Decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306).
- Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205.
Preambolo
TITOLO I
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
IN MATERIA DI ALIMENTI
Capo I
TRASFORMAZIONE DEI REATI
IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Articolo 1
Depenalizzazione.
1. Sono trasformate in illeciti
amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni
previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto
legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine
dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli
5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2
Sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Le violazioni indicate
dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita
con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare
della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore
a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita
con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda,
è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva
è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni
negli altri casi;
c) se la violazione è punita
con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa
o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando
la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a
centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione
è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti
minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa
o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa
o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione
o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare
della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Articolo 3
Sanzioni amministrative
accessorie.
1. Le pene accessorie previste
per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative
accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni
che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi
di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione
delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto
dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto
della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione
specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un
minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad
un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
b) per i fatti di particolare
gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
3. Nei casi in cui possono
essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Articolo 4
Autorità competente.
1. Salvo quanto previsto
dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma
dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare
le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni
stesse.
2. Per le violazioni previste
dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dalla
legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dalla legge 24 luglio 1962, n. 1104, dalla legge
9 ottobre 1980, n. 659, dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, dalla legge 2 agosto
1982, n. 527 e dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono
applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole
e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle
regioni e dalle province autonome.
Capo II
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA
SANZIONATORIA
Articolo 5
Circostanza aggravante di
delitti previsti dal codice penale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 517-bis
al c.p.
Articolo 6
Modifiche alla legge 30
aprile 1962, n. 283.
1. La legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Sostituisce il secondo
comma dell'art. 12, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(3) Aggiunge l'art. 12-bis
alla l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 7
Affissione e pubblicazione
del provvedimento che applica sanzioni amministrative.
1. Quando è applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per
una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa
con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto
dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto
della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento
che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto
un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito
commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o
il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore
a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità
del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra
degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale,
l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del
provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale,
in quanto applicabile.
Articolo 8
Chiusura dello stabilimento
o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
1. Gli organi della pubblica
amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono
la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti
igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento è immediatamente
revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni
previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice
penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile
1962, n. 283.
TITOLO II
MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Articolo 9
Disposizioni generali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge gli articoli
1083-bis e 1083-ter al c.nav.
(2) Modifica il comma 1,
art. 1086, c.nav.
Articolo 10
Disposizioni sui beni pubblici
destinati alla navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1163 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Modifica l'art. 1162,
c.nav.
(2) Modifica il comma 1,
art. 1163, c.nav.
(3) Modifica il comma 2,
art. 1163, c.nav.
(4) Modifica l'art. 1164,
c.nav.
Articolo 11
Disposizioni sull'ordinamento
e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
(1) Modifica l'art. 1169,
c.nav.
(2) Modifica l'art. 1170,
c.nav.
(3) Modifica l'art. 1171,
c.nav.
(4) Modifica l'art. 1174,
c.nav.
(5) Sostituisce l'art. 1175
del c.nav.
Articolo 12
Disposizioni sull'assunzione
della gente di mare e del personale navigante.
1. L'articolo 1178 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. L'articolo 1179 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
3. L'articolo 1180 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 1178, c.nav.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 1178, c.nav.
(3) Modifica il comma 1
dell'art. 1179, c.nav.
(4) Modifica il comma 2
dell'art. 1179, c.nav.
(5) Modifica il comma 1
dell'art. 1180, c.nav.
(6) Modifica il comma 2
dell'art. 1180, c.nav.
Articolo 13
Disposizioni sulla proprietà
della nave e dell'aeromobile.
1. L'articolo 1184 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 1184, c.nav.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 1184, c.nav.
Articolo 14
Disposizioni sulla polizia
della navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1193 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 1196 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. L'articolo 1199 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8);
c) (Omissis) (9).
6. L'articolo 1200 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (10);
b) (Omissis) (11);
c) (Omissis) (12).
7. (Omissis) (13).
8. L'articolo 1201-bis del
codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (14);
b) (Omissis) (14);
c) (Omissis) (15);
d) (Omissis) (16).
9. L'articolo 1204 del codice
della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (17);
b) (Omissis) (18);
c) (Omissis) (19).
10. (Omissis) (20).
11. L'articolo 1208 del
codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (21);
b) (Omissis) (22).
12. (Omissis) (23).
13. (Omissis) (24).
14. (Omissis) (25).
15. (Omissis) (26).
(1) Sostituisce l'art. 1190,
c.nav.
