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DEPENALIZZAZIONE

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205.

 

Preambolo

(Omissis).

 

TITOLO I

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ALIMENTI

 

Capo I

TRASFORMAZIONE DEI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

Articolo 1
Depenalizzazione.
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2
Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Articolo 3
Sanzioni amministrative accessorie.
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 4
Autorità competente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.

2. Per le violazioni previste dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dalla legge 24 luglio 1962, n. 1104, dalla legge 9 ottobre 1980, n. 659, dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, dalla legge 2 agosto 1982, n. 527 e dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.

 

Capo II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

 

Articolo 5
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 517-bis al c.p.
Articolo 6
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, l. 30 aprile 1962, n. 283.
(3) Aggiunge l'art. 12-bis alla l. 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 7
Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative.
1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Articolo 8
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

TITOLO II

MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

 

Articolo 9
Disposizioni generali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Aggiunge gli articoli 1083-bis e 1083-ter al c.nav.
(2) Modifica il comma 1, art. 1086, c.nav.
Articolo 10
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Modifica l'art. 1162, c.nav.
(2) Modifica il comma 1, art. 1163, c.nav.
(3) Modifica il comma 2, art. 1163, c.nav.
(4) Modifica l'art. 1164, c.nav.
Articolo 11
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
(1) Modifica l'art. 1169, c.nav.
(2) Modifica l'art. 1170, c.nav.
(3) Modifica l'art. 1171, c.nav.
(4) Modifica l'art. 1174, c.nav.
(5) Sostituisce l'art. 1175 del c.nav.
Articolo 12
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante.
1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1178, c.nav.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 1178, c.nav.
(3) Modifica il comma 1 dell'art. 1179, c.nav.
(4) Modifica il comma 2 dell'art. 1179, c.nav.
(5) Modifica il comma 1 dell'art. 1180, c.nav.
(6) Modifica il comma 2 dell'art. 1180, c.nav.
Articolo 13
Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile.
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1184, c.nav.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 1184, c.nav.
Articolo 14
Disposizioni sulla polizia della navigazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8);
c) (Omissis) (9).
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (10);
b) (Omissis) (11);
c) (Omissis) (12).
7. (Omissis) (13).
8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (14);
b) (Omissis) (14);
c) (Omissis) (15);
d) (Omissis) (16).
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (17);
b) (Omissis) (18);
c) (Omissis) (19).
10. (Omissis) (20).
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:
a) (Omissis) (21);
b) (Omissis) (22).
12. (Omissis) (23).
13. (Omissis) (24).
14. (Omissis) (25).
15. (Omissis) (26).
(1) Sostituisce l'art. 1190, c.nav.
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 1193, c.nav.
(3) Modifica il comma 2 dell'art. 1193, c.nav.
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 1196, c.nav.
(5) Modifica il comma 2 dell'art. 1196, c.nav.
(6) Modifica l'art. 1198, c.nav.
(7) Modifica il comma 1 dell'art. 1199, c.nav.
(8) Modifica il comma 2 dell'art. 1199, c.nav.
(9) Sostituisce con due commi l'originario terzo comma dell'art. 1199, c.nav.
(10) Modifica il comma 1 dell'art. 1200, c.nav.
(11) Modifica il comma 2 dell'art. 1200, c.nav.
(12) Modifica il comma 3 dell'art. 1200, c.nav.
(13) Modifica l'art. 1201, c.nav.
(14) Modifica il comma 1 dell'art. 1201-bis, c.nav.
(15) Modifica il comma 2 dell'art. 1201-bis, c.nav.
(16) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1201-bis, c.nav.
(17) Modifica il comma 1 dell'art. 1204, c.nav.
(18) Modifica il comma 2 dell'art. 1204, c.nav.
(19) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1204, c.nav.
(20) Modifica l'art. 1207, c.nav.
(21) Modifica il comma 1 dell'art. 1208, c.nav.
(22) Modifica il comma 2 dell'art. 1208, c.nav.
(23) Modifica l'art. 1209, c.nav.
(24) Modifica l'art. 1211, c.nav.
(25) Modifica l'art. 1213, c.nav.
(26) Sostituisce l'art. 1214, c.nav.
Articolo 15
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32.
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (1);
c) (Omissis) (2);
d) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 5, l. 29 gennaio 1986, n. 32.
Articolo 16
Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

