Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle
problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri
professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice
richiedere una consulenza o assistenza legale.
Diritto all’assunzione del vincitore di concorso
L’espletamento delle procedure concorsuali termina con l’approvazione della
graduatoria. Con quest’ultimo provvedimento la pubblica amministrazione
proclama i vincitori.
Può accadere, però, che l’amministrazione decida di non procedere
all’assunzione. Si tratta allora, in questi casi, di verificare quale posizione
può vantare il vincitore a fronte di tale decisione, se cioè l’amministrazione
sia o meno tenuta ad effettuare l’assunzione, e, in quest’ultima eventualità,
se il vincitore non assunto abbia comunque diritto al risarcimento di eventuali
danni.
Sul punto si sono formati, in giurisprudenza, due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, formatosi in epoca antecedente la cd.
privatizzazione del pubblico impiego, il vincitore di un concorso non
vanterebbe un diritto all’assunzione bensì una mera aspettativa legittima. In
sostanza, la scelta di assumere o meno il vincitore rientrerebbe nella potestà
organizzatoria della pubblica amministrazione, la quale, per sopravvenute
circostanze, potrebbe ritenere di revocare l’intera procedura esecutiva. (
cfr. Tar Lazio sent. n. 7029/2005). Cionondimeno, i sostenitori di
quest’orientamento ritengono che la scelta dalla P.A. di non procedere
all’assunzione, debba essere supportata da un’adeguata motivazione che ne
riveli la conformità all’interesse pubblico nonché ai canoni di razionalità e
logicità. Ove invece il provvedimento di revoca si appalesi illegittimo sotto i
profili evidenziati, il vincitore pretermesso potrebbe impugnare il
provvedimento di revoca della procedura concorsuale. La scelta della P.A. di
revocare la procedura concorsuale e dunque di non procedere all’assunzione del
vincitore è stata ritenuta legittima nelle seguenti fattispecie: blocco delle
assunzioni, derivante da un’espressa previsione di legge ( cfr. i vincoli
alle assunzioni previsti dalle ultime leggi finanziarie, o il c.d. factum
principis – cfr. .A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V,
19/03/2001, n.1632); nel caso in cui l’amministrazione,
nell’esercizio della potestà organizzativa, durante l’espletamento della
procedura, e dunque ance dopo, l’indizione del concorso, ridetermini la
dotazione organica eliminando il posto messo a concorso; quando manche la
copertura finanziaria per la nuova assunzione.
In questi casi, la giurisprudenza ha effettuato un bilanciamento di interessi,
tra quello perseguito dalla P.A. e quello perseguito dal privato. L’interesse
pubblico dell’amministrazione è stato ritenuto prevalente rispetto
all’affidamento ingenerato nel privato vincitore del concorso. Il vincitore non
assunto non rimane tuttavia privo di tutela. Alla stregua di
quest’orientamento, infatti, ove, l’amministrazione abbia motivato la scelta di
non assumere in base ad una delle sopraindicate circostanze, il vincitore del
concorso revocato può eventualmente contestare il provvedimento di revoca sotto
il profilo della congruità e la correttezza delle scelte in concreto. In
secondo luogo, anche laddove la revoca fosse legittima, la pubblica
amministrazione sarebbe comunque responsabile della violazione dell’aspettativa
del privato, di conseguenza, sarebbe tenuta, ove ne sussistessero i
presupposti, a risarcirgli i danni.
Il secondo orientamento, consolidatosi in seguito alla privatizzazione dei
rapporti di pubblico impiego, giunge ad opposta conclusione. La circostanza che
le nuove norme in materia di pubblico impiego abbiano devoluto alla
giurisdizione del giudice ordinario il contenzioso afferente la fase successiva
all’approvazione della graduatoria concorsuale, e dunque quello afferente
l’assunzione, deve indurre a ritenere che il vincitore del concorso vanti un
vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione. La pubblica amministrazione,
infatti, dal momento successivo all’approvazione della graduatoria si comporta
nei confronti del vincitore come un datore di lavoro privato, i suoi atti
pertanto non sono provvedimenti amministrativi bensì atti di gestione. Questa
tesi è confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (
sentenze nn. 3252 e 14529/2003).
I questi casi il giudice ordinario può adottare, nei confronti della P.A.,
sentenze costitutive e di condanna.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di
“diritto all’assunzione del vincitore di concorso
- Procedura concorsuale, approvazione graduatoria, diniego assunzione,
difetto di motivazioneAl vincitore di un concorso pubblico presso
un’amministrazione comunale l’amministrazione ha negato l’assunzione con un
provvedimento privo di congrua motivazione. Illegittimità del diniego.