(2) Modifica il comma 1
dell'art. 1193, c.nav.
(3) Modifica il comma 2
dell'art. 1193, c.nav.
(4) Modifica il comma 1
dell'art. 1196, c.nav.
(5) Modifica il comma 2
dell'art. 1196, c.nav.
(6) Modifica l'art. 1198,
c.nav.
(7) Modifica il comma 1
dell'art. 1199, c.nav.
(8) Modifica il comma 2
dell'art. 1199, c.nav.
(9) Sostituisce con due
commi l'originario terzo comma dell'art. 1199, c.nav.
(10) Modifica il comma 1
dell'art. 1200, c.nav.
(11) Modifica il comma 2
dell'art. 1200, c.nav.
(12) Modifica il comma 3
dell'art. 1200, c.nav.
(13) Modifica l'art. 1201,
c.nav.
(14) Modifica il comma 1
dell'art. 1201-bis, c.nav.
(15) Modifica il comma 2
dell'art. 1201-bis, c.nav.
(16) Aggiunge un comma,
dopo il terzo, all'art. 1201-bis, c.nav.
(17) Modifica il comma 1
dell'art. 1204, c.nav.
(18) Modifica il comma 2
dell'art. 1204, c.nav.
(19) Aggiunge un comma,
dopo il secondo, all'art. 1204, c.nav.
(20) Modifica l'art. 1207,
c.nav.
(21) Modifica il comma 1
dell'art. 1208, c.nav.
(22) Modifica il comma 2
dell'art. 1208, c.nav.
(23) Modifica l'art. 1209,
c.nav.
(24) Modifica l'art. 1211,
c.nav.
(25) Modifica l'art. 1213,
c.nav.
(26) Sostituisce l'art.
1214, c.nav.
Articolo 15
Modifiche all'articolo 5
della legge 29 gennaio 1986, n. 32.
1. L'articolo 5 della legge
29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (1);
c) (Omissis) (2);
d) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(3) Aggiunge un comma, dopo
il terzo, all'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
Articolo 16
Autorità competenti all'applicazione
delle sanzioni amministrative.
1. Le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo
le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
TITOLO III
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Articolo 17
Blocco stradale o ferroviario.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il primo
e il secondo comma dell'art. 1, d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
(2) Aggiunge l'art. 1-bis
al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
Articolo 18
Autotrasporto.
1. L'articolo 26 della legge
6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4).
2. L'articolo 46 della legge
6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
3. L'articolo 60 della legge
6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8).
4. (Omissis) (9).
5. (Omissis) (10).
(1) Modifica il comma 1,
art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(2) Abroga il comma 2, art.
26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(3) Modifica il comma 3,
art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(4) Aggiunge un comma, dopo
il terzo, all'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(5) Modifica il comma 1,
art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(6) Sostituisce il secondo
comma dell'art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(7) Modifica la rubrica
e il comma 1 dell'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(8) Aggiunge un comma, dopo
il terzo, all'art. 60. l. 6 giugno 1974, n. 298.
(9) Modifica il comma 6,
art. 83, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(10) Modifica il comma 3,
art. 88, l. 6 giugno 1974, n. 298.
Articolo 19
Guida dei veicoli.
1. L'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
5. (Omissis) (6).
6. (Omissis) (7).
7. (Omissis) (8).
8. (Omissis) (9).
(1) Sostituisce il comma
13 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma
18 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce con i commi
4 e 4-bis l'originario comma 4 dell'art. 124, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il secondo
periodo del comma 7 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Modifica il comma 6
dell'art. 136, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 4
dell'art. 213, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Sostituisce il comma
6 dell'art. 216, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(8) Sostituisce il comma
6 dell'art. 217, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(9) Sostituisce il comma
6 dell'art. 218, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 20
Comportamenti durante la
circolazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce, con i commi
8 e 8-bis, l'originario comma 8 dell'art. 168, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 19
dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce il primo
periodo del comma 22 dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 7
dell'art. 192, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 21
Dati di identificazione
e targhe.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. (Omissis) (7).
(1) Modifica il comma 6
dell'art. 74, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 9
dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Aggiunge un periodo
al comma 14 dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 12
dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Sostituisce il secondo
periodo del comma 15 dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 5
dell'art. 113, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Modifica il comma 7
dell'art. 114, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 22
Anagrafe nazionale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 11
dell'art. 226, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 23
Disposizioni di coordinamento
e finali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. L'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 195, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Aggiunge il comma 3-bis
all'art. 202, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Abroga il comma 2 dell'art.
