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OPERE PUBBLICHE
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (in Gazz. Uff., 19 febbraio, n. 41). - Legge quadro
in materia di lavori pubblici. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6).
(1)
Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento
la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata
sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute
negli ultimi anni.
(2)
In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i
dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo
1998, n. 80).
(3)
In luogo di Ragioneria/e centrale/i, leggasi Ufficio/i centrale/i
di bilancio ex art. 7, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(4)
Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni
e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla materia delle opere pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente
mantenute allo Stato.
(5)
A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito
a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata
in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto
preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche
le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999,
cit.).
(6)
Vedi d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione.
(7)
Vedi art. 36, comma 2, l. 27 dicembre 2002, n. 289.
Preambolo
Articolo
1
Princìpi
generali.
1.
In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità
ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza,
nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza
tra gli operatori.
2.
Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza
delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati,
i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti
delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato
(1) (2).
3.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità
alle norme della presente legge.
4.
Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento
a singole disposizioni.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 1995, n. 482,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale e princìpi di legislazione dello
Stato «le disposizioni della presente legge» anziché solo «i
princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge».
(2)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
2
Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio
e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché
agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e
116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria
attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2
e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai
lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi
e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore
a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da
parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto
e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti
non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27,
32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara
e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti
a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese
collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva
93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare
i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione
che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle
opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30
giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti
di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione
al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori
di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo
e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione
dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti
agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto
agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare
le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla
citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo
8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi
ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale
e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi
di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione,
di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore
alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma
2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui
al comma 2, lettere b) e c). (1) (2)
(1)
Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002,
n. 166.
(2)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
Articolo
3
Delegificazione.
1.
È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità
di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente
legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il
Governo, entro il 30 settembre 1995 (1) adotta apposito regolamento,
di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici,
recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto
atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque
senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché,
per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di
cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni
ed integrazioni del regolamento (2).
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica
di disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia
di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione
antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate
fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei
decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (3).
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato
generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi
ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno
1939, n. 1089 (4).
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato,
definisce in particolare (5):
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'articolo 7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12,
nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili
alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di
lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale
e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e
di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori
(6);
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di
cui all'articolo 17, comma 7 (7);
i)
(Omissis) (8);
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge; (9)
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21;
n)
(Omissis) (8);
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'articolo 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente
o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e
dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti
le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i
criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'articolo 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle
polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le
modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'articolo 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo
34, comma 1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva
e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di
corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal
Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione
e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire
500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1º gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento,
in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti (10).
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,
il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero
degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione
europea (11).
(1)
Termine prorogato a sei mesi dall'entrata in vigore della l.
18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(3)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(4)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Vedi d.m. 19 aprile 2000, n. 145.
(5)
Alinea così modificato dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(6)
Lettera così modificata dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(7)
Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(8)
Lettera abrogata dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(9)
Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002,
n. 166.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216 e così modificato dall'art. 9, l.
18 novembre 1998, n. 415.
(11)
Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo
4
Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici.
1.
Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse
regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».
2.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità,
al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie
il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3.
I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è determinato il trattamento
economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo
di lire 1.250.000.000 annue.
4.
L'Autorità:
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
d)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la
revisione del regolamento;
f)
predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con
particolare riferimento:
1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d'opera;
5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h)
esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i)
vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di
ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
[rectius: Consiglio per i beni culturali
e ambientali], relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939,
n. 1089 (1).
6.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente
ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche
su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre
ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma
10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre
perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio (2).
7.
Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre
entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli
(1).
8.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni,
si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento
per gli impiegati dello Stato.
9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione
dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario,
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati
e alla procura generale della Corte dei conti (3).
10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b)
il Servizio ispettivo;
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici (4).
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti,
di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori
pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio
ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione (4).
10-ter.
Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello
C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica
non inferiore a quella dirigenziale (4).
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (4).
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro
di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri (4).
11.
(Omissis) (5).
12.
(Omissis) (5).
13.
(Omissis) (5).
14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano (6).
15.
L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento
con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato,
dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili.
