Modi di scelta del contraente
In questa sezione ci si occuperà della fase che ha il duplice
obiettivo di permettere, da un lato, alla Pubblica amministrazione di
esercitare il proprio potere discrezionale in ordine all’individuazione del
contraente più affidabile ed idoneo a realizzare, alle condizioni più
vantaggiose, sia in termini economici che qualitativi, l’opera progettata;
dall’altro, di determinare la posizione dell’imprenditore privato che aspira ad
essere contraente con l’amministrazione stessa.
I più diffusi modi di scelta del contraente sono: l’asta
pubblica, la licitazione privata, l’appalto-concorso, la trattativa privata, la
concessione di realizzazione di lavori pubblici.
L'asta pubblica
Si sostanzia in un procedimento mediante il quale
l’amministrazione rende noti l’oggetto e le condizioni del contratto cui
intende addivenire, raccoglie le offerte degli eventuali concorrenti che
intendono partecipare alla gara, ed aggiudica il contratto a quello che abbia
presentato l’offerta migliore.
Tale sistema può essere definito “veloce”, in quanto permette
all’amministrazione di esperire la gara mediante l’apertura delle sole offerte
economiche, con conseguente formazione di una graduatoria e successiva verifica
del possesso delle idoneità richieste soltanto in capo al soggetto
aggiudicatario (e, via via, a quelli che, dietro di lui, seguono, qualora
l’aggiudicatario non risulti in possesso dei suddetti requisiti)
La licitazione privata
A questa procedura possono partecipare solo le imprese che, dopo averne fatto
domanda, siano state espressamente invitate dall’amministrazione committente.
Il procedimento si avvia con la pubblicazione del bando che, però, non contiene
un’offerta, ma richiede agli aspiranti contraenti di presentare le loro
credenziali che dimostrino il possesso dei requisiti individuati come
essenziali nel bando stesso.
Dopo la presentazione della domanda, ovviamente nei termini previsti nel bando,
ogni impresa ha diritto a partecipare alla procedura e, terminata la raccolta
delle adesioni, l’amministrazione individua le imprese da invitare alla
procedura, con successiva scelta del contraente individuando in colui il quale
abbia presentato l’offerta migliore.
L'appalto concorso
Costituisce una forma particolare di scelta, in quanto
l’amministrazione si limita a predisporre un progetto di massima lasciando alla
proposta del concorrente il compito di elaborare, oltre all’offerta del prezzo,
anche la progettazione ed è utilizzata quando l’amministrazione ha necessità di
avvalersi della collaborazione di ditte ritenute idonee per la realizzazione di
progetti che, per la complessità o la novità tecnica, artistica e scientifica
del servizio, richiedano le particolari competenze e abilità tecniche
individuate dal bando di gara. In tale modo, il contraente è individuato
mediante una vera e propria scelta, alla quale l’amministrazione procede nei
modi e nelle forme stabilite nell’invito, tenuto conto degli elementi economici
e tecnici delle singole offerte.
La trattativa privata
Costituisce un sistema di scelta eccezionale, in quanto
l’amministrazione può farvi ricorso solo quando espressamente previsto dalla
legge, e consta dell’individuazione delle imprese da invitare alla gara sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti, desunte dal mercato
e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Le imprese così individuate sono contemporaneamente invitate a presentare le
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta e l’amministrazione appaltante negozia
il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previste per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante asta pubblica e
licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall’impresa
prescelta.
La concessione per la realizzazione di lavori pubblici
L’affidamento del lavoro avviene secondo le modalità previste
per la licitazione privata, attraverso il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Il bando di gara specifica le modalità mediante le quali i
partecipanti alla gara debbono dimostrare la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire i costi dell’investimento, oltre ad indicare,
tra l’altro: i limiti minimi e massimi del prezzo da corrispondere; l’eventuale
canone da corrispondere all’amministrazione; il tempo massimo previsto per
l’esecuzione dei lavori; il livello minimo delle qualità di gestione del
servizio; la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e le metodologie
del loro adeguamento nel tempo.