 

TITOLO III

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

 

Articolo 17
Blocco stradale o ferroviario.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 1, d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
(2) Aggiunge l'art. 1-bis al d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66.
Articolo 18
Autotrasporto.
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4).
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (5);
b) (Omissis) (6).
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) (Omissis) (7);
b) (Omissis) (8).
4. (Omissis) (9).
5. (Omissis) (10).
(1) Modifica il comma 1, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(2) Abroga il comma 2, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(3) Modifica il comma 3, art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(4) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(5) Modifica il comma 1, art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(6) Sostituisce il secondo comma dell'art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(7) Modifica la rubrica e il comma 1 dell'art. 26, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(8) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 60. l. 6 giugno 1974, n. 298.
(9) Modifica il comma 6, art. 83, l. 6 giugno 1974, n. 298.
(10) Modifica il comma 3, art. 88, l. 6 giugno 1974, n. 298.
Articolo 19
Guida dei veicoli.
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
5. (Omissis) (6).
6. (Omissis) (7).
7. (Omissis) (8).
8. (Omissis) (9).
(1) Sostituisce il comma 13 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 18 dell'art. 116, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce con i commi 4 e 4-bis l'originario comma 4 dell'art. 124, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'art. 126, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Modifica il comma 6 dell'art. 136, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 4 dell'art. 213, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Sostituisce il comma 6 dell'art. 216, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(8) Sostituisce il comma 6 dell'art. 217, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 218, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 20
Comportamenti durante la circolazione.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce, con i commi 8 e 8-bis, l'originario comma 8 dell'art. 168, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 19 dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce il primo periodo del comma 22 dell'art. 176, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 7 dell'art. 192, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 21
Dati di identificazione e targhe.
1. (Omissis) (1).
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3).
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (4);
b) (Omissis) (5).
4. (Omissis) (6).
5. (Omissis) (7).
(1) Modifica il comma 6 dell'art. 74, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Modifica il comma 9 dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Aggiunge un periodo al comma 14 dell'art. 97, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Modifica il comma 12 dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Sostituisce il secondo periodo del comma 15 dell'art. 100, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Modifica il comma 5 dell'art. 113, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Modifica il comma 7 dell'art. 114, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 22
Anagrafe nazionale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 11 dell'art. 226, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 23
Disposizioni di coordinamento e finali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) (Omissis) (3);
b) (Omissis) (4).
4. (Omissis) (5).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 195, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 202, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Abroga il comma 2 dell'art. 205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 205, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

(5) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 214, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.

 

TITOLO IV
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI FINANZIARIE
Articolo 24
Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Non è ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.
(1) Abroga l'art. 20, l. 7 gennaio 1929, n. 4.
(2) Abroga l'art. 7, d.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in l. 15 maggio 1991, n. 154 e l'art. 7-ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.
Articolo 25
Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 295-bis al d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Articolo 26
Modifica della disciplina del contrabbando abituale.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 297, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Articolo 27
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853. 1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 26, art. 2, l'art. 297, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17.

 

TITOLO V
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA RELATIVA AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI
Articolo 28
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 29
Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 30
Competenza.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 31
Sanzioni amministrative accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 5 e 5-bis, l'originario art. 5, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 32
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 7, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 33
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 8 e 8-bis, l'originario art. 8, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 34
Revoca delle autorizzazioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, l'originario art. 9, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 35
Responsabilità del trattario.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 10, l. 15 dicembre 1990, n. 386.
Articolo 36
Archivio informatico.
1. (Omissis) (1).
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione. (2)
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
(1) Aggiunge l'art. 10-bis alla l. 15 dicembre 1990, n. 386.
(2) Si veda il d.m. 7 novembre 2001, n. 458.
Articolo 37
Sanzioni penali.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 124, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(2) Sostituisce l'art. 125, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

 

TITOLO VI

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

Capo I

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

 