16.
La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge
i seguenti compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale
e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi
di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza,
i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi
di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione;
c)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati (7);
d)
promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui lavori pubblici;
e)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie
da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a)
e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione
del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della
sezione regionale dell'Osservatorio (8).
17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro,
entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione
della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario
o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto,
con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione
è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri
(9).
18.
I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla
sezione centrale.
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(3)
Vedi, anche, l'art. 1, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. in
l. 2 giugno 1995, n. 216.
(4)
I commi da 10 a 10-quinquies così sostituiscono l'originario
comma 10 per effetto dell'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma abrogato dall'art. 3-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(7)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(9)
Comma, da ultimo, modificato dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto
2002, n. 166.
Articolo
5
Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e
norme finanziarie (1).
1.
Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2.
La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera
a), è composta da non più di 50 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata
da un dirigente generale di livello C.
3.
(Omissis) (2).
4.
L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma
10, lettera c), al quale è preposto un
dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi
comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si
provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità
di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle
procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale
ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri (3).
5-bis.
In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in
via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi
per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il
ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo
II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in
via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di
cui al medesimo decreto (4).
6.
L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni
per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5).
7-bis.
L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio (6).
(1)
Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(2)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma così modificato dall'art. 3-bis, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216 e così sostituito dall'art.
9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 10, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
6
Modifica
della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
1.
È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello
Stato.
2.
(Omissis) (1).
3.
Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo
1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a)
l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b)
l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c)
la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro il 1º gennaio 1996 si provvede ad attribuire
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche
o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri
consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad
integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello
Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali (2).
5.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale,
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti
delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto
al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a
25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore (3).
5-bis.
Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un
terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza (4).
5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine,
il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare (5).
(1)
Sostituisce l'art. 8, l. 18 ottobre 1942, n. 1460, nel testo
così sostituito dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv. in l.
2 giugno 1995, n. 216.
(2)
Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(4)
Comma aggiunto il comma dall'art. 4, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 11, l. 15 maggio 1997, n. 127, nel
testo così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.
Articolo
7
Misure
per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei
lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento
ed esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati
e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo
sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle
procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni
e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori
in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori
come definite dalla normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate
o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali
in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le
modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e)
e f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
7.
[Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento,
il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta
giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi
è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario]
(1).
8.
[In sede di conferenza di servizi le amministrazioni esprimono
sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere
nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza da essi prevista. Trascorsi i termini
di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza
di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine
di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri,
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme] (1).
9.
[Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata] (1).
10.
[In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai
progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione] (1).
11.
[Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza
di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione
della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono,
per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente,
dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata
in relazione all'oggetto del procedimento] (1).
12.
[Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una
sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità
delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri
di rappresentanza dei soggetti intervenuti] (1).
13.
[Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso]
(1).
14.
[Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo,
per gli interventi di competenza regionale e locale] (1).
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte
delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni
e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo
di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(2).
(1)
Comma abrogato dall'art. 14, l. 24 novembre 2000, n. 340, salvo
quanto previsto dall'art. 14, comma 3, l. 7 agosto 1990, n.
241, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, della l. 340/2000,
cit.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 18 novembre 1998, n.
415.
Articolo
8
Qualificazione.
1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la
loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi,
i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente (1).
2.
Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni
e le attività culturali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente
in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in
rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi (2).
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva
istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi
di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti
di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
(1)
4.
Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a ordinamento
autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere (3);
c)
le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma
3, lettere a) e b),
e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c),
nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)
i requisiti di ordine generale e i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia
dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo
9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità
o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a)
e b). La facoltà ed il successivo obbligo
per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di
qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 ECU;
f)
i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g)
le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è
di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento
dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento
sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione
in misura non superiore ai 3/5 della stessa. [La durata dell'efficacia
della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al
citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle
more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento]
(13);
h)
la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui all'articolo 4. (1)
5.
(Omissis) (4).
6.
Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1º gennaio
2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti,
sulla base dei medesimi criteri (5).
8.
