Le clausole vessatorie
A seguito della sentenza del Tribunale di Roma del 21 Gennaio 2000, sono
vessatorie, ai sensi degli artt.1649 bis e segg. cod. civ.:
-
le clausole che attribuiscono alla banca il diritto di recedere in mancanza di un
giustificato motivo e senza un preavviso ragionevole dai contratti bancari e finanziari
stipulati con il consumatore a tempo indeterminato. In conformità a quanto dispone
l'art. 1845, comma 3, cod.civ., il preavviso non può essere inferiore a 15 giorni,
dato che nessuna contrattazione individuale può giustificare una riduzione del predetto
termine. Va inibito ai sensi dell'art.1469 sexies cod.civ. l'uso di clausole che
non escludano in modo chiaro e comprensibile tale facoltà immotivata di recesso
ad nutum;
-
sono vessatorie, in quanto escludono o limitano la responsabilità del contraente
professionista nei confronti del consumatore, le clausole che attribuiscono
alla banca la facoltà di dare o meno esecuzione agli incarichi assunti nei confronti
del cliente o di stabilire in modo discrezionale le modalità di esecuzione degli
stessi;
-
le clausole sulla prestazione di servizi bancari e finanziari che
escludono la responsabilità della banca per fatti non direttamente imputabili
ad essa;
-
le clausole inserite nei contratti con i consumatori che attribuiscono alla
banca il potere unilaterale di modificare le condizioni economiche del rapporto
senza obbligo di immediata comunicazione al cliente;
-
le clausole che attribuiscono alla banca il potere di modificare unilateralmente
le condizioni giuridico-normative del rapporto nei contratti a tempo indeterminato
anche in assenza di un giustificato motivo (non rappresenta riferimento ad un giustificato
motivo il generico rinvio alle "proprie necessità organizzative");
-
le clausole inserite nei contratti fra banca e consumatori che indicano un termine
non ragionevole per i reclami del cliente in merito alle operazioni effettuate per
suo conto dalla banca e le clausole che stabiliscono che le risultanze dei libri
e/o delle altre scritture contabili della banca fanno prova nei confronti del cliente.