Art. 1. (Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve
garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di
efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei
lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da
queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e
principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle
regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche
per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in
conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si
intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2
del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50
per cento.
2. Le norme della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni
e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora articoli 114 e 31 del decreto
legislativo n. 267 del 2000), e successive modificazioni, alle società di
cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora articolo 113 del
decreto legislativo n. 267 del 2000), e successive modificazioni, ed
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (ora articolo 116 del
decreto legislativo n. 267 del 2000), e successive modificazioni, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza
nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti
speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni
che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente
in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere
comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett. a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
(lettera così modificata dall'articolo 65, comma 4, della legge n. 388 del
2000 - finanziaria 2001)
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera
b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente
legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.
Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2,
lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui
al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di
cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso
pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati
direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente
indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei
rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla
presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle
imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel
bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme
della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti
terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari
di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera
b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti
concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o
superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli
individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di
cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi
2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di
importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei
predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2
provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime
disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo,
non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si
intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri
organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà
da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il
ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).
Art. 3. (Delegificazione)
1. È demandata alla potestà regolamentare
del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché
alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà
regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995
adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla
presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori
pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il
predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro 45 giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento,
le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono
la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con
le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori
affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (ora Titolo I del decreto legislativo
n. 490 del 1999)
6. Il regolamento, con riferimento alle
norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di
volta in volta richiamato definisce in particolare:
(trattasi del d.P.R. n. 554 del 1999)
a) le modalità di esercizio della
vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le
modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di
scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490 del
1999), e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20
e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo
l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative
modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui
all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere
effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il
collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi,
i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui
all'articolo 30, le condizioni generali e p articolari delle polizze e i
massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie
fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione
della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della
presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del
regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici
ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il
funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la
spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa è adottato apposito
regolamento in armonia con le disposizioni della seguente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero
degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.
Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità,
al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e
giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in
carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite
complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata
l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in
materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per
il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure
non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in
corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine
tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1º giugno 1939, n. 1089. (ora Titolo I del decreto legislativo n. 490
del 1999)
6. Nell'ambito della propria attività
l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne
sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai
lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6
sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro
trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle
pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi
di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono
costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio ispettivo svolge
accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di
pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio
ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto
un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125
unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25
con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater . Sono fatte salve le
competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
10-quinquies . Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il
trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato
tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le
province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale
dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i
tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi
e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei
lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in
tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli
aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (ora
Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999)) , i compiti di cui alle
lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente
per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di
regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di
gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la
denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati
di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono
forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi
ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati
alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li
trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5. (Disposizioni in materia di
personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui
all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di
livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello
dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura
del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle
procedure di concorso di cui al medesimo decreto. (...) Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché
di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione
della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del
Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in
esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle
procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese
necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello
stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito
regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7. (omissis)
7-bis. (omissis)
Art. 6 (Modifica dell'organizzazione e
delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per
cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di Ecu, nonché parere
sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 25 milioni di Ecu, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti
modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico
di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, presenti elementi di particolare
rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il progetto, con
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e
dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono
valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole.
Art. 7 (Misure per l'adeguamento della
funzionalità della pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo
massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei
lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà
può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del
procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento
formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle
aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori
funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti,
le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori
in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve
essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate
competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento
secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo
svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le
modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di
carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora
articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000), e successive
modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni
interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del
procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno
trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si
esprimono sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine
di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro
la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo
del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in
sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi
anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali
prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi,
nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna
amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si
esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente
competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è
riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno
dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità,
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario
provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale.
I commi da 7 a
14 sono stati abrogati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 340 del
2000 (legge di semplificazione 1999); tuttavia ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, della legge n. 340 del 2000), tali commi continuano ad applicarsi
ai lavori pubblici (?!)
15. Il termine per il controllo di
legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è
fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte,
per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
Art. 8 (Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare
la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi
di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in
materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di
importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
(il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 34 del 2000)
3. Il sistema di qualificazione è attuato
da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce
in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei
componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto
ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di
qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i
soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta
sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti
requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma
3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i
compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente
alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a)
e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati
di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure
in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati
in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei
lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza
di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La
facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere
la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per
lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni
e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. abrogato
6. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato
centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relativa alla sospensione e alla cancellazione
dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i
procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1°
gennaio 2000 all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del
presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti
di cui all'articolo 2.
(ai sensi dell'articolo 65, comma 7, della legge n. 388 del 2000 -
finanziaria 2001 - a decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 8 si applica
anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo
forestali)
9. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti
di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire
i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure
sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria
previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della
presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al
comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e
tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.