A decorrere dal 1º gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma
7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti
dai soggetti di cui all'articolo 2 (6).
9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata
in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare
(7).
10.
A decorrere dal 1º gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio
1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (6).
11.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini
della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione
dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di
iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo
9 (6).
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici
in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (8).
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori
pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione
di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici (8).
11-quater.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge,
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili
di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge (8).
11-quinquies.
Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di
ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ECU (8).
11-sexies.
[Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per
i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti
esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento.
Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di
lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed
effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto
di cottimi e subaffidamenti]. (9)
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi
del presente articolo. (10) (11) (12)
(1)
Comma così sostituito dall'art. 2, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma, da ultimo, modificato dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto
2002, n. 166.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(4)
Comma abrogato dall'art. 2, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4-ter, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(6)
Comma così modificato dall'art. 4-ter, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(7)
Comma, da ultimo così modificato dall'art. 2, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 2, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, poi
così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n.
166 ed infine abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 30. I requisiti di cui al presente comma sono stati stabiliti
con D.M. 3 agosto 2000, n. 294.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(11)
A decorrere dal 1º gennaio 2001, le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche alle regioni, eccetto che per gli
albi istituiti nel settore agricolo-forestale (art. 65, comma
7, l. 23 dicembre 2000, n. 388).
(12)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
(13)
Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 12, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 30.
Articolo
9
Norme
in materia di partecipazione alle gare.
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre
1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo (1).
2.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene
al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri
e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi
ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che
i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici (2).
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori,
articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in
opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una
categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi
sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica,
della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4.
Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria
per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis.
Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo
del comitato regionale (3).
(1)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo
10
Soggetti
ammessi alle gare.
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di
cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615- terdel
codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d)
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e)
i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge;
e-bis)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13 (1).
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice civile (2).
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare
il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto
è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato
(2) (3).
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto
bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo
8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati,
e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (2).
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 3, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Vedi art. 7, l. 16 dicembre 1999, n. 494.
Articolo
11
Requisiti
per la partecipazione dei consorzi alle gare.
1.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
(1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
12
Consorzi
stabili.
1.
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta
dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare
in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa (1).
2.
Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori.
Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i
limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite
affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione (2).
3.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme
per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo
articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile,
nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'articolo 34 della presente legge.
5.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. (3)
6.
Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società
ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7.
Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli
enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8.
I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre
1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle
gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari
in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata
di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari
al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno;
al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
(4)
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione
è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera
generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica
V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la
fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma
4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che
tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al
di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
(4)
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma così modificato dall'art. 5-ter, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(3)
Comma, da ultimo, modificato dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto
2002, n. 166.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002, n. 166.
Articolo
13
Riunione
di concorrenti.
1.
La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), è ammessa
a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma
2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55.
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti
e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del
capogruppo.
3.
Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di
cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono
essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1. (1)
4.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e)
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara (2).
5.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti (3).
5-bis.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta (3).
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al
comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali,
e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il
15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in
grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire,
ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo
verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime
speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di
gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti. (1)
8.
Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o
delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
(1)
Comma modificato dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002, n.
166.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
I commi 5 e 5-bis così sostituiscono l'originario comma 5 per
effetto dell'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
14
Programmazione
dei lavori pubblici.
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
(1)
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), per almeno sessanta giorni
consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario. (2)
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma
5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento
di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni
di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati
a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma
1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità
e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta
ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi. (1)
7.
Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco
annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.
In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale
ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti
o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi
tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne dà pubblicità, a eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con
i documenti programmatori vigenti (3).
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione
del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il
decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori (4).
(1)
Comma modificato dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002, n.
166.
(2)
Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, l. 1° agosto 2002, n.
166.
(3)
In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il
D.M. 21 giugno 2000. Il parere di compatibilità con i documenti
programmatori vigenti è stato espresso: per il programma triennale
2001-2003 del Ministero per i beni e le attività culturali con
Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 110/2001 (Gazz. Uff. 12 febbraio
2002, n. 36), corretta con Comunicato 8 marzo 2002 (Gazz. Uff.
