Modi di estinzione del contratto di appalto OO.PP
Il
contratto d’appalto di opere pubbliche ha fine sia con l’avverarsi di una delle
cause di estinzione comune a tutti i contratti sinallagmatici, quali, ad
esempio, l’adempimento delle obbligazioni, la risoluzione del contratto per
mutuo consenso, l’impossibilità sopravvenuta, sia con l’avverarsi di
alcune cause tipiche di questo particolare tipo di contratto quali lo
scioglimento dello stesso per volontà unilaterale della P.A. o
dell’appaltatore.
Lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale della
P.A.
Può aversi recesso quando lo scioglimento del contratto tragga
origine unicamente da una determinazione dell’amministrazione la quale, con un
suo atto di volontà, ponga fine al contratto stesso, esercitando una
precipua facoltà contrattuale, e non assumendo un provvedimento
autoritativo, che determina lo scioglimento ex tunc del contratto, non la sua
risoluzione. Competente ad adottare il provvedimento di scioglimento è
l’organo competente a stipulare o che abbia stipulato il contratto; nelle
Regioni è spesso richiesta la previa acquisizione del parere di un
organismo tecnico. La forma da adottare è quella scritta, non essendo
ammissibile una forma tacita di recesso unilaterale, cioè dedotta dal
comportamento dell’amministrazione.
Il provvedimento di scioglimento unilaterale del contratto deve essere
comunicato dall’appaltatore, comunicazione che riveste una grande importanza,
poiché trattandosi di un atto unilaterale recettizio, solo al momento in
cui l’atto è portato a conoscenza dell’appaltatore si perfeziona e si
rende efficace lo scioglimento del contratto.
In seguito al recesso l’amministrazione è tenuta al pagamento del
corrispettivo dei lavori eseguiti dall’appaltatore al momento in cui è
comunicato l’atto di recesso; deve, inoltre, pagare il valore dei materiali
utili esistenti in cantiere che siano stati già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento e, infine, è
tenuta a corrispondere all’appaltatore una somma pari al decimo dell’importo
delle opere che rimangono ineseguite, quale corrispettivo da pagare in caso di
esercizio del diritto potestativo di recesso.
Lo scioglimento del contratto per volontà dell’appaltatore
Un’altra forma di scioglimento tipico del contratto d’appalto di oo.pp.
è quella prevista nel caso in cui l’aumento o la diminuzione
nell’importo delle opere appaltate, anche in dipendenza di variazioni disposte
dall’amministrazione, superi il quinto dell’importo, sebbene sia opportuno
tenere distinto il caso della diminuzione da quello dell’aumento. Nel primo
caso , quando la diminuzione nell’importo dei lavori supera il quinto, lo
scioglimento unilaterale da parte dell’appaltatore può essere posto in
essere non solo nella forma tipica, agendo cioè sul contratto e
risolvendolo, ma anche in una forma atipica, agendo sulla prestazione e
cioè riducendola.
Nel caso dell’aumento, il diritto dell’appaltatore allo scioglimento sorge
quando l’importo dei lavori eseguiti superi di un quinto il prezzo
dell’appalto, poiché, diversamente da quanto si possa credere, con il
compimento dei 6/5 il contratto non può intendersi esaurito, visto che
oggetto dello stesso è un’opera che può non risultare ultimata,
nonostante il raggiungimento dell’importo dei 6/5 del prezzo d’appalto.
Ove l’appaltatore si avvalga del diritto di scioglimento del contratto,
avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti da valutarsi ai sensi di
contratto, senza diritto ad indennità né al rilievo dei materiali
da parte dell’amministrazione.