205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il comma
3 dell'art. 205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Aggiunge il comma 1-bis
all'art. 214, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
TITOLO IV
RIFORMA DELLA DISCIPLINA
SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE
Articolo 24
Abolizione del principio
di ultrattività delle norme penali finanziarie.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Non è ammessa ripetizione
delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
(1) Abroga l'art. 20, l.
7 gennaio 1929, n. 4.
(2) Abroga l'art. 7, d.l.
16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154 e l'art. 7-ter, d.l. 10
giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.
Articolo 25
Depenalizzazione dei reati
di contrabbando doganale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 295-bis
al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Articolo 26
Modifica della disciplina
del contrabbando abituale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 297,
d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Articolo 27
Depenalizzazione del reato
previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853. 1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 26,
art. 2, l'art. 297, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985,
n. 17.
TITOLO V
RIFORMA DELLA DISCIPLINA
SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Articolo 28
Depenalizzazione del reato
di emissione di assegno senza autorizzazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1,
l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 29
Depenalizzazione del reato
di emissione di assegno senza provvista.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 2,
l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 30
Competenza.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4,
l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 31
Sanzioni amministrative
accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli
articoli 5 e 5-bis, l'originario art. 5, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 32
Inosservanza delle sanzioni
amministrative accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 7,
l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 33
Pagamento tardivo dell'assegno
e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli
articoli 8 e 8-bis, l'originario art. 8, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 34
Revoca delle autorizzazioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli
articoli 9, 9-bis e 9-ter, l'originario art. 9, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 35
Responsabilità del trattario.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 10,
l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 36
Archivio informatico.
1. (Omissis) (1).
2. Con regolamento emanato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali,
disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati
all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli
o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui
la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e
ne consente la consultazione. (2)
3. Con distinto regolamento
emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al
comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività
previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì
a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso
e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati
e degli uffici postali.
(1) Aggiunge l'art. 10-bis
alla l. 15 dicembre 1990, n. 386.
(2) Si veda il d.m. 7 novembre
2001, n. 458.
Articolo 37
Sanzioni penali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 124,
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
(2) Sostituisce l'art. 125,
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
TITOLO VI
TRASFORMAZIONE DI REATI
IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Capo I
DEPENALIZZAZIONE DI REATI
PREVISTI DAL CODICE PENALE
Articolo 38
Modifica dell'articolo 345
del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 345,
c.p.
Articolo 39
Modifica dell'articolo 350
del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 350,
c.p.
Articolo 40
Modifica dell'articolo 352
del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il
sequestro.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 352,
c.p.
Articolo 41
Modifica dell'articolo 465
del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese
di trasporto.
1. L'articolo 465 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 465, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 465, c.p.
Articolo 42
Modifica dell'articolo 466
del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti
usati.
1. L'articolo 466 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 466, c.p.
(2) Sostituisce il comma
2 dell'art. 466, c.p.
(3) Vedi d.m. 23 gennaio
2001.
Articolo 43
Modifica dell'articolo 498
del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori.
1. L'articolo 498 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 498, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 498, c.p.
(3) Sostituisce il comma
3 dell'art. 498, c.p.
Articolo 44
Modifica dell'articolo 527
del codice penale, in tema di atti osceni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2
dell'art. 527, c.p.
Articolo 45
Modifica dell'articolo 654
del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 654,
c.p.
Articolo 46
Modifica dell'articolo 663
del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti
o disegni.
1. L'articolo 663 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 663, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 663, c.p.
Articolo 47
Modifica dell'articolo 663-bis
del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 663-bis,
c.p.
Articolo 48
Modifica dell'articolo 664
del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni.
1. L'articolo 664 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 664, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 664, c.p.
Articolo 49
Modifica dell'articolo 666
del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
1. L'articolo 666 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 666, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 666, c.p.
(3) Aggiunge due commi,
dopo il secondo, all'art. 666, c.p.
Articolo 50
Modifica dell'articolo 675
del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 675,
c.p.
Articolo 51
Modifica dell'articolo 676
del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 676, c.p.
Articolo 52
Modifica dell'articolo 677
del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
rovina.
1. L'articolo 677 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 677, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 677, c.p.
Articolo 53
Modifica dell'articolo 686
del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe.
1. L'articolo 686 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3) (4).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 686, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 686, c.p.
(3) Aggiunge due commi,
dopo il secondo, all'art. 686, c.p.
(4) Vedi d.m. 23 gennaio
2001.