8 marzo 2002, n. 57); per il programma triennale di edilizia
statale 2001-2003 con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 108/2001
(Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37); per il programma triennale
della viabilità 2001-2003 con Del.CIPE 15 novembre 2001, n.
109/2001 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37); per il programma
triennale 2001-2003 opere marittime con Del.CIPE 15 novembre
2001, n. 106/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38); per
il programma triennale 2001-2003 del Magistrato del Po con Del.CIPE
15 novembre 2001, n. 107/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002,
n. 38); per il programma triennale 2002-2004 del Ministero per
i beni e le attività culturali con Del.CIPE 2 agosto 2002, n.
68/2002 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2002, n. 243); per il programma
triennale di edilizia 2002-2004 del Ministero della giustizia
con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 69/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre
2002, n. 244); per il programma triennale 2002-2004 dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare con Del.CIPE 2 agosto 2002, n.
70/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2002, n. 244); per il programma
triennale 2002-2004 del Magistrato per il Po con Del.CIPE 29
novembre 2002, n. 108/02 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37);
per il programma triennale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per
i sistemi informativi e statistici 2002-2004 con Del. CIPE 29
novembre 2002, n. 105/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n.
49); per il programma triennale di edilizia statale 2002-2004
con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 106/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio
2003, n. 49); per il programma triennale 2002-2004, per la gestione
dell'emergenza immigrazione e per gli interventi di conservazione,
restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del
Fondo edificio di culto, con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 134/2002
(Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103); per il programma triennale
2002-2004 delle opere marittime, con Del.CIPE 29 novembre 2002,
n. 115/2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104); per il programma
triennale 2002-2004 della viabilità, con Del.CIPE 19 dicembre
2002, n. 116/2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104); per il
programma triennale 2003-2005 di edilizia, predisposto dal Ministero
della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria
con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 36/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre
2003, n. 246); per il programma triennale 2003-2005 del Ministero
per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 25 luglio 2003,
n. 37/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246); per il programma
triennale 2003-2005 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 46/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre
2003, n. 246); per il programma triennale 2003-2005 del dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
con Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 73/2003 (Gazz. Uff. 2 dicembre
2003, n. 280).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 18 novembre 1998, n.
415.
Articolo
15
Competenze
dei consigli comunali e provinciali.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 32, l. 8 giugno
1990, n. 142, nel testo sostituito dall'art. 5-quater, d.l.
3 aprile 1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216. La
lettera b) citata è stata poi sostituita dall'art. 4, l. 18
novembre 1998, n. 415.
Articolo
16
Attività
di progettazione.
1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a)
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b)
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere
i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga
le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle (1).
3.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili,
anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della
sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso
le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi,
da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa (1).
3-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto
preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica
redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato
e dell'intervento da realizzare] (2).
4.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi
delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire
i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto
è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.
Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini,
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 (1).
6.
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie
di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
(3)
7.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte
a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti
per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti
per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (1).
8.
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui
si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9.
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune
in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali. (4)
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(3)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 5-quinquies, d.l. 3 aprile
1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo
17
Effettuazione
delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(1).
1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c)
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro
e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (6)
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e)
ed f) ai quali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 in quanto compatibili (2);
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui
al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma
6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria
e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo
le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale
in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna
società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente
è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì
le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo
12. (7)
2.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione,
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni
e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione (2).
3.
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso
di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione
è a carico dei soggetti stessi (3).
4.
La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare
i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi
che devono essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e),
f) e g). (2) (8)
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di
cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica
i soggetti abilitati alla firma dei progetti (2).
6.
Si intendono per:
a)
società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui
al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari
e i regolamenti vigenti; (6)
b)
società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle
predette attività professionali si applica il contributo integrativo
qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa
di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari
e i regolamenti vigenti. (2) (6)
7.
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società
di cui al predetto comma 6, lettera b),
devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte
dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati (2).
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario. (2) (8)
9.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti (4).
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo
pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste. (9)
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla
procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali
della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire
la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo
dell'incarico. (9)
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del
procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto
da affidare. (9)
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata
fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste
le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora
si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (5).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto,
le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo,
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958,
n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976,
n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del
decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. (10)
13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi
si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dai commi 10 e 12 (4).
