(1) Vedi delib. CONSOB 23
dicembre 1998, n. 11768 di attuazione.
Capo III
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA
Articolo 26
Succursali e libera prestazione
di servizi di SIM.
1. Le SIM possono operare:
a) in uno Stato comunitario,
anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento
indicato nel comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario,
anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione
delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure
che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari
i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali
o la libera prestazione di servizi;
b) le condizioni e le procedure
per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari,
le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i
propri servizi.
3. Costituiscono in ogni
caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese
di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello
Stato ospitante e il parere della CONSOB.
Articolo 27
Imprese di investimento
comunitarie.
1. Per l'esercizio dei servizi
ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto
da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente
dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento
comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio
della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia
e la CONSOB siano state informate dall'autorità competente dello Stato d'origine.
3. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese
di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della
Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di
succursali o la libera prestazione di servizi.
4. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività
non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di
investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.
Articolo 28
Imprese di investimento
extracomunitarie.
1. Lo stabilimento in Italia
della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:
a) alla sussistenza, in
capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere d), e) ed f);
b) all'autorizzazione e
all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei
servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare
in Italia;
c) alla vigenza nello Stato
d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza
equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite
intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;
e) al rispetto nello Stato
d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere
i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali,
sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e)
e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica.
3. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento
extracomunitari non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento
di succursali.
Articolo 29
Banche.
1. Alla prestazione all'estero
di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e
alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano
le disposizioni del titolo II, capo II del T.U. bancario.
Articolo 30
Offerta fuori sede.
1. Per offerta fuori sede
si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari
in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento
in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o
colloca il servizio.
2. Non costituisce offerta
fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti
con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede
di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati
allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle SGR, dalle società
di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR (1).
4. Le imprese di investimento,
le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario (2), le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per
oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le
banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo
1, comma 5, lettera c) (3).
5. Le imprese di investimento
possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari
e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti
di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali
conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa
per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.
Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese
né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà
è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina
si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai
sensi dell'articolo 32.
7. L'omessa indicazione
della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi
contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica
alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto
o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali
azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati
italiani o di paesi dell'Unione europea.
9. Il presente articolo
si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai
prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 7, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
(2) Trattasi del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 7, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 31
Promotori finanziari.
1. Per l'offerta fuori sede,
i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.
2. È promotore finanziario
la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato
che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata
in sede penale.
4. È istituito presso la
CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo,
la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati (1).
5. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti
di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma
4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla
base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette
dalla CONSOB.
6. La CONSOB disciplina,
con regolamento:
a) l'istituzione e il funzionamento
su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni
si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio,
industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali
dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti,
esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;
b) le modalità di formazione
dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;
c) i compiti dell'organismo
indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;
d) le attività incompatibili
con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;
e) le modalità per l'iscrizione
all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
f) le regole di presentazione
e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con
la clientela;
g) le modalità di tenuta
della documentazione concernente l'attività svolta;
h) le violazioni alle quali
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1.
7. La CONSOB può chiedere
ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i
relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione
di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari (2) (3).
(1) Vedi delib. CONSOB 28
giugno 2000, n. 12636.
(2) Vedi delib. CONSOB 1º
luglio 1998, n. 11523.
(3) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 32
Promozione e collocamento
a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari.
1. Per tecniche di comunicazione
a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla
pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del
soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti
nell'articolo 30, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione
a distanza di servizi di investimento, e di prodotti finanziari, diversi da quelli
indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui
i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari (1).
(1) Vedi delib. CONSOB 1º
luglio 1998, n. 11523.
GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO
Capo I
Articolo 33
Attività esercitabili.
1. La prestazione del servizio
di gestione collettiva del risparmio è riservata:
a)
alle SGR e alle SICAV;
b)
alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo
1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a)
prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
b)
istituire e gestire fondi pensione;
c)
svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita
la CONSOB;
d)
prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e)
prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
f).
3. La SGR può affidare specifiche
scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di
patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo
in tempo dal gestore.
4. La SGR può delegare a
soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al
comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando
la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei
soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento
le condizioni e i limiti per il conferimento della delega (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 8, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Articolo 34
Autorizzazione della società
di gestione del risparmio.
1. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio
e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da
parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma
di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione
generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato
sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano
i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo
13 (1);
e)
i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo
14 (1);
f) la struttura del gruppo
di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste
ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale
nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale
contenga le parole «società di gestione del risparmio».
2. L'autorizzazione è negata
quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione
quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione
del risparmio.
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 9.56, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 35
Albo.
1. Le SGR sono iscritte
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate
che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bissono
iscritte in un apposito elenco allegato all'albo (1).
2. La Banca d'Italia comunica
alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 (1).
3. I soggetti indicati nel
comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 36
Fondi comuni di investimento.
1. Il fondo comune di investimento
è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra
società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria
istituzione sia fondi istituiti da altre società.
2. La custodia degli strumenti
finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata
a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione
al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento
del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo
39.
4. Nell'esercizio delle
rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono
in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.
5. La società promotrice
e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e
le responsabilità del mandatario.
6. Ciascun fondo comune
di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione
del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio
gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle
dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.
Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote
di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in
alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di
investimento.
8. Le quote di partecipazione
ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a
scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita
la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale
delle quote (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 10, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 37
Struttura dei fondi comuni
di investimento.
1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento
con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori
cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione
ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione
e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle
procedure da seguire;
d) all'eventuale durata
minima e massima.
d-bis) alle condizioni e
alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti
dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo,
nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. (1)
2. Il regolamento previsto
dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali
deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) le cautele da osservare,
con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione
dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati
dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare
del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti
suddetti; (2)
b-bis) i casi in cui è possibile
derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite
dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale
degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà
comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di
almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari
e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni
nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; (1)
c) le scritture contabili,
il rendiconto e i prospetti periodici che, le società di gestione del risparmio
redigono in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli
obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali
la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi
degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero
5.