Articolo 54
Modifica dell'articolo 688
del codice penale, in tema di ubriachezza.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 688, c.p.
Articolo 55
Modifica dell'articolo 692
del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 692, c.p.
Articolo 56
Modifica dell'articolo 705
del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose.
1. L'articolo 705 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 705, c.p.
(2) Aggiunge un comma, dopo
il primo, all'art. 705, c.p.
Articolo 57
Modifica dell'articolo 724
del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
1. L'articolo 724 del codice
penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 724, c.p.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 724, c.p.
Articolo 58
Modifica dell'articolo 725
del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 725,
c.p.
Articolo 59
Autorità competenti ad applicare
le sanzioni amministrative.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 19-bis
al r.d. 28 maggio 1931, n. 601.
Capo II
DEPENALIZZAZIONE DI REATI
PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
Articolo 60
Modifiche al regio decreto
14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo
in Sardegna.
1. Il regio decreto 14 luglio
1898, n. 404 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3) .
(1) Modifica l'art. 15,
r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
(2) Sostituisce l'art. 23,
r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
(3) Modifica l'art. 24,
r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
Articolo 61
Modifica dell'articolo 142
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 142,
r.d. 8 maggio 1904, n. 368.
Articolo 62
Modifica dell'articolo 1
della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema
della Croce Rossa.
1. L'articolo 1 della legge
30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
(3) Modifica il comma 3
dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
Articolo 63
Modifiche al regio decreto
11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione
interna e sulla fluitazione.
1. Il regio decreto 11 luglio
1913, n. 959 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 54, r.d. 11 luglio 1913, n. 959.
(2) Sostituisce l'art. 55,
r.d. 11 luglio 1913, n. 959.
Articolo 64
Modifica dell'articolo 13
del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione
e repressione dell'abigeato in Sicilia.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 13,
d.l.lgt. 18 gennaio 1917, n. 148.
Articolo 65
Modifica dell'articolo 4
della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui.
1. L'articolo 4 della legge
19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 4, l. 19 aprile 1925, n. 475.
(2) Sostituisce il secondo
comma dell'art. 4, l. 19 aprile 1925, n. 475.
Articolo 66
Modifiche al regio decreto-legge
9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione.
Il regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1132, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l'art. 19,
r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331.
(2) Sostituisce l'art. 20,
r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331.
Articolo 67
Modifica dell'articolo 11
del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti
di importazione e di esportazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 11, r.d.l. 14 novembre 1926, n. 1923, conv. in l. 7 luglio 1927, n. 1495.
Articolo 68
Modifica dell'articolo 20
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 6
dell'art. 20, r.d. 3 marzo 1934, n. 383.
Articolo 69
Modifica dell'articolo 24
della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 24,
l. 26 aprile 1934, n. 653.
Articolo 70
Modifiche al regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie.
1. Il regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 5
dell'art. 201, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 221, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 71
Modifiche al regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale.
1. Il regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,
n. 115, è cosi modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 115, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 115, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
(3) Modifica il comma 1
dell'art. 116, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
Articolo 72
Modifica dell'articolo 116
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi
sul lotto pubblico.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3
dell'art. 116, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
Articolo 73
Modifica dell'articolo 3
della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria
per le persone addette ai lavori domestici.
1. L'articolo 3 della legge
22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. Resta abrogato l'articolo
76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 3, l. 22 giugno 1939, n. 1239.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 3, l. 22 giugno 1939, n. 1239.
Articolo 74
Modifiche alla legge 10
giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle
armi.
1. La legge 10 giugno 1940,
n. 653 è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 6
dell'art. 32, l. 10 giugno 1940, n. 653.
(2) Abroga l'art. 33, l.
10 giugno 1940, n. 653.
Articolo 75
Modifica dell'articolo 6
della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 6, l. 27 maggio 1949, n. 260.
Articolo 76
Modifica dell'articolo 23
della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 4
dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218.
Articolo 77
Modifica dell'articolo 9
della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi»
nell'abitato del Comune di Matera.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3
dell'art. 9, l. 17 maggio 1952, n. 619.
Articolo 78
Modifiche alla legge 19
gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato.
1. La legge 19 gennaio 1955,
n. 25 è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6).
(1) Modifica la lett. a),
del comma 1 dell'art. 23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(2) Modifica la lett. b),
del comma 1 dell'art. 23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(3) Abroga il comma 2 dell'art.
23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(4) Modifica la lett. a),
del comma 1 dell'art. 29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(5) Modifica la lett. b),
del comma 1 dell'art. 29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(6) Abroga il comma 2 dell'art.