(si tratta del d.m. n. 294 del 2000 come modificato dal d.m. n. 420 del
2001)
Art. 9 (Norme in materia di
partecipazione alle gare)
1. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
2. Le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto
attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri
e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo
nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il
predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto
riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
(si tratta ora del d.P.R. n. 34 del 2000, allegato A)
4. Con il decreto di cui al comma 3, è
istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. (ora Titolo I del
decreto legislativo n. 490 del 1999)
4-bis. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche
artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente
legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente
legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13
della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge.
1-bis. Non possono partecipare alla
medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare
un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, in
caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per
cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o
nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni
di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11. (Requisiti per la partecipazione
dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che
per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate.
Art. 12. (Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili
quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
2. Il regolamento detta le norme per
l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo
nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non
oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai
consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del
libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile
e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai
consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni
temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d), e) ed
e-bis), nonché più di un consorzio stabile.
6. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
7. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
8. (omissis - norma transitoria della
quale è cessata l'efficacia)
Art. 13. (Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di
affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui
al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati
di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando
la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo
verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo.
4. È fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. É consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
5- bis. É vietata l'associazione in
partecipazione. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)
, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al
comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o
della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali,
e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in
subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14. (Programmazione dei lavori
pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.
2. Il programma triennale costituisce
momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative
e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni
consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere
un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore
ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì
indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del
solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete
può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti,
purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti
locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di
tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate
ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni (ora articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001) e
successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142. (ora articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse
resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti
locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni. (ora parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000)
10. I lavori non ricompresi nell'elenco
annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono
tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di
quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e
da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
(gli schemi tipo sono stati approvati con d.m. ll.pp. 21 giugno 2000)
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5
e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo
qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15. (Competenze dei consigli
comunali e provinciali)
(articolo implicitamente abrogato dall'articolo 4, comma 2, della legge n.
415 del 1998, ora superato dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 267
del 2000)
Art. 16. (Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza
alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario;
2. Le prescrizioni relative agli
elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento della fase di progettazione qualora, in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste
in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili,
anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini
di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti in una disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché in computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni di
rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i
tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle
categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di, manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi
e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire
gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da
assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di
interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione
degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco
del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali.
Art. 17 (Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione
dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora articoli 30, 31 e 32
del decreto legislativo n. 267 del 2000) e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque
anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le
modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
(comma così modificato dall'articolo 145, comma 89, della legge n. 388 del 2000
- finanziaria 2001)
4. La redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole
ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU,
salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i
soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII
del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica
il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa
di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti
organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6
del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o
più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività
prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci
anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi
di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti.
10. Per l'affidamento degli incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 ECU,
si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157.
11. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU,
il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare contemperando i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU,
le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata
pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei
curricula presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d)
ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono
verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti
incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad
essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la
opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi
di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è
affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al
progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire
l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione,
deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la
somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata
per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati
dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di
cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal
responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva.
14-septies. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori
di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società
nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Art. 18 (Incentivi e spese per la
progettazione)
1. Una somma non superiore all'1,5 per
cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e
gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è
stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote
parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte
dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi
quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537,
sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il trenta per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel
regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
(commi così sostituiti dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 144 del
1999)
2-bis. A valere sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al
10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto
ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province
e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle
spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano
un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se
non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. É vietato l'affidamento di
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività
di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure
diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei
lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla
presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori
pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo
2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5 e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di
cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono
contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici,
o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura
al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del
servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara,
che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei
lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica
rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non
può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base
che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di
base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in
mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano
dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma
1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e
delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di
apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla
presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai
sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del
presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. È in facoltà dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i
contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa
avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato
il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si
tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale
delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di
beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati
nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non
appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara
può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte
che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione
dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione
dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta
congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori,
qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara
si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione
del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di
cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20. (Procedure di scelta del
contraente)
1. Gli appalti di cui all'articolo 19
sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19
sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi
alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto
posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione
del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati
anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante
appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per
speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo.
Art. 21. (Criteri di aggiudicazione -
Commissioni giudicatrici)
1. L'aggiudicazione degli appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura,
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti
tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14,
per quanto compatibile;
(l'articolo richiamato è stato abrogato dall'articolo 231 del regolamento
approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, il riferimento ora è all'articolo 90
del predetto regolamento)
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis . Nei casi di aggiudicazione di
lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del
prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve
valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione
entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle
offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con
esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati
ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello
posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del
primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non
è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.
2. L'aggiudicazione degli appalti
mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili
in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata
relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19,
comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il
capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine
di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie
definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico
parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o
l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata
dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica
materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un
dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra
funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro
che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad
appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i
quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o
concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi
tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi
incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante
sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni
di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose
di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione
sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
Art. 22. (Accesso alle informazioni)
1. Nell'ambito delle procedure di
affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è
fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente
aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia
di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di
licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del
soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del
soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al
presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di
pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23. (Licitazione privata e
licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l'affidamento
di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che
ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando.