14.
Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi
del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata,
con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire
l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione,
deve comprendere l'importo della direzione dei lavori (4).
14-bis.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto,
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe
in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate
le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché
le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (5).
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per
la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo;
per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi
e per i capitolati e i contratti (5).
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis
nonché ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo (5).
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista (5).
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva (5).
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse
attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata
dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. (5) (11)
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n. 415
e poi così modificato dall'art. 145, l. 23 dicembre 2000, n.
388.
(4)
Comma così modificato dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 6, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(6)
Lettera modificata dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(7)
Lettera aggiunta dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(8)
Comma modificata dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(9)
Comma sostituito dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 5-sexies, d.l. 3 aprile 1995,
n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo
18
Incentivi
e spese per la progettazione (1).
1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente
sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita,
per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento
in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento
approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (2).
2.
Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito,
con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto (3).
2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti
destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento
del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi
ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi
di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché
i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate
dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia
pure anticipate dall'ente mutuatario (4).
2-ter.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego (5).
2-quater.
È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti
a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge (5) (6).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 6, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(2)
Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis
(aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto
dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144.
Il
regolamento previsto dal presente comma è stato adottato:
-
con D.M. 2 novembre 1999, n. 555 del Ministro dei lavori pubblici;
-
con D.M. 20 aprile 2000, n. 134 del Ministro della giustizia;
-
con D.M. 31 luglio 2001, n. 364 del Ministro per i beni e le
attivitàculturali;
-
con D.M. 16 aprile 2002, n. 125 del Ministro degli affari esteri;
-
con D.M. 7 febbraio 2003, n. 90 del Ministro della difesa;
-
con D.M. 13 marzo 2003, n. 106 del Ministro delle politiche
agricole e forestali;
-
con D.M. 20 marzo 2003, n. 108 del Ministro delle attività produttive.
(3)
Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis
(aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto
dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 6, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216 e così modificato dall'art. 9, l.
18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(6)
Vedi, anche, l'art. 3, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo
19
Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici.
01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma
6 (1).
1.
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta
tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma
2, aventi per oggetto:
a)
la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni
di euro. (8)
1-bis.
Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4 (1).
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali
previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato
alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede
di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare
delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità
a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso
d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa
di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso
di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare
la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare
l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime
in ordine a tale conformità. (9)
1-quater. [I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di
affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre
categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione
successiva a livello preliminare] (12).
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione
di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato
un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di
affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi
di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei
lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti
dall'appaltatore. (9)
2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice,
aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione
a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura
al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori
possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare
in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo
14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da
dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione
definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
(3) (10)
2-bis.
L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore
a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale
dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni
del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto,
ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché
norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste
nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza
della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario,
la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano
le disposizioni dell'articolo 37-septies,
comma 1, lettere a) e b),
e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario
di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione
del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione. (1) (10)
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della
gestione dell'opera. (9)
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di
cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto. (9)
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b) non possono affidare
a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai
Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali
(4).
4.
I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati
a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo
329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il
caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera
b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo,
sono stipulati a corpo. (5) (10)
5.
È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare
a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge
20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma
1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti
di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici
nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti
alle opere di consolidamento dei terreni. (6) (10)
5-bis.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori
di manutenzione o di scavi archeologici (7).
5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere
il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel
programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori,
il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione
nel possesso dell'immobile (1).
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla
esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore
delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora
la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta.
La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte
per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione
della stima degli immobili di cui al comma 5-ter
nonché le modalità di aggiudicazione. (1) (11)
(1)
Comma aggiunto dall'art. 3, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 6-bis, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216 e poi così modificato
dall'art. 3, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 3, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(4)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 6-bis, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(6)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 6-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101,
conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(8)
Lettera sostituita dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(10)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(11)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
Articolo
20
Procedure
di scelta del contraente.
1.
Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2.
Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello
preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi
alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base
della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione
del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice
(1).
3.
Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso
o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previsti dalla presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori
di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali
lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso
di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha
ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo. (1) (2)
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415;
successivamente modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n.