2-bis.
Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle
quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni
vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni
caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta
di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di
gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società
di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino
almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni
sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti
all'assemblea. Il quorumdeliberativo non potrà in ogni caso
essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione.
Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro
mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non
disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1,
l'articolo 46, commi 2 e 3 (3) (4).
(1) Lettera aggiunta dall'art.
5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001,
n. 410.
(2) Lettera sostituita dall'art.
5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001,
n. 410.
(3) Comma aggiunto dall'art.
41-bis, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 3, comma 124, L. 24 dicembre
2003, n. 350.
(4) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 38
Banca depositaria.
1. La banca depositaria,
nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità
delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione
dei redditi del fondo (1);
a-bis) accerta la correttezza
del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede
essa stessa a tale calcolo (1);
b) accerta che nelle operazioni
relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni
della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento
o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria
è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti
al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei
propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria
e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e
i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia
e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate
nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei
fondi comuni.
(1) Le attuali lettere a)
ed a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto disposto
dall'art. 11, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 39
Regolamento del fondo.
1. Il regolamento di ciascun
fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina
il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società
promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali
soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al
fondo.
2. Il regolamento stabilisce
in particolare:
a) la denominazione e la
durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione
al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e
della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione
del fondo;
c) gli organi competenti
per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti
finanziari e di altri valori cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla
determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità
di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del
fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri
di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio
e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità
del valore delle quote di partecipazione.
3. La Banca d'Italia approva
il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza
e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36
e 37 (1).
3-bis. La Banca d'Italia
individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria
di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue
modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento
si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia
non abbia adottato un provvedimento di diniego (1).
(1) Gli attuali commi 3
e 3-bis così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto disposto
dall'art. 12, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 40
Regole di comportamento
e diritto di voto.
1. Le SGR devono:
a)
operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti
ai fondi e dell'integrità del mercato;
b)
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse
anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare
comunque un equo trattamento degli OICR;
c)
adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre
di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi (1).
2. La società di gestione
del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti
di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo
diversa disposizione di legge.
3. Nel caso in cui il gestore
sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del
comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 13, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Capo II-bis
Operatività all'estero (1)
(1) L'indicazione "Capo
II-bis - Operatività all'estero" è stata aggiunta dall'art. 14, D.Lgs. 1° agosto
2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25 dello stesso decreto
così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le disposizioni emanate
ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
del presente decreto legislativo".
Articolo 41
Operatività all'estero delle
società di gestione del risparmio.
1. Le SGR possono operare,
anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario,
in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione
delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono
essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività
per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure
per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari
le attività per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso
condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 15, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 41/bis
Società di gestione armonizzate.
1. Per l'esercizio delle
attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie,
le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia
e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto
dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere
le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie
nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la
Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato
di origine.
3. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società
di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica
le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime
di libera prestazione di servizi.
4. Le società di gestione
armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica
sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
16, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25
dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le
disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 42
Offerta in Italia di quote
di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.
1. L'offerta in Italia di
quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione
delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta
da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi
due mesi dalla comunicazione.
2. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, emana con regolamento:
a) le norme di attuazione
delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione
del comma 1;
b) disposizioni riguardanti
il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio
dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
3. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni
da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio
della Repubblica;
b) determina le modalità
con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
o di rimborso delle quote (1).
4. La Banca d'Italia e la
CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti
e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la
comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
5. L'offerta in Italia di
quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione
delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata
dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento
siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.
6. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. La Banca d'Italia e la
CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati
nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.
8. La Banca d'Italia e la
CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che
curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5,
la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti.
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Capo III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE
Articolo 43
Costituzione e attività
esercitabili.
1. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma
di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione
generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia
di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano
i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo
13 (1);
e)
i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo
14 (1);
f) lo statuto preveda come
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta
al pubblico delle proprie azioni;
f-bis) la struttura del
gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai
sensi dell'articolo 15, comma 5 (2);
f-ter) venga presentato,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività
iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa (2).
2. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che
deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione
e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta
la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di
legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della
SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti
relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
Il capitale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale
deve contenere l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile
SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla
società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333,
2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.
6. La SICAV può svolgere
le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
7. La SICAV può delegare
poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del
risparmio.
8. Nel caso di SICAV multicomparto,
ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da
quello degli altri comparti.
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 9.57, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2) Lettera aggiunta dall'art.
17, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25
dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le
disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 43/bis
SICAV che designano una
SGR o una società di gestione armonizzata.
1. La Banca d'Italia, sentita
la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del
proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a)
sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del
presente capo;
b)
la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio
della Repubblica;
c)
il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale
dalla Banca d'Italia;
d)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano
i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo
13;
e)
i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi
dell'articolo 14;
f)
lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione
dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione
della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione
armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti
Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla
gestione del patrimonio della SICAV.
2. Ai fini di quanto dispone
il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
18, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25
dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le
disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 44
Albo.
1. Le SICAV autorizzate
in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia comunica
alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.
3. I soggetti previsti dal
comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Articolo 45
Capitale e azioni.
1. Il capitale della SICAV
è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5.
2. Alla SICAV non si applicano
gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.
3. Le azioni rappresentative
del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro
emissione.
