COMUNITA' EUROPEE
PUBBLICA SICUREZZA
DECRETO LEGISLATIVO
20 febbraio 2004, n. 56, (in Suppl. ord. n. 30, alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n.
49). - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE
del 10 giugno 1991, del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo
15;
Visto il decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera
di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della
direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia
di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE
del 4 dicembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio
2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attività
produttive;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a)
«autorità di vigilanza di settore» indica le autorità preposte, ai sensi della normativa
vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma
1, dalla lettera a) alla lettera n);
b)
«amministrazioni interessate» indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta
di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera
a) alla lettera o), ovvero i consigli
nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere
q) e r);
c)
«UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
d)
«testo unico bancario» indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni;
e)
«testo unico dell'intermediazione finanziaria» indica il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
f)
«legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
Àmbito di applicazione.
1. Gli obblighi indicati
dall'articolo 3 si applicano:
a)
alle banche;
b)
a Poste Italiane S.p.a.;
c)
agli istituti di moneta elettronica;
d)
alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
e)
alle società di gestione del risparmio (SGR);
f)
alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g)
alle imprese di assicurazione;
h)
agli agenti di cambio;
i)
alle società fiduciarie;
l)
alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m)
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del testo unico bancario;
n)
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo
106 del testo unico bancario;
o)
ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco
generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p)
alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161
del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
q)
ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
r)
alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede
legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione
del risparmio armonizzate;
s)
ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro
dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti
del lavoro;
t)
ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi
titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione
di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli
apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione
o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione
delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis
e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a)
ai soggetti indicati nel comma 1;
b)
alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c)
alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai
soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e
di fondi interbancari;
d)
alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari;
e)
alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni
in strumenti finanziari;
f)
agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione
previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo
2, comma 1, lettere s) e t), per
le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso,
nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare
o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
Obblighi di identificazione
e di conservazione delle informazioni.
1. Gli obblighi previsti
nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio,
anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo
13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e
le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti
obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta
dell'archivio nell'àmbito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro
240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo
e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione
di operazioni a distanza.
Abilitazione.
1. I soggetti indicati nell'articolo
2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l),
e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività
istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo
1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza
delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m),
n) e o) e le relative succursali
italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.
Collaborazione tra
autorità.
1. In deroga all'obbligo
del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante
scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo
del segreto d'ufficio, l'UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe
autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di
protocolli d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate
e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni
e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza
di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni
interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni
previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 2.
Modifiche e abrogazioni
di disposizioni legislative.
1. Nel comma 1 dell'articolo
1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
2. Il comma 2-bis
dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente:
«2-bis.
Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti
con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.».
3. Nel comma 1 dell'articolo
3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di uno dei soggetti di
cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni
di trasferimento di cui all'articolo 1,».
4. Nel comma 4 dell'articolo
3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole:
«di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse» e alla lettera d) le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «tenuti alle segnalazioni».
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo
3-bisdella legge antiriciclaggio sono soppresse le parole:
«di cui all'articolo 4».
6. All'articolo 5 della
legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per
cento al 40 per cento»;
b)
al comma 5 le parole: «una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione»
sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per
cento fino alla metà del valore dell'operazione»;
c)
al comma 6 le parole «del divieto di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite
dalle seguenti: «del divieto di cui all'articolo 3, comma 8»;
d)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis,
per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro
250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento
del saldo.»;
e)
al comma 8 le parole: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16» sono sostituite dalle
seguenti: «Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo
1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in
misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà
per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione
sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto
di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».
7. Le autorità di vigilanza
di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano,
in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni
della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell'articolo 10 della
legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 4».
9. L'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di identificazione
e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo
1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto
o di cambio di «fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500
euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della
legge n. 197 del 1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.».
10. Nel comma 2 dell'articolo
150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: «intermediari» è sostituita
dalla seguente: «soggetti».
11. Sono abrogati:
a)
gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
b)
gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374;
c)
l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sanzioni amministrative.
1. I soggetti indicati nell'articolo
2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni,
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge
antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e
delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni
bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni
devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che
ne effettua l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo
di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa
dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo
di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio,
i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al
Ministero dell'economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'articolo
2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della
legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi
di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio,
nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché
nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500 a € 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5.000 a € 200.000.
6. All'irrogazione delle
sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo
32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo
16.
7. Ai fini della ripartizione
delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio
si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Disposizioni transitorie
e finali.
1. I soggetti indicati nell'articolo
2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni
di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando
un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati
nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi
1 e 2.
3. Nell'articolo 13, comma
1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio,
il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell'articolo
3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine
di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi
entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge
antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere
s) e t).
5. Gli obblighi previsti
dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e
t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo
3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni
applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni
interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC
può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo
2.
7. L'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi
alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui
importo non sia superiore a € 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto
ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata
in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. È escluso da tale facoltà chi
si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato
ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione
concernente l'illecito per cui si procede.
8. È fatta salva l'efficacia
degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate
in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4.
10. Dall'attuazione del
presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.