166.
(2)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
Articolo
21
Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici.
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato:
a)
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari,
anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per
quanto compatibile;
b)
per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta
a prezzi unitari;
c)
per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari (1).
1-bis.
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del
prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente
a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare
un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità
di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle
eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non
sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori
minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità
della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito
della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai
soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore
alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
(1) (2)
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che
la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall'appaltatore. (3)
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1)
il prezzo;
2)
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1)
il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2)
il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il rendimento;
5)
la durata della concessione;
6)
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare
(1).
3.
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o
il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli
elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite
dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico
parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai
sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5.
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti
non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente
ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto
ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano
già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni
affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto
o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi
tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi
incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6.
I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti
alle seguenti categorie:
a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b)
professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c)
funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per
la presentazione delle offerte.
8.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis. [L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP,
è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione
il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche
dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo
16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà
essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati] (4) (5).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 7, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n, 30.
(5)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
Articolo
22
Accesso
alle informazioni.
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore
o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere
in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel
caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;
b)
l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte
del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa
privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta
per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Articolo
23
Licitazione
privata e licitazione privata semplificata (1).
1.
Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici
di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano
fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, Iva esclusa,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), hanno la facoltà di invitare a presentare
offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli
di cui al comma 1-ter del presente articolo
se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto dell'appalto (2).
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a),
b), c), d)
ed e), interessati ad essere invitati
alle gare di cui al comma 1- bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), possono presentare
un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta
ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata
da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in
materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore
a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti
e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel
mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della
domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa.
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 8, comma 7. (2) (3) (4)
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 8, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 8, l. 18 novembre 1998, n. 415; successivamente
modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 8, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(4)
Si veda l'art. 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che deroga
al presente articolo.
Articolo
24
Trattativa
privata.
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro
(7);
a)
lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000
euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 (1) (8);
b)
lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro,
nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate
e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o
dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili
i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti
(1) (8);
c)
[appalti di importo complessivo non superiore a 300.000
euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1º giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni] (11) (2).
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati
e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento
e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo
richieda (3).
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata
(3).
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma
1, lettera b), avviene mediante gara informale
alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della
presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (4).
5-bis. [L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante
gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21,
comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati,
di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti
devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei
requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in
relazione alle prestazioni da affidare] (12).
6.
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000
ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono
eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis (5).
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato
affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente
alla medesima opera.
7-bis.
[Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile
l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di
un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto,
che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile,
all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano
essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale
senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori
complementari non può complessivamente superare il 50 per cento
dell'appalto principale] (12).
8.
(Omissis). (6) (10)
(1)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 8-bis, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(3)
Comma così modificato dall'art. 8-bis, d.l. 3 aprile 1995, n.
101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(4)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(5)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(6)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(7)
Lettera aggiunta dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(8)
Lettera modificata dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(10)
Si vedano gli artt. 7 e 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che
deroga al presente articolo.
(11)
Lettera prima modificata dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n.
166 e poi abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
30.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
Articolo
25
Varianti
in corso d'opera.
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale
(1);
c)
nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del
codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori
o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera
d).
3.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera (2).
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce
una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali. (3) (4) (5)
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 8-ter, d.l. 3 aprile 1995,
n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(5)
Si vedano gli artt. 7 e 10, d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, che
deroga al presente articolo.
Articolo
26
Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua
facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa,
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30
giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente
legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti
da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di
lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della
realizzazione di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti
a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Da ultimo, la misura del tasso di interesse di mora è stata
fissata al 7,375% dal d.m. 19 marzo 2003 per il periodo 1º gennaio
2003-31 dicembre 2003.
(2)
Abroga l'art. 33, l. 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo
27
Direzione
dei lavori.
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da
un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione
dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti (1):
a)
altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa
o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
b)
il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma
4 (2);
c)
altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. [Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori
deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della normativa vigente] (3).
(1)
Alinea così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(2)
Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre
1998, n. 415.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
Articolo
28
Collaudi
e vigilanza.