4. Le azioni della SICAV
possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni
al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero
di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo Statuto della SICAV
indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione
e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere
emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della SICAV
può prevedere:
a) limiti all'emissione
di azioni nominative;
b) particolari vincoli di
trasferibilità delle azioni nominative;
c) l'esistenza di più comparti
di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria
di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali
tra i vari comparti;
c-bis) la possibilità di
emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei
diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo
la disciplina del presente capo (1).
7. Alle SICAV non si applicano
gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353,
2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice
civile (2).
8. La SICAV non può emettere
obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.
(1) Lettera aggiunta dall'art.
19, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233). L'art. 25
dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie. - 1. Le
disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
(2) Comma così sostituito
dall'art. 9.58, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 46
Assemblea.
1. L'assemblea ordinaria
e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente
costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale
sociale intervenuta.
2. Il voto può essere dato
per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione
deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto
in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è
conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione ma le azioni relative sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia
e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza
(1).
3. L'avviso previsto dall'articolo
2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello
statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società ed il valore
unitario delle azioni; il termine indicato nel citato articolo 2366, comma 2, è
fissato in trenta giorni (2).
(1) Vedi d.m. 26 marzo 1999,
n. 139 di attuazione.
(2) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 47
Modifiche dello statuto.
1. La Banca d'Italia approva
le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento
di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla
presentazione della domanda.
2. Le deliberazioni comportanti
modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai sensi e per gli
effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non abbiano ottenuto l'approvazione
nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca
d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito
previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro 15 giorni
dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia.
Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.
Articolo 48
Scioglimento e liquidazione
volontaria.
1. Alle SICAV non si applica
l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della
SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43,
comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta
giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura
di fusione con altra SICAV (1).
2. Gli atti per i quali
è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile
devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati
alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro
delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto
dall'articolo 2484, primo comma, n. 6 del codice civile, dalla data di assunzione
della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2,
3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione
della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione
presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera
del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine
(1).
3. La nomina, la revoca
e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano
l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera
c), e l'articolo 97 del testo unico bancario (1).
4. Alla Banca d'Italia vanno
preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori
provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite
dalla Banca d'Italia.
5. Il bilancio di liquidazione
è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato
sui quotidiani indicati nello statuto.
6. La banca depositaria
procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista
dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto
dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9.59, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 49
Fusione e scissione.
1. La SICAV non può trasformarsi
in un organismo non soggetto al presente capo.
2. Alla fusione e alla scissione
della SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.
3. Il progetto di fusione
o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43,
e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti
sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia
sentita la CONSOB (1).
4. Se non consti l'autorizzazione
indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese,
previste dal codice civile (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9.60, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 50
Altre disposizioni applicabili.
1. Alle SICAV, per quanto
non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38,
40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo
33, commi 3 e 4 (1).
2. All'offerta in Italia
di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 20, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI
E CRISI
Capo I
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI
INGIUNTIVI
Articolo 51
Provvedimenti ingiuntivi
nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari.
1. In caso di violazione
da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società
di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di
servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili
ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie
di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.
2. L'autorità di vigilanza
che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati
nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività,
anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
a) le violazioni commesse
possono pregiudicare interessi di carattere generale;
b) nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi degli investitori.
Articolo 52
Provvedimenti ingiuntivi
nei confronti di intermediari comunitari.
1. In caso di violazione
da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate,
di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma
2, del testo unico bancario (1), delle disposizioni loro applicabili ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria
competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone
comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario
ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari (2).
2. L'autorità di vigilanza
che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli
servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario,
nonché ordinare la chiusura della succursale, quando:
a) manchino o risultino
inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario
ha sede legale;
b) risultino violazioni
delle norme di comportamento;
c) le irregolarità commesse
possano pregiudicare interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi degli investitori.
3. I provvedimenti previsti
dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.
(1) Trattasi del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 21, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 53
Sospensione degli organi
amministrativi.
1. Il presidente della CONSOB
può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti
o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina
di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie.
2. Il commissario dura in
carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario nell'esercizio
delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB può stabilire
speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.
3. L'indennità spettante
al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti
ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo
periodo del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro
il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse
previa autorizzazione della CONSOB.
5. Il presente articolo
si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie.
Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione
dell'impresa di investimento.
6. Il presente articolo
si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il presidente
della CONSOB dispone il provvedimento sentito il Governatore della Banca d'Italia.
Articolo 54
Sospensione dell'offerta
di quote di OICR esteri.
1. Quando sussistono elementi
che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni
loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo
non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso
di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote
o delle azioni degli OICR.
Articolo 55
Provvedimenti cautelari
applicabili ai promotori finanziari.
1. La CONSOB, in caso di
necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore
finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni,
qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni
di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.
2. La CONSOB può disporre
in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio
dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure
cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale
o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in
relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel
titolo XI, del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo
VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente
decreto (1).
(1) Vedi delib. CONSOB 1º
luglio 1998, n. 11523.
Capo II
Articolo 56
Amministrazione straordinaria.
1. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le
materie di propria competenza, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi
con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione
del risparmio e delle SICAV quando:
a) risultino gravi irregolarità
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che ne regolano l'attività;
b) siano previste gravi
perdite del patrimonio della società;
c) lo scioglimento sia richiesto
con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria
ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.
2. Il provvedimento previsto
dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di
imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari
e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri
degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.
3. La direzione della procedura
e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U.
bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo
dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società
di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti
finanziari» riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. Alle SIM, alle società
di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare
(1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 57
Liquidazione coatta amministrativa.
1. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le
materie di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità
nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta
può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata dagli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario
nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura
e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83,
84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle
SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche,
e l'espressione «strumenti finanziari» riferita agli strumenti finanziari e al denaro.