Articolo 38
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema di offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 345, c.p.
Articolo 39
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema di agevolazione colposa della violazione di sigilli.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 350, c.p.
Articolo 40
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema di vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 352, c.p.
Articolo 41
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
1. L'articolo 465 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 465, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 465, c.p.
Articolo 42
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati.
1. L'articolo 466 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 466, c.p.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 466, c.p.
(3) Vedi d.m. 23 gennaio 2001.
Articolo 43
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori.
1. L'articolo 498 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 498, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 498, c.p.
(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 498, c.p.
Articolo 44
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 527, c.p.
Articolo 45
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 654, c.p.
Articolo 46
Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.
1. L'articolo 663 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 663, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 663, c.p.
Articolo 47
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 663-bis, c.p.
Articolo 48
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni.
1. L'articolo 664 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 664, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 664, c.p.
Articolo 49
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.
1. L'articolo 666 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 666, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 666, c.p.
(3) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 666, c.p.
Articolo 50
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 675, c.p.
Articolo 51
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 676, c.p.
Articolo 52
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
1. L'articolo 677 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 677, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 677, c.p.
Articolo 53
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe.
1. L'articolo 686 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3) (4).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 686, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 686, c.p.
(3) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 686, c.p.
(4) Vedi d.m. 23 gennaio 2001.
Articolo 54
Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 688, c.p.
Articolo 55
Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema di detenzione di misure e pesi illegali.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 692, c.p.
Articolo 56
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose.
1. L'articolo 705 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 705, c.p.
(2) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 705, c.p.
Articolo 57
Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
1. L'articolo 724 del codice penale è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 724, c.p.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 724, c.p.
Articolo 58
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 725, c.p.
Articolo 59
Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 19-bis al r.d. 28 maggio 1931, n. 601.
Capo II
DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
Articolo 60
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna.
1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3) .
(1) Modifica l'art. 15, r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
(2) Sostituisce l'art. 23, r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
(3) Modifica l'art. 24, r.d. 14 luglio 1898, n. 404.
Articolo 61
Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 142, r.d. 8 maggio 1904, n. 368.
Articolo 62
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa.
1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
(3) Modifica il comma 3 dell'art. 1, l. 30 giugno 1912, n. 740.
Articolo 63
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 54, r.d. 11 luglio 1913, n. 959.
(2) Sostituisce l'art. 55, r.d. 11 luglio 1913, n. 959.
Articolo 64
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 13, d.l.lgt. 18 gennaio 1917, n. 148.
Articolo 65
Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui.
1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 4, l. 19 aprile 1925, n. 475.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, l. 19 aprile 1925, n. 475.
Articolo 66
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l'art. 19, r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331.
(2) Sostituisce l'art. 20, r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1331.
Articolo 67
Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 11, r.d.l. 14 novembre 1926, n. 1923, conv. in l. 7 luglio 1927, n. 1495.
Articolo 68
Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 6 dell'art. 20, r.d. 3 marzo 1934, n. 383.
Articolo 69
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 24, l. 26 aprile 1934, n. 653.
Articolo 70
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie.
1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 5 dell'art. 201, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 221, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 71
Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.
1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è cosi modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 115, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 115, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
(3) Modifica il comma 1 dell'art. 116, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 115.
Articolo 72
Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3 dell'art. 116, r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in l. 5 giugno 1939, n. 973.
Articolo 73
Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 3, l. 22 giugno 1939, n. 1239.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 3, l. 22 giugno 1939, n. 1239.
Articolo 74
Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.
1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 6 dell'art. 32, l. 10 giugno 1940, n. 653.
(2) Abroga l'art. 33, l. 10 giugno 1940, n. 653.
Articolo 75
Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 6, l. 27 maggio 1949, n. 260.
Articolo 76
Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 4 dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218.
Articolo 77
Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del Comune di Matera.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3 dell'art. 9, l. 17 maggio 1952, n. 619.
Articolo 78
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato.
1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 è così modificata:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6).
(1) Modifica la lett. a), del comma 1 dell'art. 23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(2) Modifica la lett. b), del comma 1 dell'art. 23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(3) Abroga il comma 2 dell'art. 23, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(4) Modifica la lett. a), del comma 1 dell'art. 29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(5) Modifica la lett. b), del comma 1 dell'art. 29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
(6) Abroga il comma 2 dell'art. 29, l. 19 gennaio 1955, n. 25.
Articolo 79
Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 4 dell'art. 82, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797.
Articolo 80
Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi.
1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 14, l. 14 febbraio 1958, n. 138.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 14, l. 14 febbraio 1958, n. 138.
Articolo 81
Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di invito al libertinaggio.
1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 5, l. 20 febbraio 1958, n. 75.
(2) Abroga il comma 4 dell'art. 5, l. 20 febbraio 1958, n. 75.
Articolo 82
Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 12, l. 21 marzo 1958, n. 326.
Articolo 83
Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in tema di tutela del lavoro delle donne.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 4, l. 29 novembre 1961, n. 1325.
Articolo 84
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 15, l. 21 aprile 1962, n. 161.
Articolo 85
Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in tema di previdenza dei coltivatori diretti.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 26, l. 9 gennaio 1963, n. 9.
Articolo 86
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5);
f) (Omissis) (6).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(3) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 54, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(4) Modifica il comma 1 dell'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(5) Sostituisce il secondo comma dell'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
(6) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 55, d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223.
Articolo 87
Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 40, d.p.r. 27 aprile 1968, n. 488.
Articolo 88
Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 14, l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Articolo 89
Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di imposta sugli spettacoli.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 36, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640.
Articolo 90
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole.
1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) il quinto comma è abrogato.
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(3) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
(4) Abroga il comma 5 dell'art. 11, l. 2 febbraio 1973, n. 7.
Articolo 91
Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in tema di provvidenze per l'editoria.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 9 dell'art. 5, l.25 febbraio 1987, n. 67.
Articolo 92
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in tema di pubblicità dei medicinali per uso umano.
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 10 dell'art. 6, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541.
(2) Modifica il comma 1 dell'art. 15, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541.
Articolo 93
Autorità competenti.
1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:
a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

