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DLT 04/08/1999 n.342 - Vigente alla G.U. 18/01/2005 n. 13

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (in Gazz. Uff., 4 ottobre, n. 233). - Modifiche al d.legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 2, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 2

Raccolta del risparmio da parte di società cooperative.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

(1) Aggiunge la lett. c-bis) al comma 4 dell'art 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Aggiunge la lett. g) al comma 4 dell'art 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(3) Modifica il comma 4-bis dell'art. 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(4) Modifica il comma 5 dell'art. 11, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 3

Autorizzazione dell'attività bancaria.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 2-bis) all'art. 14, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 4

Ammissione a socio di banca popolare.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 5 dell'art. 30, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 5

Ammissione a socio di banca di credito cooperativo.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Abroga il comma 5 dell'art. 34, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 34, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 6

Credito fondiario: estinzione anticipata.

1. (Omissis) (1).

2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 40, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 7

Garanzie relative al credito agrario e peschereccio.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 44, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 8

Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(3) Aggiunge il comma 6 all'art. 46, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 9

Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

1. (Omissis) (1).

2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1º luglio 2000.

(1) Sostituisce l'art. 47, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 10

Credito su pegno.

1. (Omissis) (1).

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno.

(1) Sostituisce l'art. 48, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 11

Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 52, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 12

Cessione di rapporti giuridici.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

(1) Sostituisce la rubrica dell'art, 58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(3) Aggiunge il comma 7 all'art. 58, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 13

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle società finanziarie capogruppo.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 63, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 14

Vigilanza ispettiva.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 68, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 15

Requisiti di onorabilità degli organi dell'amministrazione straordinaria.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 6 all'art. 71, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 16

Gestione provvisoria.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 76, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 17

Accertamento del passivo: rettifica di citazione.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica i commi 2 e 6 dell'art. 86, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 18

Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 2 dell'art. 90, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 19

Restituzioni e riparti.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 91, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Modifica il comma 2 dell'art. 91, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 20

Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Sostituisce il comma 5 dell'art. 106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(3) Sostituisce il comma 6 dell'art. 106, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 21

Elenco speciale.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 7 all'art. 107, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 22

Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 111, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Modifica il comma 2 dell'art. 111, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 23

Pubblicità delle condizioni contrattuali.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica la lett. a) del comma 3 dell'art. 116, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 24

Comunicazioni periodiche alla clientela.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Modifica il comma 3 dell'art. 119, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Sostituisce il comma 4 dell'art. 119, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 25

Modalità di calcolo degli interessi.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente (3).

(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 120, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Aggiunge il comma 2 all'art. 120, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 26

Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 3 all'art. 127, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 27

Controlli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 128, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 28

Abusiva attività finanziaria.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 132, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 29

Abusivismo bancario e finanziario: denunzia al pubblico ministero.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 132-bis al d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 30

Abuso di denominazione bancaria: depenalizzazione.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 3 dell'art. 133, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 31

Aggiotaggio bancario: rettifica di citazione.

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 138, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 32

Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 140, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 33

Sanzioni amministrative pecuniarie: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 5 all'art. 144, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 34

Procedura sanzionatoria.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 145, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 35

Soggetti operanti nel settore finanziario.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

(2) Aggiunge i commi 5 e 6 all'art. 155, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 36

Modifica di disposizioni legislative.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge i commi da 4 a 7 all'art. 156, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 37

Norme abrogate.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 38

Termini per le norme di attuazione.

1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.