29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
Articolo 79
Modifica dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni
familiari.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 4
dell'art. 82, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797.
Articolo 80
Modifica dell'articolo 14
della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi.
1. L'articolo 14 della legge
14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 14, l. 14 febbraio 1958, n. 138.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 14, l. 14 febbraio 1958, n. 138.
Articolo 81
Modifica dell'articolo 5
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio.
1. L'articolo 5 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 5, l. 20 febbraio 1958, n. 75.
(2) Abroga il comma 4 dell'art.
5, l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 82
Modifica dell'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 12,
l. 21 marzo 1958, n. 326.
Articolo 83
Modifica dell'articolo 4
della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 4, l. 29 novembre 1961, n. 1325.
Articolo 84
Modifica dell'articolo 15
della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 15, l. 21 aprile 1962, n. 161.
Articolo 85
Modifica dell'articolo 26
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 26, l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Articolo 86
Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste
elettorali.
1. Il decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(3) Aggiunge un comma, dopo
il secondo, all'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(4) Modifica il comma 1
dell'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(5) Sostituisce il secondo
comma dell'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(6) Aggiunge un comma, dopo
il secondo, all'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
Articolo 87
Modifica dell'articolo 40
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi
pensionistiche.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 40, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
Articolo 88
Modifica dell'articolo 14
della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 14, l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Articolo 89
Modifica dell'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di
imposta sugli spettacoli.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2
dell'art. 36, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640.
Articolo 90
Modifica dell'articolo 11
della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione
di gas di petrolio in bombole.
1. L'articolo 11 della legge
2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) il quinto comma è abrogato.
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(2) Modifica il comma 2
dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(3) Sostituisce il quarto
comma dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(4) Abroga il comma 5 dell'art.
11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
Articolo 91
Modifica dell'articolo 5
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 9
dell'art. 5, l.25 febbraio 1987, n. 67.
Articolo 92
Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano.
1. Il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 10
dell'art. 6, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541.
(2) Modifica il comma 1
dell'art. 15, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541.
Articolo 93
Autorità competenti.
1. Le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma
del presente capo sono le seguenti:
a) Ministero dell'interno:
articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della
legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio
1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo
15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973,
n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) Ministero del lavoro:
articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno
1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
c) Ministero della sanità:
articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
d) Ministero del commercio
con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito
dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
e) Ministero delle finanze:
articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) Ministero dei beni culturali:
articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
g) Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
h) enti ed istituti gestori
delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo
23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
i) regioni: articolo 142
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio
1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
l) sindaco: articolo 221
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE 24
NOVEMBRE 1981, N. 689
Articolo 94
Reiterazione delle violazioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 8-bis
alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 95
Principio di specialità.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 96
Aggiornamento del limite
minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 10, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 97
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. L'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1
dell'art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Modifica i commi 4 e
7 dell'art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 98
Competenza per il giudizio
di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 22-bis
alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 99
Giudizio di opposizione.
1. L'articolo 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Sostituisce la parola
pretore con giudice ovunque compaia nell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Aggiunge un periodo
all'undicesimo comma dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 100
Applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse.
1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non
si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Articolo 101
Procedimenti definiti con
sentenza irrevocabile.
1. Se i procedimenti penali
per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti,
prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili,
il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato
e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
[2. Le multe e le ammende
inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme
alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle
pene pecuniarie.] (1)
3. Restano salve la confisca
nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni
depenalizzate come sanzioni amministrative.
(1) La Corte costituzionale,
con sentenza 31 maggio 2001, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma.
Articolo 102
Trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.
1. Nei casi previsti dall'articolo
100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati
in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per
altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non
è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal
pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione
nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è
stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano,
pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non
luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo
la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa
notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso
al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni
o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto
non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal
presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità
contabile.
Articolo 103
Uffici competenti a ricevere
il rapporto.
1. I ministeri e gli enti
competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate
dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali
deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione
ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
(1).
(1) Con D.M. 16 gennaio
2000 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32), è stato individuato nella prefettura,
l'ufficio periferico del Ministero dell'interno, competente a ricevere il rapporto
previsto dall'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz.