1.
Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il
medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura
del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (1).
2.
Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi
a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato
di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente
il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (1).
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del
procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi
che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare. (2)
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative,
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo
o giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e
dei materiali.
7.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e
c);
b)
in caso di opere di particolare complessità;
c)
in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d)
in altri casi individuati nel regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile (3).
10.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.
(1)
Comma così modificato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
29
Pubblicità.
1.
Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a)
per i lavori di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l'obbligo
dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi
di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee (1);
b)
per i lavori di importo superiore a un milione di euro,
IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello
nazionale (1);
c)
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro,
IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello
regionale e provinciale (1);
d)
prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli
avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e)
disciplinare conformemente alla normativa comunitaria,
in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure,
comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti,
delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute
le amministrazioni aggiudicatrici;
f)
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto
o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è
avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità
di cui alle lettere a), b)e
c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore
o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo
di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera
del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro
trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione
dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale
del lavoro (2);
f-bis)
nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del
20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o
l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore
ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato
all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme
di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario
o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior
importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori (3);
f-ter)
nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis,
commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i
dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall'Osservatorio
e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto
agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre
forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le
stesse modalità di cui alle lettere b)e
c) del presente comma (3).
2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale,
in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,
senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione. (4)
(1)
Lettera modificata dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n.
415.
(3)
Lettera aggiunta dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(4)
Comma sostituito dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
Articolo
30
Garanzie
e coperture assicurative.
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione
(1).
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento (2).
2-bis.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi
1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta (3).
2-ter.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo
periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso
anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), anteriormente alla data del
1º gennaio 2004 (8).
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
5.
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione
esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza
del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove
spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma
1, lettera d), resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni
di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni
e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di
ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti
della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale (4).
6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle
risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola
le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni
a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività
di propria competenza. (5)
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo
di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere
affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. (6)
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste
dalla normativa vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori
di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e
b) . Il sistema, una volta istituito,
è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma
1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro. (3)
(7)
(1)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 145, l. 23 dicembre
2000, n. 388.
(2)
Comma prima modificato dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, dall'art. 9, comma 54, L. 18 novembre 1998, n.
415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi
così sostituito dall'art. 4, comma 146, L. 24 dicembre 2003,
n. 350. In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi
l'art. 11, L. 9 ottobre 2000, n. 285.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(4)
Comma così modificato dall'art. 8-quinquies, d.l. 3 aprile 1995,
n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216.
(5)
Comma, da ultimo, sostituito dall'art. 7, l. 1° agosto 2002,
n. 166.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(7)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 147, L. 24 dicembre 2003,
n. 350.
Articolo
31
Piani
di sicurezza.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri
edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e
alla relativa normativa nazionale di recepimento (3).
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige
e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494;
c)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) (1).
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale
di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b) del comma 1-bis,
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
del comma 1- bis formano parte integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (2).
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso (2).
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis,
sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi
del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
del comma 1-bis, sono annullabili qualora
non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (2).
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri
di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere
e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici,
per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti,
secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore
(1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(2)
I commi 2, 2-bis e 3 così sostituiscono gli originari commi
2 e 3 per effetto dell'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
Articolo
31/bis
Norme
acceleratorie in materia di contenzioso.
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni,
qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale
e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale,
il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente.
Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del
disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo
bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora
da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione
la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta
giorni dal predetto ricevimento. (1)
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti
in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente,
il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa
appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo,
dai componenti già designati contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla
nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più
diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente
del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora
l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua
elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la
proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. (2)
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva.
Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle
stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. (2)
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano
ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario
sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni
di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il
responsabile del procedimento può essere componente della commissione
stessa. (2)
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza
di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito
entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel
merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione
della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente
del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza
che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti
al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima
dell'udienza stessa.
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia
di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge. (3)
(1)
Comma sostituito dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 3 aprile 1995, n. 101, conv.
in l. 2 giugno 1995, n. 216.
Articolo
32
Definizione
delle controversie.
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2.
Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio
è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di
cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della giustizia,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale
nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono
fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto
dalle parti per la decisione della controversia (1) (2)
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di
cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori
pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi
nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere
l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso,
secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51
del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima
data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di
appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste
dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni
che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore
del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. (2)
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all'articolo 2. (3) (4)
(1)
Vedi il d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, di attuazione.
(2)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(4)
Articolo così sostituito prima dall'art. 9-bis, d.l. 3 aprile
1995, n. 101, conv. in l. 2 giugno 1995, n. 216, poi dall'art.
9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
33
Segretezza.
1.
Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per
i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali
di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. (1)
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi
nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle
stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei
all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative
procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
(1)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
Articolo
34
Subappalto.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4.
(Omissis) (3).
(1)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55.
(2)
Aggiunge il comma 3-ter all'art. 18, l. 19 marzo 1990, n. 55,
poi abrogato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
35
Fusioni
e conferimenti.
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere
i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi
i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano
le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta
Ufficialen. 190 del 13 agosto 1985.
5.
Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti
di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative
ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle
imposte sui redditi da conferimento.
Articolo
36
Trasferimento
e affitto di azienda.
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi
della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative
costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime
di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo
6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo
37
Gestione
delle casse edili.
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo
d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi
di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti
i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori
hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti (1).
(1)
Il termine di cui al presente articolo è stato riaperto e fissato
in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
l. 18 novembre 1998, n. 415 (19 giugno 1999). Decorso tale termine,
qualora l'intesa di cui al presente articolo non venga sottoscritta
entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
convoca le parte sociali proponendo la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla
scadenza del termine di sei mesi, le casse edili che non applicano
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite
non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità
contributiva (art. 9, l. 415/1998, cit.).
Articolo
37/bis
Promotore.
1.
I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori»,
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione,
di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro
il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento,
entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio
di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), e delle garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento
detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione.
Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute
per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale
importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici
e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità.
Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono
adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti. (1)
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli
10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici
di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
(1)
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo
80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria
sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando
lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito
informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico.
L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che
ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo
ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. (2)
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e
ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione. (2) (3)
(1)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/ter
Valutazione
della proposta.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle
proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità,
della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata
della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento
delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta
del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma
di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo
37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso,
il promotore risulterà aggiudicatario della concessione. (1) (2)
(1)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/quater
Indizione
della gara.
1.
Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni
anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: (1)
a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso
(2);
b)
ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle
due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a);
nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto
la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per
lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita
dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore
cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37- bis,
comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo
periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario
entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando
di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento
è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso
e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a
versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute
e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3. (3)
6.
(Omissis). (4) (5)
(1)
Alinea modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2)
Lettera modificata dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Comma modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(4)
Comma abrogato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/quinquies
Società
di progetto.
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica
utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'articolo 37-quater.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando
nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere
che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in
proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi
a soggetti terzi. (1)
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria
a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i
rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento
di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione,
i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società
di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate
a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalità per la eventuale cessione delle quote della società
di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare
i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione
del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale
sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono
tuttavia avvenire in qualsiasi momento. (2) (3)
(1)
Comma aggiunto dall'art. 6, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/sexies
Società
di progetto: emissione di obbligazioni.
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato
grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/septies
Risoluzione.
1.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire
ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla
base del piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario
e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento dei detti crediti.
3.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione
del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste
dai commi precedenti (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/octies
Subentro.
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da
parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto,
una società che subentri nella concessione al posto del concessionario
e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche
e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal
concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente
e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
37/novies
Privilegio
sui crediti.
1.
I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici
servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari
dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento
o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono
il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi
della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi
in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415.
Articolo
38
Applicazione
della legge.
1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero
per i beni e le attività culturali per la realizzazione dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli
16, 20 comma 4, 23 comma 1, e 23, comma 1-bis,
limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25,
fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo
articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20
per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che
determinano un incremento dell'importo originario del contratto
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 18 novembre 1998, n.
415.
Articolo
38/bis
Deroghe
in situazioni di emergenza ambientale
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità
dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166.