4. I commissari, trascorso
il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta
giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca
d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale
del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la
sede legale gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione
e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto
articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato
il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli
strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto
sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma
si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione
allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento
dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione
del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte,
entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma
8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla
data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma
si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1 del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta
giorni dalla nomina comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti
di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società (1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 58
Succursali di imprese di
investimento estero.
1. Quando a una impresa
di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata
l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane
possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo
le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili (1).
2. Alle succursali di imprese
di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57,
in quanto compatibili.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 22, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
Articolo 59
Sistemi d'indennizzo.
1. L'esercizio dei servizi
d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli
investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca d'Italia sentita
la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la
procedura di liquidazione coatta amministrativa, e in generale, con l'attività di
vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo
sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura
concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano
dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative
alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale
il sistema di indennizzo (1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 60
Adesione ai sistemi d'indennizzo
da parte di intermediari esteri.
1. Le succursali di imprese
di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate
in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di
indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente
all'attività svolta in Italia (1).
2. Salvo che aderiscano
a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento
e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di
indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia
verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono
le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in
Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo
riconosciuti.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 23, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
L'art. 25 dello stesso decreto così dispone: "Art. 25. - Disposizioni transitorie.
- 1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".
DISCIPLINA DEI MERCATI E
DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
TITOLO I
DISCIPLINA DEI MERCATI (1)
(1) Vedi delib. CONSOB 1º
luglio 1998, n. 11521.
Capo I
Articolo 61
Mercati regolamentati di
strumenti finanziari.
1. L'attività di organizzazione
e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa
ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).
2. La CONSOB determina con
regolamento:
a) il capitale minimo delle
società di gestione;
b) le attività connesse
e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle società di gestione (1) (2).
3. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità
e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso
di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.
4. Il regolamento previsto
dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma
3.
5. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità
dei partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
6. Gli acquisti e le cessioni
di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente,
anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore
alla CONSOB e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante
il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma
5 (3).
7. In assenza dei requisiti
o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5.
8. In caso di inosservanza
del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione
può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14,
comma 6.
9. Alle società di gestione
si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a
eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
10. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche
delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente decreto (4) (5).
(1) Vedi delib. CONSOB 23
dicembre 1998, n. 11768 di attuazione.
(2) In attuazione del presente
comma, vedi il D.M. 18 dicembre 1998. Vedi, ora, l'art. 37 del testo unico di cui
al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(3) Vedi, ora, l'art. 32
del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(4) Vedi, ora, l'art. 31
del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(5) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 62
Regolamento del mercato.
1. L'organizzazione e la
gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio
di amministrazione il potere di dettare disposizioni di attuazione.
2. Il regolamento determina
in ogni caso:
a) le condizioni e le modalità
di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti
finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità
per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e
degli emittenti;
c) le modalità di accertamento,
pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi
alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi
negoziabili.
3. La CONSOB detta disposizioni
per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.
Articolo 63
Autorizzazione dei mercati
regolamentati.
1. La CONSOB autorizza l'esercizio
dei mercati regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti
previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato
è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza
del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La CONSOB iscrive i mercati
regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie
in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato (1).
3. I provvedimenti previsti
dai commi 1 e 2 sono adottati sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali
sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai
titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, tassi di interesse e valute.
4. La Banca d'Italia è ammessa
alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.
(1) Con Del.Consob 5 agosto
2003, n. 14192 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) è stata disposta l'iscrizione
del mercato regolamentato TLX nell'elenco di cui al presente comma. Vedi, ora, l'art.
31 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo 64
Organizzazione e funzionamento
del mercato.
1. La società di gestione:
a) predispone le strutture,
fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti
necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l'ammissione,
l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle
negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB
le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione
e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti
previsti dagli articoli 65 e 114;
f) provvede agli altri compiti
a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
Articolo 65
Registrazione delle operazioni
su strumenti finanziari presso la società di gestione.
1. La CONSOB stabilisce
con regolamento:
a) le modalità di registrazione
di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari;
b) i termini e le modalità
con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare
le operazioni eseguite fuori da tale mercato (1) (2).
(1) Vedi delib. CONSOB 23
dicembre 1998, n. 11768 di attuazione.
(2) Vedi, ora, l'art. 34
del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo 66
Mercati all'ingrosso di
titoli di Stato.
1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la
Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli
di Stato e ne approva i regolamenti.
2. La Banca d'Italia è ammessa
alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia
e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di
Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le
modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della
moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere
il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. Le disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche
di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione
(1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 67
Riconoscimento dei mercati.
1. La CONSOB iscrive in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati
riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La CONSOB, previa stipula
di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti
finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine
di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.
3. Le società di gestione
che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei
mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, che rilascia il proprio
nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.
4. La CONSOB accerta che
le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione
dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui
mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente
in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.
5. Le imprese di investimento,
le banche e i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla CONSOB, nei casi e
con le modalità da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici
con i mercati esteri.
Articolo 68
Sistemi di garanzia dei
contratti.
1. La Banca d'Italia, d'intesa
con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati
a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari
non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti
la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi
partecipanti.
2. Ciascun fondo costituisce
patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi.
Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto
che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli
stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano
il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione
legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i
saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi
stessi abbia nei confronti del depositario.
Articolo 69
Compensazione e liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.
1. La Banca d'Italia, d'intesa
con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione,
nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto
strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti
preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione
e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di
regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla
Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi,
anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai
sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239
(1).
2. La Banca d'Italia, d'intesa
con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati
a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni
indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti
(2).
3. Ai fondi di garanzia
previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2 (3).
(1) Con Provv.Banca Italia
8 settembre 2000 è stata disciplinata la compensazione e la liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati.
(2) In attuazione di quanto
disposto dal presente articolo vedi il Provv. Banca Italia 22 ottobre 2002.