1- bis. Per i lavori di importo inferiore
a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b) , hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno
trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del
presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter . I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , interessati ad essere invitati
alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita
domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare
domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo
del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità
per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri
mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della
domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 24. (Trattativa privata)
1. L'affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
casi:
a) lavori di importo complessivo non
superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi
di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile
del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre
procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del
decreto legislativo n. 490 del 1999), e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante
trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera
visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli
appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione
di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più
affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa
privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale
alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino
all'importo di 200.000 ECU., fatti salvi i lavori del Ministero della
difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti
del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale
appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può
essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
successivi e appartenente alla medesima opera.
8. abrogato
Art. 25. (Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni
sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la
sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di
cui al comma 1, lettera d)
3. Non sono considerati varianti ai sensi
del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1,
lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi
del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Art. 26 (Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale,
che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o
realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni
derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di
lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della
realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di
lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di
versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27. (Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici
oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei
lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4
dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche,
previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (ora articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del
2000);
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Art. 28. (Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti
professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la
misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il
divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della
presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il
milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del
procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non
devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi
che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso
d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia
effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in
concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il
rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo
1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
Art. 29. (Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di
pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti
norme regolatrici:
(da coordinare con l'articolo 24 della legge n. 340 del 2000)
a) per i lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e
degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, I.V.A. esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e
provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara
del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme
per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate,
i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e
dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di
aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed
effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per
cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei
lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo
di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o
dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di
cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario
o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo
e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis , commi 2 e 3,
e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze
e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di
affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte
soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità
devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione.
Art. 30. (Garanzie e coperture
assicurative)
1. L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
(comma così modificato dall'articolo 145, comma 50, della legge n. 388 del
2000 - finanziaria 2001)
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per
cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
2- bis. La fidejussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa
relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
(L'ammontare di cui al comma 4 è stato fissato in 10 milioni di DSP (Lire
20.749.650.879 = Euro 10.716.300) con il d.m. 1 dicembre 2000, in G.U. n.
285 del 6 dicembre 2000)
5. Il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare
per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il
limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di
ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000
ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e
la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di
garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di
esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b).
Art. 31. (Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) .
2. Il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di
cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.
3. I contratti di appalto o di
concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono
nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli
articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere
e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici,
per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo
criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro
delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il
concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa
è equiparato all'appaltatore.
Art. 31-bis (Norme acceleratorie in
materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra,
proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da
procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel
merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad
oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali
sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i
controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni
dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del
collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e
documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
(da coordinare con l'articolo 4 della legge n. 205 del 2000)
4. Ai fini della tutela giurisdizionale
le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32 (Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo
31-bis , possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princípi del codice di procedura civile, e sono fissate le
tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la
decisione della controversia.
(le norme di procedura sono state emanate con il d.m. 2 dicembre 2000, n.
398)
3. Il regolamento definisce altresì, ai
sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la
composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i
lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà
attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per
assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso,
secondo princípi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. (omissis - comma divenuto inefficace)
Art. 33. (Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività delle
forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei
lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il
regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e
le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti
ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le
relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è
dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
Art. 34. (Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: (omissis -
sostituito dall'articolo 9, commi 65 e 66, della legge n. 415 del 1998)
2. abrogato
3. (omissis - comma divenuto inefficace)
4. abrogato
Art. 35. (Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi
l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni
legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle
amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. (omissis - comma divenuto inefficace)
Art. 36. (Trasferimento e affitto di
azienda)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35
si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da
parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti
risultano estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni
o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37. (Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione
di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i
processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga
sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i
lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
Art. 37- bis. - (Promotore)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i
soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2,
ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente,
tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma
2, lettera b) , e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice,
non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui
al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di
cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
Art. 37- ter. - (Valutazione della
proposta)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché
della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e
del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono
ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
Art. 37-quater (Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne
abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo
e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta
individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b) , ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a) ; nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il
promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base
di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella
gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da
una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla
cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura
pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel
bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma
pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al
promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore
offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento
è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della
concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad
appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori
oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del
predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art. 37-quinquies (Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di
una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o
di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del
capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche
alla gara di cui all'articolo 37-quater . La società così costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi
da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso
dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che
prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi.
(comma introdotto dall'articolo 6 della legge n. 144 del 1999)
Art. 37-sexies (Società di progetto:
emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410
del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione
di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies (Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia
risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più
gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10
per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del
servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori
del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al
completo soddisfacimento di detti crediti.
3. La efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies (Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario,
gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto,
una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori
abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della
concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà
essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
Art. 37-nonies (Privilegio sui crediti)
1.I crediti dei soggetti che finanziano
la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea
capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio
sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale
il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei
confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art. 38. (Applicazione della legge)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la
realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (ora Titolo I del
decreto legislativo n. 490 del 1999), può procedere in deroga agli articoli
16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1- bis, limitatamente all'importo
dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di
cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il
limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti
che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
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