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Nuovo codice degli appalti

Il 23 marzo 2006 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti, in attuazione della delega contenuta nell’art. 25 della legge 18 aprile 2005 n.62.

 La normativa nasce ancora una volta sulla spinta del legislatore comunitario, in seguito all’entrata in vigore, nel nostro ordinamento, delle Direttive comunitarie n.17 e 18 del 2004, rispettivamente di coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

A livello comunitario le direttive citate rispondono ad un’esigenza di semplificazione della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare, la direttiva n.18 introduce una disciplina unica per i tre settori - appalto di lavori, di servizi e di forniture - mentre la direttiva n.17 regolamenta i cd.”settori esclusi”.

Tra le principali novità proposte dal nuovo codice:

  1. L’art 49 introduce il cd.”avvalimento”, si tratta del riconoscimento legislativo della possibilità per il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto;
  2. Viene ampliato il ricorso alla trattativa privata ma, al contempo, sono previste ipotesi di procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
  3. L’art.58 introduce tra le procedure di gara il “dialogo competitivo”; si tratta, in particolare, di una procedura alla quale si può ricorrere nel caso di appaltiparticolarmente complessi, qualora si ritenga che “ il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto”;
  4. Ai sensi dell’art.81, nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono tra i due criteri, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto;
  5. La disciplina comunitaria in materia di offerte anomale viene estesa anche agli appalti sottosoglia, con la definitiva espunzione dal sistema del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.