accettate dall’appaltatore, gli importi
corrisposti per le stesse sono parte del prezzo secondo la definizione
delineata precedentemente.
Collaudi e responsabilità dell’appaltatore
All’ultimazione dell’opera da parte dell’appaltatore segue,
nel termine stabilito, il collaudo da parte dell’amministrazione, operazione
che ha lo scopo accertare la conformità dell’opera eseguita alle
pattuizioni contrattuali e alle regole dell’arte, cioè la verifica
dell’esattezza dell’adempimento da parte dell’appaltatore.
Il collaudatore
Per le operazioni di collaudo le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità
ed all’importo degli stessi, da scegliere, di norma, nell’ambito delle
amministrazioni stesse, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata
e certificata dal responsabile del procedimento. A tal fine va rilevato che
requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo è
costituito dal possesso delle lauree in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione, delle lauree in geologia,
scienze agrarie e forestali, dell’abilitazione all’esercizio della professione,
dall’iscrizione, da almeno cinque anni, nel rispettivo albo professionale, con
esclusione, però, dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i
quali debbono, comunque, aver superato il relativo esame di Stato.
Operazioni e atti del collaudo
Le operazioni e gli atti del collaudo sono posti in essere
secondo una sequenza preordinata, che inizia con la verifica dell’opera da
parte del collaudatore e si conclude (quando si concluda positivamente) con
l’emissione del certificato di collaudo, con successiva approvazione da parte
dell’amministrazione.
Queste operazioni sono precedute dalla pubblicazione dell’avviso di collaudo ai
creditori dell’appaltatore, cautela disposta a favore dei creditori
dell’appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e
danni arrecati dall’esecuzione dei lavori. L’avviso consiste in un invito ai
creditori per i titoli sopraindicati a presentare, entro un termine non
superiore a sessanta giorni, i documenti giustificatici del loro credito.
Risultati del collaudo
Il collaudo può concludersi con un giudizio negativo circa
l’accettabilità dell’opera in conseguenza delle difformità o dei
vizi eventualmente riscontrati in essa; in tal caso, il collaudatore non
rilascerà il certificato di collaudo e farà le sue proposte
all’amministrazione. Qualora questa condivida il giudizio negativo, si
avrà il rifiuto dell’accettazione dell’opera, la quale non vincola
l’appaltatore, che potrà dimostrare che l’opera è invece
accettabile perché conforme alle pattuizioni contrattuali e alle regole
dell’arte, oppure che il rifiuto è una misura sproporzionata, essendo
sufficiente la sola riparazione dei difetti o la riduzione del prezzo.
Il collaudo può concludersi con l’accettazione piena e incondizionata,
nel qual caso l’appaltatore avrà diritto all’intero prezzo pattuito.
Spesso, però, a causa dei difetti non essenziali riscontrati nell’opera,
il giudizio positivo del collaudatore può essere accompagnato da
proposte di detrazioni sul corrispettivo, ovviamente in caso di difetti che non
siano riparabili in breve tempo e/o di entità non lieve, poiché,
in caso contrario, questi vanno eliminati a cura e spese dell’appaltatore prima
ancora dell’emissione del certificato di collaudo.
Effetti del collaudo favorevole
Effettuo precipuo dell’approvazione del collaudo favorevole
è la liberazione dell’appaltatore, tuttavia in maniera né piena
né assoluta, in quanto permangono in capo al medesimo la garanzia per i
vizi non conosciuti e non conoscibili in sede di verifica, oltre alla
responsabilità decennale nelle ipotesi di rovina dell’opera previste
dall’art. 1669 c.c.. L’effetto liberatorio viene meno, tuttavia, quando il
collaudo favorevole sia conseguenza del dolo dell’appaltatore, cioè
quando sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti che abbiano fuorviato
l’ispezione tecnica dell’opera intesa a constatare la buona esecuzione
dell’opera.