Nuovo codice degli appalti
Il 23 marzo 2006 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo
Codice degli Appalti, in attuazione della delega contenuta nell’art. 25 della
legge 18 aprile 2005 n.62.
La normativa nasce ancora una volta sulla spinta del legislatore
comunitario, in seguito all’entrata in vigore, nel nostro ordinamento, delle
Direttive comunitarie n.17 e 18 del 2004, rispettivamente di coordinamento
delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e di coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
A livello comunitario le direttive citate rispondono ad un’esigenza di
semplificazione della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare,
la direttiva n.18 introduce una disciplina unica per i tre settori - appalto di
lavori, di servizi e di forniture - mentre la direttiva n.17 regolamenta i
cd.”settori esclusi”.
Tra le principali novità proposte dal nuovo codice:
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L’art 49 introduce il cd.”avvalimento”, si tratta del riconoscimento
legislativo della possibilità per il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di
lavori, servizi, forniture di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero
di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto;
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Viene ampliato il ricorso alla trattativa privata ma, al contempo, sono
previste ipotesi di procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara;
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L’art.58 introduce tra le procedure di gara il “dialogo competitivo”; si
tratta, in particolare, di una procedura alla quale si può ricorrere nel caso
di appaltiparticolarmente complessi, qualora si ritenga che “ il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto”;
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Ai sensi dell’art.81, nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo
più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le
stazioni appaltanti scelgono tra i due criteri, quello più adeguato in
relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto;
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La disciplina comunitaria in materia di offerte anomale viene estesa anche agli
appalti sottosoglia, con la definitiva espunzione dal sistema del meccanismo di
esclusione automatica delle offerte anomale.