(3) Con Provv.Banca Italia
16 giugno 1999 (Gazz. Uff. 18 giugno 1999, n. 141), modificato dalla Disp. 22 luglio
2002 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 184) e dal Provv.Banca Italia 16 maggio 2003
(Gazz. Uff. 22 maggio 2003, n. 117), è stato istituito un Fondo di garanzia della
liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati
in Borsa e nel "Nuovo mercato". Vedi, anche, l'art. 14, Provv.Banca Italia 22 ottobre
2002.
Articolo 70
Compensazione e garanzia
delle operazioni su strumenti finanziari derivati.
1. La Banca d'Italia, d'intesa
con la CONSOB può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di
garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo
l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia.
Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere
soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.
2. Gli organismi che gestiscono
i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da
regolare.
Articolo 71
Definitività del regolamento
delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
1. (Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
13, comma 1, d.lg. 12 aprile 2001, n. 210.
Articolo 72
Disciplina delle insolvenze
di mercato.
1. L'insolvenza di mercato
dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti
ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata
dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione
dei contratti dell'insolvente.
2. La CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre
ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento
e di liquidazione (1).
3. La liquidazione delle
insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata
dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali
l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con
la Banca d'Italia.
4. I commissari hanno il
potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso
quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori
dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura
di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per
i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute
dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente
per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
6. Alla liquidazione delle
insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento
nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. (2)
(1) Vedi delib. CONSOB 23
dicembre 1998, n. 11768 di attuazione.
(2) Comma sostituito dall'art.
13, comma 2, d.lg. 12 aprile 2001, n. 210.
Articolo 73
Vigilanza sulle società
di gestione.
1. Le società di gestione
sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti
dall'articolo 74, comma 2.
2. La CONSOB iscrive le
società di gestione in un albo.
3. La CONSOB verifica che
le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti
previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione
nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila affinché
la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento
delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b), e può richiedere
alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee
a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Articolo 74
Vigilanza sui mercati.
1. La CONSOB vigila sui
mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento
delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
2. La CONSOB, con le modalità
e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso
le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari.
3. In caso di necessità
e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti
necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
4. I provvedimenti previsti
dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce
in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono
sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque
giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.
Articolo 75
Provvedimenti straordinari
a tutela del mercato e crisi della società di gestione.
1. In caso di gravi irregolarità
nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione
e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia
e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi
amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti
organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo
provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo
della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario
è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione.
Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi
2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi
attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d'Italia.
2. Nel caso in cui le irregolarità
indicate nel comma 1 siano di eccezionale gravità, il Ministero dell'economia e
delle finanze, su proposta della CONSOB, può revocare l'autorizzazione prevista
dall'articolo 63.
3. Entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori
o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per
deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla
convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi
dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia
e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società
di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione
delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai
commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità
delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione
del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento
definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni
del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste
dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per
le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione
di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di
interesse e valute.
6. Le iniziative per la
dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo
o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati
entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere (1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 76
Vigilanza sui mercati all'ingrosso
di titoli di Stato.
1. Ferme restando le competenze
della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del
mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Essa si avvale dei poteri
previsti dall'articolo 74.
2. La Banca d'Italia vigila
sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi
a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.
3. Si applica l'articolo
75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.
Articolo 77
Vigilanza sui sistemi di
compensazione, di liquidazione e di garanzia.
1. La vigilanza sui sistemi
indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70, sui soggetti che li gestiscono e
sulla società indicata nell'articolo 69, comma I, è esercitata dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere ai gestori
dei sistemi, alla società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione
e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessità
e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva
chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi
indicati negli articoli 69 e 70.
Capo II
MERCATI NON REGOLAMENTATI
Articolo 78
Scambi organizzati di strumenti
finanziari.
1. La CONSOB può richiedere
agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli
scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela
degli investitori, la CONSOB può:
a) stabilire le modalità,
i termini e le condizioni d'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi
più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi
alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti
dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano
scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli
di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse
e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato (1) (2).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
(2) Con Del.Consob 17 aprile
2003, n. 14035 (Gazz. Uff. 3 maggio 2003, n. 101) sono stati disciplinati gli scambi
organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati. Con Del.Consob
28 maggio 2003, n. 14098 (Gazz. Uff. 14 giugno 2003, n. 136) e con Del.Consob 22
gennaio 2004, n. 14401 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2004, n. 27) è stato adottato l'elenco
dei sistemi di scambi organizzati.
Articolo 79
Scambi di fondi interbancari.
1. La Banca d'Italia vigila
sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.
2. Sugli scambi previsti
dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori
e agli operatori, indicandone modalità e termini.
3. Agli scambi previsti
dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI
FINANZIARI
Articolo 80
Attività di gestione accentrata
di strumenti finanziari.
1. L'attività di gestione
accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella
forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione
accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata
di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere
attività connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e
le attività connesse e strumentali (1).
4. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento
i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13,
commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto
dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale individuando la
soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni
di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuate direttamente o indirettamente,
anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente
alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi
del comma 6.
8. In assenza dei requisiti
o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza
del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi
3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'articolo 81, comma 1.
10. Alle società di gestione
accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165 (2).
(1) Vedi delib. CONSOB 23
dicembre 1998, n. 11768 di attuazione.
(2) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 81
Regolamento di attuazione
e regolamento dei servizi.
1. La CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:
a) le categorie di soggetti
e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
b) i modelli e le modalità
di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;
c) le forme e le modalità
che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi
alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i
conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
d) le caratteristiche tecniche
e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
e) le altre disposizioni
dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio
(1).
2. La società di gestione
accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti,
le modalità di svolgimento e i corrispettivi.
3. La CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione
da parte delle medesime autorità.
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 15 settembre 1998, n. 11600 e delib. CONSOB 23 dicembre
1998, n. 11768.
