DLT 04/08/1999 n.342 - Vigente alla G.U. 18/01/2005 n. 13
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (in Gazz. Uff., 4
ottobre, n. 233). - Modifiche al d.legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio: composizione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art.
2, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 2
Raccolta del
risparmio da parte di società cooperative.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
(1) Aggiunge la lett. c-bis) al
comma 4 dell'art 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Aggiunge la lett. g) al comma
4 dell'art 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(3) Modifica il comma 4-bis
dell'art. 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(4) Modifica il comma 5 dell'art.
11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 3
Autorizzazione dell'attività bancaria.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 2-bis)
all'art. 14, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 4
Ammissione a socio di banca popolare.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 5 dell'art.
30, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 5
Ammissione a socio di banca di credito cooperativo.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Abroga il comma 5 dell'art.
34, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Sostituisce il comma 6
dell'art. 34, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 6
Credito fondiario: estinzione anticipata.
1. (Omissis) (1).
2. La disposizione del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente
decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in
vigore del medesimo.
(1) Sostituisce il comma 1
dell'art. 40, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 7
Garanzie relative al credito agrario e peschereccio.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 44, d.lg.
1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 8
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce il comma 1
dell'art. 46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Sostituisce il comma 3
dell'art. 46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(3) Aggiunge il comma 6 all'art.
46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 9
Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. (Omissis) (1).
2. La stipulazione dei contratti,
prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto
legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi
pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di
provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1º luglio 2000.
(1) Sostituisce l'art. 47, d.lg. 1º
settembre 1993, n. 385.
Articolo 10
Credito su pegno.
1. (Omissis) (1).
2. La disposizione del comma 1 non
si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di
credito su pegno.
(1) Sostituisce l'art. 48, d.lg.
1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 11
Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce la rubrica
dell'art. 52, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 12
Cessione di rapporti giuridici.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce la rubrica
dell'art, 58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Sostituisce il comma 3
dell'art. 58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(3) Aggiunge il comma 7 all'art.
58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 13
Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
delle società finanziarie capogruppo.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art.
63, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 14
Vigilanza ispettiva.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 3
dell'art. 68, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 15
Requisiti di onorabilità degli organi
dell'amministrazione straordinaria.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 6 all'art.
71, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 16
Gestione provvisoria.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 76, d.lg.
1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 17
Accertamento del passivo: rettifica di citazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica i commi 2 e 6
dell'art. 86, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 18
Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica
dell'articolo 58 t.u.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2 dell'art.
90, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 19
Restituzioni e riparti.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 1
dell'art. 91, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Modifica il comma 2 dell'art.
91, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 20
Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art.
106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Sostituisce il comma 5
dell'art. 106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(3) Sostituisce il comma 6
dell'art. 106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 21
Elenco speciale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 7 all'art.
107, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 22
Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il
decreto legislativo n. 319 del 1998.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 1
dell'art. 111, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Modifica il comma 2 dell'art.
111, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 23
Pubblicità delle condizioni contrattuali.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica la lett. a) del comma
3 dell'art. 116, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 24
Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 3 dell'art.
119, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Sostituisce il comma 4
dell'art. 119, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 25
Modalità di calcolo degli interessi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Le clausole relative alla
produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti
stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al
comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono
essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le
modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole
divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente
(3).
(1) Sostituisce la rubrica
dell'art. 120, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Aggiunge il comma 2 all'art.
120, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(3) La Corte costituzionale, con
sentenza 17 ottobre 2000, n. 425,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.
Articolo 26
Regole generali in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 3 all'art.
127, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 27
Controlli in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 128, d.lg.
1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 28
Abusiva attività finanziaria.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art.
132, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 29
Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico
ministero.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 132-bis al
d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 30
Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3 dell'art.
133, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 31
Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art.
138, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 32
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di
banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari
finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 1
dell'art. 140, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 33
Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione
dell'ambito soggettivo di applicazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 5 all'art.
144, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 34
Procedura sanzionatoria.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 145, d.lg.
1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 35
Soggetti operanti nel settore finanziario.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art.
155, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
(2) Aggiunge i commi 5 e 6
all'art. 155, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 36
Modifica di disposizioni legislative.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge i commi da 4 a 7 all'art. 156, d.lg. 1º
settembre 1993, n. 385.
Articolo 37
Norme abrogate.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 3-bis
all'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
Articolo 38
Termini per le norme di attuazione.
1. I provvedimenti attuativi delle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.