Uff. 8 marzo 2000, n. 56) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressione
frodi, la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente
all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Con D.M. 14 febbraio
2000 (Gazz. Uff. 14 marzo 2000, n. 61) è stato individuato nella Direzione generale
per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi, divisione quarta,
l'ufficio del Ministero per il commercio con l'estero al quale deve essere inviato
il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 17 febbraio
2000 (Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67) è stato individuato nella Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio l'ufficio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate. Con
D.M. 11 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302), integrato dal D.M. 28
giugno 2001 (Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218), sono stati individuati gli uffici
centrali e periferici del Ministero della sanità competenti a ricevere il rapporto
di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 12 gennaio 2001 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 2001, n. 20) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressioni
frodi, la struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Vedi anche: il D.M. 23 gennaio 2001, per il Ministero delle finanze; il D.M. 15
marzo 2001, per il Ministero dei trasporti e della navigazione; il D.M. 10 maggio
2002, per il Ministero delle attività produttive. Con D.M. 19 febbraio 2003 (Gazz.
Uff. 6 maggio 2003, n. 103) è stato individuato il capitolo di entrata su cui affluiscono
le somme versate a titolo di sanzioni di cui al presente decreto.
Articolo 104
Disposizioni concernenti
le competenze delle regioni e degli enti locali.
1. Per le funzioni ed i
compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni
depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti
locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo
7 della medesima legge n. 59 del 1997.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare,
secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni
loro attribuite.
Articolo 105
Entrata in vigore delle
disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento
irregolari.
1. Le disposizioni degli
articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto
dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni
di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel
comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni
da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo
9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente
decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo
9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione,
le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio
eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.
ALLEGATO
ELENCO DELLE LEGGI RECANTI
VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1.
AVVERTENZA: i riferimenti
agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica
o di integrazione.
1. Legge 2 agosto 1897,
n. 378, recante «Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio
delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco».
2. Regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 recante «Repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari».
3. Legge 4 novembre 1951,
n. 1316, recante «Disciplina della produzione e del commercio della margarina e
dei grassi idrogenati alimentari».
4. Legge 7 dicembre 1951,
n. 1119, recante «Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti».
5. Legge 10 aprile 1954,
n. 195, recante «Tutela delle denominazione di origine e tipiche dei formaggi».
6. Decreto-legge 11 gennaio
1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante «Aumento del prezzo
dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina
della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati»,
ad eccezione dell'art. 16.
7. Legge 23 dicembre 1956,
n. 1526, recante norme a «Difesa della genuinità del burro».
8. Legge 13 novembre 1960,
n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva».
9. Legge 30 aprile 1962,
n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande» ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
10. Legge 24 luglio 1962,
n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati
ad uso commestibile».
11. Legge 16 agosto 1962,
n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra».
12. Legge 15 febbraio 1963,
n. 281, recante «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».
13. Decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «Norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei mosti dei vini».
14. Decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «Norme per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti vini ed aceti».
15. Legge 27 gennaio 1968,
n. 35, recante «Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio
di oliva e dell'olio di semi».
16. Legge 9 ottobre 1980,
n. 659, recante «Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e
nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché degli alimenti con aggiunta
di oli e grassi».
17. Legge 4 novembre 1981,
n. 628, recante «Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica
del prosciutto veneto berico-euganeo».
18. Legge 2 agosto 1982,
n. 527, recante «Norme per la produzione e commercializzazione degli agri».
19. Decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE)
n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con
i prodotti alimentari».
20. Decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante «Nuove norme
in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché
sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».
21. Decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante «Attuazione delle direttive CEE
numeri 78/631 81/187 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura del
preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183».
22. Decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE
n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
23. Legge 30 maggio 1989,
n. 224, recante «Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi delimitazione
della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».
24. Legge 12 gennaio 1990,
n. 1l, recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena delimitazione
della zona d: produzione e caratteristiche del prodotto».
25. Legge 13 febbraio 1990,
n. 26, recante «Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".
26. Legge 14 febbraio 1990,
n. 30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del prosciutto di San
Daniele».
27. Decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai
materiali di base per la loro preparazione».
28. Decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia
di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana».
29. Decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE
n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinario.
30. Legge 10 febbraio 1992,
n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».
31. Decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa
ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti
a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».
32. Decreto legislativo
4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia
di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e
dei loro ingredienti».
33. Decreto legislativo
4 febbraio 1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente
i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato
degli ovoprodotti».
34. Decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale
sono stabilite le condizioni di preparazione immissione sul mercato ed utilizzazione
dei mangimi medicati nella Comunità».
35. Decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, recante «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE
concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche».
36. Decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
37. Decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
38. Decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 336, recante «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze b-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo
su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».
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