Articolo 82
Vigilanza.
1. La CONSOB e la Banca
d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare la
trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono
chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.
2. La CONSOB e la Banca
d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi delle società sia idonea
ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono
richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee
a eliminare le disfunzioni riscontrate.
Articolo 83
Crisi delle società di gestione
accentrata.
1. Nel caso di accertate
gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
CONSOB o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi
delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione
della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico
della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione
dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che
ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.
2. Se è dichiarato lo stato
di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare,
il Ministero dell'economia e delle finanze ne dispone, con proprio decreto la liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli
articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U.
bancario, in quanto compatibili (1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 84
Rilevazioni e comunicazioni
inerenti agli strumenti finanziari accentrati.
1. L'immissione degli strumenti
finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità
di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni
prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati
sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti
finanziari cui esse si riferiscono.
2. Restano fermi gli obblighi
di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati
ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro
dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di
pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento
in assemblea.
3. Restano altresì fermi
gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti
dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti
e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro
delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione
della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2.
Articolo 85
Deposito accentrato.
1. Nei casi in cui gli strumenti
finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli,
lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati
dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto
di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo
81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo
regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito
degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve
essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha
tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società
di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti finanziari
sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata
è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità
al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti
alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.
È in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema
l'esercizio dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio
dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni
attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture
contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra
indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni
suddette.
5. [Il deposito della certificazione
tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile] (1).
6. Non può esservi, per
gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione
all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle società di gestione
accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372,
quarto comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari
di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specialmente individuati
e annotati in apposito registro da essa tenuto.
9. La società è responsabile
per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in
solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto
dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società
devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni
delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni
derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata.
(1) Comma abrogato dall'art.
9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37, corretto con Comunicato 8 marzo 2004 (Gazz. Uff. 8 marzo 2004, n. 56). Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 37 del 2004.
Articolo 86
Trasferimento dei diritti
inerenti agli strumenti finanziari depositati.
1. Il depositante degli
strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le
modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, dispone in
tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui
spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente
quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società
di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo
89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari
corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata,
salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto
ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina
legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli
strumenti finanziari nominativi, l'obbligo della annotazione nel registro dell'emittente
ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
3. Il proprietario degli
strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti
al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Articolo 87
Vincoli sugli strumenti
finanziari accentrati.
1. I vincoli gravanti sugli
strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi,
sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le
annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta
menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano
da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216
e 2219 del codice civile.
2. L'iscrizione del vincolo
nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione
del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo
dell'annotazione nel registro dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di
strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui
relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
4. Le registrazioni e le
annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente
per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento
di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari
previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei
confronti dei depositari.
Articolo 88
Ritiro degli strumenti finanziari
accentrati.
1. La società di gestione
accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di chi
è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del
depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della
girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. Si applica l'articolo
15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo
20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La società di gestione
accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata
è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità
di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore
della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema
fanno esplicita menzione del presente decreto.
Articolo 89
Annotazioni sul libro soci.
1. La società di gestione
accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle
conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente
i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo
85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato
il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni
devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli
emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.
2. La società di gestione
accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite
ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Articolo 90
Gestione accentrata dei
titoli di Stato.
1. Il Ministro dell'economia
e delle finanze disciplina con decreto la gestione accentrata dei titoli di Stato,
indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle
ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88 (1) (2).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
(2) Con D.M. 17 aprile 2000,
n. 143, 蠳tato emanato il regolamento contenente la disciplina della gestione accentrata
dei titoli di Stato. Vedi, ora, l'art. 24 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398.
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI
(1)
(1) Vedi delib. CONSOB 1º
luglio 1998, n. 11520.
TITOLO I
Articolo 91
Poteri della CONSOB.
1. La CONSOB esercita i
poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori
nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e
del mercato dei capitali.
Articolo 92
Parità di trattamento.
1. Gli emittenti quotati
assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari
quotati che si trovino in identiche condizioni.
Articolo 93
Definizione di controllo.
1. Nella presente parte
sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359,
primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane
o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta
tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane
o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di
voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si
considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il
tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti
per conto di terzi.
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
Capo I
SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO
Articolo 94
Obblighi degli offerenti.
1. Coloro che intendono
effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione
alla CONSOB, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
2. Il prospetto contiene
le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli
emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione
dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
3. Quando la sollecitazione
riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo
116, la pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla CONSOB secondo le modalità
e nei termini da essa stabiliti con regolamento. Negli altri casi, la CONSOB, entro
quindici giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative
da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso
tale termine, gli offerenti possono procedere alla pubblicazione (1).
4. Gli offerenti hanno facoltà
di chiedere il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del riconoscimento
all'estero del prospetto pubblicato in Italia.
5. Tenuto anche conto delle
caratteristiche dei singoli mercati, la CONSOB, su richiesta della società di gestione
del mercato, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per sollecitazioni
all'investimento riguardanti strumenti finanziari quotati ovvero oggetto di domanda
di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 95
Disposizioni di attuazione.
1. La CONSOB detta con regolamento
disposizioni di attuazione del presente capo anche differenziate in relazione alle
caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento
stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione
alla CONSOB e del prospetto nonché le modalità di pubblicazione del prospetto e
del suo eventuale aggiornamento;
b) le modalità da osservare
prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini
di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalità di svolgimento
della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i
destinatari.
2. La CONSOB individua con
regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente
e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di
controllo o di collegamento con tali soggetti (1).
(1) In attuazione del presente
articolo vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 96
Bilanci dell'emittente.
1. L'ultimo bilancio approvato
e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle
relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio ai sensi
dell'articolo 156. La sollecitazione all'investimento non può essere effettuata
se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata
impossibilitata a esprimere un giudizio.