 

Articolo 94
Reiterazione delle violazioni.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 8-bis alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 95
Principio di specialità.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 96
Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 10, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 97
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Modifica i commi 4 e 7 dell'art. 22, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 98
Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 22-bis alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 99
Giudizio di opposizione.
1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3).
(1) Sostituisce la parola pretore con giudice ovunque compaia nell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Sostituisce il terzo comma dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Aggiunge un periodo all'undicesimo comma dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 100
Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Articolo 101
Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile.
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
[2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.] (1)
3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2001, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Articolo 102
Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.
1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
Articolo 103
Uffici competenti a ricevere il rapporto.
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).
(1) Con D.M. 16 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32), è stato individuato nella prefettura, l'ufficio periferico del Ministero dell'interno, competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressione frodi, la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Con D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 14 marzo 2000, n. 61) è stato individuato nella Direzione generale per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi, divisione quarta, l'ufficio del Ministero per il commercio con l'estero al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 17 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67) è stato individuato nella Direzione provinciale del lavoro competente per territorio l'ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate. Con D.M. 11 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302), integrato dal D.M. 28 giugno 2001 (Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218), sono stati individuati gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689. Con D.M. 12 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2001, n. 20) è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressioni frodi, la struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Vedi anche: il D.M. 23 gennaio 2001, per il Ministero delle finanze; il D.M. 15 marzo 2001, per il Ministero dei trasporti e della navigazione; il D.M. 10 maggio 2002, per il Ministero delle attività produttive. Con D.M. 19 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103) è stato individuato il capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui al presente decreto.
Articolo 104
Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali.
1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
Articolo 105
Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari.
1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.

Allegato unico

 

ALLEGATO
ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE A NORMA DELL'ART. 1.
AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante «Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco».
2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».
3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante «Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari».
4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1119, recante «Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti».
5. Legge 10 aprile 1954, n. 195, recante «Tutela delle denominazione di origine e tipiche dei formaggi».
6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante «Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati», ad eccezione dell'art. 16.
7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a «Difesa della genuinità del burro».
8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva».
9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile».
11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra».
12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».
13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti dei vini».
14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti vini ed aceti».
15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante «Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi».
16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante «Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi».
17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante «Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo».
18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante «Norme per la produzione e commercializzazione degli agri».
19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari».
20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».
21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 81/187 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura del preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante «Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».
24. Legge 12 gennaio 1990, n. 1l, recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena delimitazione della zona d: produzione e caratteristiche del prodotto».
25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante «Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".
26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele».
27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione».
28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana».
29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinario.
30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».
31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».
32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti».
33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti».
34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità».
35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».
36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».