Articolo 97
Obblighi informativi.
1. Fermo quanto previsto
dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi
3 e 4, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;
b) l'articolo 115, dalla
data della comunicazione prevista dall'articolo 94 fino a un anno dalla conclusione
della sollecitazione.
2. La CONSOB individua con
regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi
periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti
che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e) (1).
3. Gli emittenti sottopongono
al giudizio di una società di revisione ai sensi dell'articolo 156 il bilancio d'esercizio
e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.
4. Qualora sussista fondato
sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente capo o delle relative
norme regolamentari, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può
richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori
dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può
essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto
che svolgano attività di sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 94.
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 98
Riconoscimento del prospetto.
1. La CONSOB disciplina
con regolamento il riconoscimento in Italia dei prospetti:
a) approvati, in conformità
della disciplina comunitaria, dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione
europea;
b) approvati dalle autorità
competenti di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di riconoscimento
reciproco (1).
2. Se una sollecitazione
all'investimento è effettuata simultaneamente o in data ravvicinata in Italia e
in altri Stati membri dell'Unione europea, la sollecitazione è sottoposta agli adempimenti
previsti dal presente capo quando l'emittente ha sede in Italia.
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 99
Poteri interdittivi.
1. La CONSOB può:
a) sospendere in via cautelare,
per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o
delle relative norme regolamentari;
b) vietare la sollecitazione
all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme
indicate nella lettera a).
Articolo 100
Casi di inapplicabilità.
1. Le disposizioni del presente
capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:
a) rivolte ai soli investitori
professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
b) rivolte a un numero di
soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
c) di ammontare complessivo
non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti
finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione
europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano
parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti
finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi a oggetto prodotti
finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che
permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi
da imprese di assicurazione.
2. La CONSOB può individuare
con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni
del presente capo non si applicano in tutto o in parte (1).
(1) In attuazione del presente
articolo vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 101
Annunci pubblicitari.
1. Prima della pubblicazione
del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni
all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla CONSOB.
2. Gli annunci pubblicitari
sono effettuati secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento, avendo
riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del
prospetto (1).
3. La CONSOB può:
a) sospendere in via cautelare,
per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio
pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente
articolo o delle relative norme regolamentari;
b) vietare l'ulteriore diffusione
dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni
o delle norme indicate nella lettera a);
c) vietare l'esecuzione
della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti
previsti dalle lettere a) e b).
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Capo II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
O DI SCAMBIO
Sezione I
Articolo 102
Obblighi degli offerenti
e poteri interdittivi.
1. Coloro che effettuano
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla
CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni
necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta.
2. La CONSOB, entro quindici
giorni dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative
da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonché
particolari garanzie da prestare. Decorso tale termine, il documento può essere
pubblicato. Il potere della CONSOB è esercitato nel termine di trenta giorni per
le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi
tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116.
3. In pendenza dell'offerta,
la CONSOB può:
a) sospenderla in via cautelare,
in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o
delle norme regolamentari;
b) dichiararla decaduta,
in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella
lettera a).
4. In caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si
applica l'articolo 97, comma 4.
Articolo 103
Svolgimento dell'offerta.
1. L'offerta è irrevocabile.
Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti
i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto
dal titolo III, capo I, agli emittenti si applicano:
a) l'articolo 114, commi
3 e 4, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura
della stessa;
b) l'articolo 115, dalla
data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino a un anno dalla
chiusura dell'offerta.
3. L'emittente diffonde
un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria
valutazione sull'offerta.
4. La CONSOB detta con regolamento
disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento
da pubblicare nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento
dell'offerta;
b) la correttezza e la trasparenza
delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
c) le offerte di aumento
e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla
scadenza di un termine massimo (1).
5. La CONSOB individua con
regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi
ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti
e con l'emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni
(1).
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 104
Autorizzazione dell'assemblea.
1. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza,
le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri Paesi dell'Unione europea si astengono dal compiere atti od
operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità
degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiute
(1).
1-bis.
Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri
Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato
all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia
necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente (2).
2. I termini e le modalità
di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati,
anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal
Ministro della giustizia, sentita la CONSOB (3).
(1) Comma così modificato
dall'art. 9.62, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2) Comma aggiunto dall'art.
9.62, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(3) Vedi art. 2, d.m. 5
novembre 1998, n. 437.
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
OBBLIGATORIE
Articolo 105
Disposizioni generali.
1. Le disposizioni della
presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate
in mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente
sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente
per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato
da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.
3. La CONSOB può con regolamento
includere nel capitale rilevante categorie di azioni che attribuiscono diritti di
voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza
sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 9.63, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 106
Offerta pubblica di acquisto
totalitaria.
1. Chiunque, a seguito di
acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia
del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle
azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti
indicati nell'articolo 105 (1).
2. Per ciascuna categoria
di azioni di cui al comma 1, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo
non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli
ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente
per acquisti di azioni della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati
acquisti, l'offerta è promossa al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi
dodici mesi o del minor periodo disponibile (1).
3. La CONSOB disciplina
con regolamento le ipotesi in cui:
a) la partecipazione indicata
nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui
patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con azioni
quotate;
b) l'obbligo di offerta
consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata
nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria;
c) il corrispettivo dell'offerta
può essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari (2).
3-bis.
La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi,
può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad
acquisti a titolo oneroso che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti
finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura
tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga
la partecipazione indicata nel comma 1 (3).
4. L'obbligo di offerta
non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta
pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni previste nel
medesimo comma (1).
5. La CONSOB stabilisce
con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma
1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci
che detengono il controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al
salvataggio di società in crisi;
b) trasferimento delle azioni
previste dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione
(4);
c) cause indipendenti dalla
volontà dell'acquirente;
d) operazioni di carattere
temporaneo;
e) operazioni di fusione
o di scissione (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 9.64, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
(3) Comma aggiunto dall'art.
9.64, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 9.64, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 107
Offerta pubblica di acquisto
preventiva.
1. Oltre che nei casi indicati
nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo
articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta
a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno
il sessanta per cento delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che
attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 ove ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni (1):
a) l'offerente e i soggetti
a esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, non abbiano
acquistato partexipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante
contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione
alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;
b ) l'efficacia dell'offerta
sia stata condizionata all'approvazione di tanti soci che possiedano la maggioranza
delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1, escluse dal computo le partecipazioni
detenute, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma
4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua
partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da
uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1 (2);
c) la CONSOB accordi l'esenzione,
previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalità di approvazione
sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio
sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b) anche i soci che non vi aderiscono
(3).
3. L'offerente è tenuto
a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi
alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo
o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma
1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per
cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la società emittente
abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione (4).
(1) Alinea così modificato
dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2) Lettera così modificata
dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
(4) Lettera così sostituita
dall'art. 9.65, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 108
Offerta pubblica di acquisto
residuale.
1. Chiunque venga a detenere
una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove
un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto
al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
2. L'obbligo di acquisto
sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta
per cento in una categoria delle azioni previste dall'articolo 105, quotate in mercati
regolamentati italiani. In tal caso l'offerta è rivolta solo ai possessori di azioni
della medesima categoria (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 9.66, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 109
Acquisto di concerto.
1. Sono solidalmente tenuti
agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito
di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione
complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli:
a) gli aderenti a un patto,
anche nullo, previsto dall'articolo 122;
b) un soggetto e le società
da esso controllate;
c) le società sottoposte
a comune controllo;
d) una società e i suoi
amministratori o direttori generali.
2. L'obbligo di offerta
pubblica sussiste in capo ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), anche quando
gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del
patto ovvero contestualmente alla stessa.
Articolo 110
Sospensione del diritto
di voto.
1. In caso di violazione
degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera
partecipazione detenuta non può essere esercitato e le azioni eccedenti le percentuali
indicate negli articoli 106 e 108 e devono essere alienate entro dodici mesi. Nel
caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma
5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato
nell'articolo 14, comma 6.
Articolo 111
Diritto di acquisto.
1. Chiunque, a seguito di
un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto,
venga a detenere più del novantotto per cento di tali azioni, ha diritto di acquistare
le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell'offerta, se ha dichiarato
nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
2. Il prezzo di acquisto
è fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove la società
emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo dell'offerta e del prezzo di mercato
dell'ultimo semestre. All'esperto si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile.
3. Il trasferimento ha efficacia
dal momento della comunicazione dell'avvento deposito del prezzo di acquisto presso
una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel
libro dei soci.
Articolo 112
Disposizioni di attuazione.
1. La CONSOB detta con regolamento
disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato,
elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 (1).
(1) In attuazione del presente
articolo vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 113
Prospetto di quotazione.
1. Prima della data stabilita
per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari in un mercato regolamentato
l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo
94, comma 2.
2. La CONSOB:
a) determina con regolamento
i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione dettando specifiche
disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato
sia preceduta da una sollecitazione all'investimento;
b) può indicare all'emittente
informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;
c) detta disposizione per
coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie
e, su richiesta di questa, può affidarle, tenuto anche conto delle caratteristiche
dei singoli mercati, compiti inerenti al controllo del prospetto.
3. Il prospetto di quotazione
redatto in conformità delle direttive comunitarie e approvato dall'autorità competente
di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla CONSOB, con le
modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale
prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (1).
(1) In attuazione del presente
articolo vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 114
Comunicazioni al pubblico.
1. Fermi gli obblighi di
pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e
i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella
loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio
e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti
finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del
pubblico su tali fatti, detta disposizione per coordinare le funzioni attribuite
alla società di gestione con le proprie e può individuare compiti da affidarle per
il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera
b) (1).
2. Gli emittenti quotati
impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano
tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti
dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. La CONSOB può, anche
in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 che siano resi pubblici,
con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione
del pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a spese
degli interessati (1).
4. Qualora i soggetti indicati
nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico
delle informazioni possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione
sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o
temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine,
il reclamo si intende accolto.
5. La CONSOB stabilisce
con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni
al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati, elaborati
da questi ultimi, da intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento,
nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi (1).
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 115
Comunicazioni alla CONSOB.
1. La CONSOB, al fine di
vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in
via generale:
a) richiedere agli emittenti
quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate,
la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
b) assumere notizie dagli
amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società
e dei soggetti indicati nella lettera a);
c) eseguire ispezioni presso
i soggetti indicati nella lettera a).
2. I poteri previsti dalle
lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono
una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto
previsto dall'articolo 122.
3. La CONSOB può altresì
richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente
a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili,
dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti (1).
(1) In attuazione del presente
articolo vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
Articolo 116
Strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico.
1. Gli articoli 114 e 115
si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati
in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti
e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai
predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione
degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione (1).
2. Gli emittenti indicati
nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto,
al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2,
163, commi 1 e 4 (2).
(1) In attuazione del presente
comma vedi delib. CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 9.67, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo 117
Informazione contabile.
1. Alle società italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio
consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo
61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
2. Il Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento
tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con
quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base
dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono,
in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato,
sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari.
L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa
con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'ISVAP per le
imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (1).
(1) Nel presente decreto
le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e:
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti,
sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo 118
Casi di inapplicabilità.
1. Le disposizioni della
presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo
100, comma 1, lettere d) ed e).
2. L'articolo 116 non si
applica agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettera f).